Impostare una domanda in maniera corretta è di importanza fondamentale per il civilista. Ad esempio, un accadimento della vita (fatto) potrebbe essere riconducibile congiuntamente a diverse norme:
– art. 2043 c.c.: fatto illecito;
– art. 2050 c.c.: responsabilità da attività pericolosa
– art. 2051 c.c.: responsabilità da cosa in custodia
Si pensi ad esempio ad una bombola di gas propano, portata da un cliente presso i locali della ditta venditrice per un riempimento, che scoppi con conseguenti danni a terzi.
Ci troviamo di fronte ad un fatto che può essere riconducibile a tutte e tre le norme, atteso che la ditta alfa ha anche la custodia (art. 2051) della bombola ed esercita una attività pericolosa (art. 2050).
Come si deve comportare il difensore dell’attore? E’ molto semplice. Deve allegare, e sottolineo allegare, tutti i fatti costitutivi della domanda prospettando una ricostruzione a scalare. Mi spiego meglio.
Il difensore deve anzitutto allegare:
(a) che il giorno x presso la sede della ditta alfa è scoppiata una bombola custodita dalla ditta Alfa e di proprietà di Caio;
(b) che il suddetto scoppio ha provocato gravi lesioni all’attore Tizio;
(c) che il danno subito è quantificabile in tot euro.
Fin qui non è però chiaro a che titolo la ditta Alfa viene chiamata a rispondere in giudizio. La difesa si trova di fronte a tre possibilità. Quale scegliere? La risposta è ovvia: tutte in via gradata iniziando da quella più conveniente.
Ecco che allora si dirà che la responsabilità della ditta alfa riposa anzitutto sull’art. 2051 avendo essa la custodia della bombola di Caio. In ogni caso, trattandosi dell’esercizio di attività pericolosa la convenuta dovrà rispondere ex art. 2050 c.c.. In via gradata, il fatto costituisce illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Domanda: è sufficiente omettere questa parte sostituendola con gli articoli del codice civile? In altre parole, elencati i punti (a), (b) e (c), può bastare concludere in questo modo: “Piaccia al giudice adito condannare la ditta alfa al risarcimento della somma di euro … ex artt. 2043 e/o, 2050 e/o 2051?”
Difficile dare una risposta in termini assoluti, ma propenderei per la soluzione negativa e spiego anche perché.
La qualificazione giuridica di un fatto, che può anche mancare visto il principio dello “jura novit curia”, presuppone l’allegazione di quel fatto. I fatti vanno sempre allegati in base al noto brocardo “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet” che esprime il principio processuale secondo il quale il giudice deve fondare la sua decisione esclusivamente sui fatti che le parti hanno allegato, ossia dedotto in giudizio, e di cui hanno dimostrato l’esistenza attraverso le prove.
Sembra essere dello stesso parere la Cassazione quando scrive in motivazione di una recente sentenza (n. 18520/2009): “Dopo che detta parte anche nella comparsa conclusionale aveva ribadito (solo) tale suo assunto, senza enunciare (in modo sufficientemente specifico e chiaro) una ulteriore causa petendi basata sugli artt. 2050 e 2051 c.c., (la citazione – anche – di detti due articoli all’inizio di pag. 5 della predetta comparsa è del tutto irrilevante dal punto di vista giuridico in quanto non inquadrata in una argomentazione difensiva chiara e compiuta; comunque va ribadito che l’enunciazione di una nuova causa petendi in comparsa conclusionale sarebbe stata tardiva anche a prescindere dall’eventuale accettazione del contraddittorio da parte della controparte), il Giudice di primo grado ha coerentemente preso in esame solo l’assunto predetto, concludendo per il rigetto “…In assenza di prove…” (che evidentemente, secondo l’implicita tesi del Tribunale, dovevano essere date dalla parte attrice) “…sulle cause effettive della caduta della minore…”; in altri termini detto Giudice ha implicitamente ma chiaramente ritenuto che non faceva (ritualmente) parte della materia processuale sottoposta al suo giudizio ogni questione concernente gli artt. 2050 e 2051 c.c.”.
Lasciando stare la questione (pacifica) relativa alla tardività, rileva l’affermazione secondo cui il semplice riferimento alle norme era irrilevante in quanto non inquadrato in una argomentazione difensiva chiara e compiuta.
Alla luce di quanto detto, la ricostruzione giuridica del fatto va fatta sempre mediante l’allegazione delle circostanze idonee a sorreggere la ricostruzione giuridica che, al limite, può anche mancare. Ciò che conta è che le circostanze di fatto siano allegate, all’inquadramento ci penserà eventualmente il giudice. Anche se, personalmente, preferisco farlo io questo lavoro ed evitare di lasciarlo integralmente nelle mani del giudice.

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