Il sindacato della Corte di Cassazione sull’errore di percezione compiuto dal giudice di merito su un fatto controverso.

Mirco Minardi

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Di Mirco Minardi

La Corte di Cassazione e il giudizio di fatto

È noto come sia tutt’altro che semplice stabilire il confine oltre il quale alla Corte di cassazione è inibito il sindacato sul giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito . Oltretutto, secondo autorevole dottrina questa linea di confine è volutamente non tracciata, in quanto permetterebbe alla stessa Corte di decidere, di volta in volta, l’estensione e la profondità del suo controllo .
Ciò è stato sostenuto con il previgente numero 5) dell’art. 360, primo comma, c.p.c. che prevedeva il controllo sulla “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma la situazione non sembra essere mutata a seguito della nuova versione, che contempla il più limitato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” .
Il problema, naturalmente, non riguarda i casi in cui il giudice, nel risolvere una questione di fatto, violi una norma rigida ; esso si pone invece drammaticamente nella valutazione delle prove libere.
A tal riguardo, va osservato che l’art. 116 c.p.c., norma generale riguardante la valutazione di tutte le prove libere, nonché espressione del principio del libero convincimento, impone al giudice di merito di adottare il criterio della «prudenza». Sfogliando i commentari e i massimari ci si accorge però che la giurisprudenza non si è sforzata di definire in positivo il sintagma «prudente apprezzamento», sebbene sia certamente possibile individuare casi in cui la valutazione del giudice di merito è stata ritenuta – seppure implicitamente – «non prudente» o comunque, se si vuole, posta in essere in violazione di un corretto metodo di apprezzamento.
Così, in caso di nomina di un c.t.u., viola il canone della prudenza il giudice che si discosti dalle conclusioni dell’ausiliare, omettendo di indicare le ragioni tecnico-scientifiche che lo hanno indotto a prendere le distanze dalla consulenza ; oppure il giudice che, a fronte di osservazioni puntuali e circostanziate formulate dal CTP ed ignorate dal c.t.u., ometta di prendere posizione sulle stesse. È evidente che questa ultima ipotesi, seppure per decenni considerata, a seconda dei casi, come omessa o come insufficiente motivazione , a ben vedere consiste nella violazione di una “norma di metodo” che chiede al giudice, prima di aderire alle conclusioni del “suo” consulente, di assicurarsi che questi abbia risposto alle pertinenti osservazioni di quelli di parte. Sempre in tema di c.t.u., viene considerata viziata la sentenza che, in caso di duplice conferimento di incarico in tempi e con esiti diversi, sposi l’una o l’altra senza illustrare i motivi della scelta . È palese come in questo ultimo caso la motivazione non è carente in sé stessa, per l’intrinseca contraddittorietà o illogicità, bensì solo per il fatto che esiste agli atti una consulenza contenente conclusioni diverse. Tanto ciò è vero che la stessa sentenza, in mancanza della relazione non considerata, potrebbe essere ritenuta perfettamente valida. Si tratta, quindi, di un errore di metodo, non di un vizio in sé della motivazione.
In materia di prova presuntiva, la S.C. ha più volte affermato che il giudice non può valutare gli elementi indiziari in maniera atomistica, dovendoli necessariamente apprezzare nel loro insieme, con metodo sintetico . Anche in questo caso, ad un attento esame, ciò che si contesta al giudice è lo scorretto metodo usato e non un vizio di logica o di ragionevolezza.
Può essere del pari ricondotto all’imprudenza l’uso di massime di esperienza non verificate, non vere, oppure non accettabili in un dato momento storico .
E – last but not the least -: non è forse una norma di metodo il nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. che considera come vizio il mancato esame di un fatto decisivo?
In buona sostanza, la prudenza di cui parla l’art. 116 c.p.c. potrebbe essere così declinata: il giudice, nel valutare la prova libera, deve usare un metodo razionale , impiegando massime di esperienza condivise e ragionevoli ed, infine, giustificando logicamente le sue conclusioni. Ogni qual volta, pertanto, egli renda una giustificazione illogica o irragionevole , la sentenza potrà essere cassata dalla Suprema Corte, come pure nei casi in cui il metodo adottato sia inficiato sotto il profilo della razionalità .
Sennonché, l’orientamento assolutamente dominante in Corte predica che l’art. 116 c.p.c. non può mai essere invocato direttamente per denunciare il cattivo uso del potere/dovere di cui stiamo parlando. E’ infatti divenuta tralaticia l’affermazione secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” .
Il perché l’art. 116 c.p.c. non possa essere invocato direttamente allorquando si sia in presenza della violazione di una regola di prudenza non è facilmente spiegabile e sembra riposare sul “dogma” del libero convincimento che libero è, ma entro certi limiti che, come abbiamo visto, sono dettati dalla logica, dalla ragionevolezza e dal metodo.
Per la verità, nell’anno 2016 si è registrata un’importante apertura verso l’art. 116 c.p.c. La S.C. ha infatti affermato che detta norma può essere invocata allorquando si dimostri che il cattivo uso del potere di valutare la prova libera ha determinato una errata ricostruzione del fatto e, quindi, una falsa applicazione di legge. Di conseguenza, la censura andrebbe sussunta sotto il n. 3 dell’art. 360 c.p.c. A nostro modo di vedere, però, si tratta di un’apertura ancora insufficiente, che non valorizza nel giusto modo il sintagma contenuto nella norma in esame.

Il controllo sugli errori di percezione su fatti controversi

Non è certamente questa la sede per approfondire l’indagine su questi complessi temi; qui si vuole invece evidenziare come accanto al controllo sulla logica, sulla ragionevolezza e sul metodo, si sia da poco affacciato quello sulla “percezione di un fatto controverso”.
Si legge infatti nella recente – ma non isolata – pronuncia della Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, n. 30182 che “mentre l’errore dì valutazione in cui sia incorso il giudice di merito, e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’articolo 360, n. 4 del codice di procedura civile, per violazione dell’articolo 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate assenti, ma in realtà offerte”.
La decisione distingue pertanto il momento valutativo della prova, rispetto a

[omissis]

 

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Angelo

    Salve, si dimentica evidenziare il travisamento della consulenza ctu secondo l’art 395 cpc…e quando non è argomento di discussione tra le parti….saluti



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