Chi può contestare la CTU

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La contestazione di una consulenza tecnica richiede il rispetto di forme, termini e contenuti. Si tratta di un’attività fondamentale e decisiva che sotto l’aspetto pratico ha rilievo soprattutto con riferimento alla successiva fase di impugnazione, atteso che è nota la riluttanza dei giudici (non di tutti, ovviamente) di primo grado a discostarsi dalle conclusioni decome-si-contesta-una-ctu-copertinal “loro” consulente. Il giudice d’appello (nel civile come nel penale) è maggiormente distaccato dai fatti di causa, sia temporalmente che emotivamente, e soprattutto esamina la questione attraverso il filtro fondamentale della sentenza di primo grado.

 

Chi può contestare la CTU

Vediamo “chi” deve contestare la CTU; si tratta cioè di stabilire se le osservazioni critiche di carattere tecnico possano essere mosse direttamente dall’avvocato, ovvero necessariamente da un tecnico avente la stessa qualifica professionale del consulente. È ovvio, infatti, che spetta al difensore eccepire eventuali nullità della consulenza, trattandosi di argomentazioni di carattere giuridico. Il problema riguarda, invece, le considerazioni di natura tecnica.

Ebbene, la S.C. ha stabilito che non è affetta da vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità[1]. In buona sostanza, in base a questo orientamento il giudice può legittimamente ignorare le contestazioni tecniche formulate direttamente dal difensore.

Nella sentenza della S.C. n. 9921/1994 il principio è stato affermato con riferimento a note critiche del difensore avverso le considerazioni di una consulenza medico-legale, ma la giurisprudenza successiva ha specificato che il principio è applicabile in generale a tutte le CTU, «anche a quella tecnico-aziendalistica diretta ad accertare le spese necessarie – oltre naturalmente gli incassi – derivanti da una “normale” coltivazione di un fondo, in quanto la critica a detta consulenza presuppone la conoscenza di particolari nozioni tecniche in materia agraria»[2].

In base a questo orientamento, dunque, il giudice è tenuto a valutare solo le osservazioni critiche provenienti da un tecnico, mentre il difensore può legittimamente contestare le risultanze tecniche della consulenza solo ove dimostri di avere specifiche competenze.

A me pare ovvio che nel momento in cui formula le osservazioni critiche il difensore dimostra di avere competenza. Dunque è irragionevole impedire all’avvocato di formulare anche giudizi tecnici per una presunzione juris et de jure di incompetenza. Non si vede, infatti, per quale ragione il giudice possa discostarsi dalle conclusioni del CTU, quale peritus peritorum, mentre il difensore debba necessariamente avvalersi di un tecnico per poter essere ascoltato. Si tenga poi presente che aspetti di carattere tecnico possono essere introdotti sin dall’atto di citazione; ma a nessun giudice verrebbe mai l’idea di considerare invalide le allegazioni tecniche ivi inserite solo perché l’avvocato non è un ingegnere informatico o un chirurgo maxillofacciale.

In ogni caso, è indubbio che anche il difensore possa mettere in luce le contraddizioni della relazione, la carenza di motivazione, la sua insufficienza e la sua illogicità.

[1] Cass. n. 9921/1994.

[2] Cass. 8297/2005.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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11 commenti:

  1. Federico

    Buongiorno avvocato, sono un consulente del Tribunale ed avrei piacere di conoscere il suo parere su una problematica che rilevo spesso nelle mie consulenze.
    Uno degli obblighi che ha l’impresa è di fornire, alla fine dei lavori, il progetto as-built (come costruito) al committente.
    Quasi mai le imprese ottemperano a tale obbligo, anche contrattuale.
    Nel corso della CTU quindi mi trovo a dover esaminare impianti complessi senza disporre di alcunchè perchè ovviamente parte attrice non può produrre quello che non ha.
    Io ritengo quindi corretto chiedere, nel corso della consulenza, copia del progetto iniziale dell’opera che ovviamente consente una prima individuazione dell’impianto.
    A mio giudizio tale richiesta non viola il principio che vieta l’utilizzo di documenti non ritualmente prodotti a meno che non si contesti anche la progettazione.
    Vorrei conoscere il suo parere in merito.
    La ringrazio anticipatamente per la cortesia.

  2. Marina

    proprio perchè in genere le risultanze della ctu delineano e rispondono già ai quesiti posti dal Giudice,l’avvocato di parte può accelerare i tempi della Sentenza,e chiedere discussione orale della causa in udienza di precisazione conclusioni? articolo 281-quinquies, o è preferibile che venga svolta in forma scritta?grazie

  3. Federico carminati

    Gent.le avv. Minardi, si può, nella memoria conclusionale prospettare una normativa ( nello specifico la legge sulla subfornitura) quale regolatrice del contratto prodotto in corso di causa? Cordialità e grazie

  4. Aldo

    Egregio avvocato nel giudizio di primo grado l’INAIL non ha preso parte alle operazioni peritali fissate dal Giudice e non ha formulato critiche alla bozza di CTU. Solamente in udienza di discussione l’avvocato dell’inail a contestato la ctu in particolare dei documenti utilizzati e non presenti nel fascicolo del ricorrente. La sentenza ha accolto il ricorso e ora l’inail in appello allegando nell’atto di appello un nuovo documento medico contesta la CTU. Che ne pensa, può trovare accoglimento l’appello?
    Grazie

  5. Monica

    Buonasera avvocato, solo una domanda: tutto quello che ho letto è applicabile a qualsiasi CTU anche in fase di divorzio e verifiche di un minore?
    Ho una CTU assolutamente parziale e non super partes
    Grazie

  6. Antonio

    Gentile Collega, vorrei conoscere il suo parere in merito: é corretto chiedere in conclusionale ulteriori danni che dovessero evidenziarlo solo in seguito alla CTU? Grazie

  7. Antonella corvino

    Buongiorno collega, avrei un quesito da porti: se il CTU non risponde correttamente ai quesiti posti dal Giudice, in quanto l’oggetto della perizia, nonchè del giudizio (nella specie il contatore del gas) è stato nelle more del giudizio sostituito e “dismesso”, la relazione peritale è inficiata da nullità (eccepita alla prima udienza utile dopo il deposito della relazione finale)?Nella specie, il Ctu si limita a dire che il contatore è stato rimosso e che nulla può dire sulla sua funzionalità, ma al tempo stesso, dando per buone le rilevazioni effettuate dalla società di distribuzione, conclude con un calcolo a danno dell’attore, che avvalora la tesi di controparte…., grazie anticipatamente



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