Ieri ho parlato dell’importanza di formulare correttamente una domanda ed ho posto, in particolare, l’accento sull’importanza dell’allegazione dei fatti.
Perché è così importante allegare correttamente i fatti? Perché se un fatto risulta allegato, non costituisce domanda nuova la diversa qualificazione giuridica fatta in corso di causa. Viceversa, laddove gli elementi costitutivi della fattispecie non siano stati dedotti, la successiva modifica integra una mutatio libelli, come tale vietata in ogni fase e grado del processo.
Facciamo un esempio per capire meglio. Supponiamo che io ricostruisca un evento danno in questi termini. Solita insidia.
Tizio, in data xy, mentre percorreva la via Alfa del Comune di Roma, all’altezza del civico n, rovinava a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, non facilmente visibile e dunque imprevedibile. Il comune di Roma, che ha il dovere giuridico di custodire le strade site all’interno del perimetro comunale, come nella fattispecie, quali beni di sua proprietà, deve pertanto essere condannato al risarcimento di tutti i danni ex art. 2043.
Vedete come a fronte di una prospettazione di una responsabilità astrattamente riconducibile alla fattispecie ex art. 2051 (cose in custodia), l’attore ha invocato una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Tuttavia, il riferimento normativo non è decisivo a fronte di una allegazione che contiene gli elementi della fattispecie di responsabilità da cosa in custodia, per cui non costituisce mutatio ma semplice emendatio l’eventuale riferimento successivo all’art. 2051. Diversamente, laddove nell’esposizione non si fosse fatto cenno alcuno alla relazione di custodia, l’eventuale modifica avrebbe integrato una mutatio come tale vietata.
Anche la S.C. è in linea con quanto appena detto. Si legga ad esempio questa massima:
Non costituisce domanda nuova, preclusa in appello dall’art. 345 c.p.c., la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l’attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris, qualora la domanda stessa sia basata sui medesimi fatti dedotti in primo grado. E’ rimesso, infatti, al giudice di merito, anche in appello se investito del gravame, il potere-dovere di quantificazione delle richieste delle parti con l’unico limite che resti invariato il bene della vita domandato. Cass. 24055/2008
Spero di aver reso chiaro il concetto. Ad ogni modo per approfondire la questione vi rimando al mio ebook sulle insidie e i trabocchetti del processo civile.
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