Lex & Formazione

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31.01.08

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Postato in Diritto processuale civile, Giurisprudenza @ 11:23:34 da Mirco Minardi |  

Capita spesso che durante le operazioni peritali le parti consegnino al CTU documentazione varia.

Ma è legittima questa prassi?

La risposta è NO.

Lascio al Tribunale di Roma (sent. 19 dicembre 2006), spiegare perchè.

Omissis.

5.1. Risulta dalla stessa relazione di consulenza che l’ausiliario, per fornire le proprie valutazioni, ha esaminato documenti non solo tardivamente prodotti, ma nemmeno mai sottoposti all’esame di questi Tribunale.
E’ opportuno ricordare, a questo riguardo, che il materiale sul quale il c.t.u. può fondare le proprie osservazioni deve essere il medesimo sul quale il giudice fonderà poi la sua decisione. Sarebbe infatti inconcepibile che una prova, inutilizzabile dal giudice, potesse essere utilizzata dal c.t.u., per raggiungere conclusioni che possano rifluire nella motivazione della sentenza.
Pertanto, in materia di prova documentale, quel che è inutilizzabile per il giudice, è del pari inutilizzabile per il c.t.u.. Ne consegue che i documenti prodotti dalle parti in modo irrituale, non potendo essere utilizzati dal giudice, non possono esserlo neanche dal c.t.u..
Deve perciò ritenersi non corretto l’operato del consulente il quale accetti, esamini, e ponga a fondamento della relazione la documenta-zione che l’avvocato, o la stessa parte sostanziale del processo, gli abbia consegnato brevi manu, al momento stesso delle indagini peritali.
Questa prassi è scorretta sia da un punto di vista formale, sia da uno sostanziale.
5.1.1. Formalmente, tale prassi è scorretta perché:
(a) l’art. 87 disp. att. c.p.c. non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali;
(b) l’art. 194 c.p.c. consente al c.t.u., ove autorizzato dal giudice, di richiedere alle parti chiarimenti, non di racco-gliere da esse prove documentali;
(c) nel rito civile applicabile ratione temporis al presente giudizio, è previsto un rigido sbarramento per le deduzioni istruttorie, superato il quale non è più possibile alcuna produzione documentale (art. 184, vecchio testo, c.p.c.). E poiché i termini per la produzione dei mezzi di prova, previsti dal citato art. 184 c.p.c., sono espressamente qualificati perentori dal comma 2 dell’art. 184 c.p.c., ne discende che:
(c’) la violazione di essi è rilevabile d’ufficio;
(c”) la violazione di essi non può essere sanata dall’acquiescenza delle parti.
Pertanto, nel rito civile, una volta maturata la preclusione di cui all’art. 184 c.p.c., qualsiasi produzione documentale (ivi comprese quella destinata al c.t.u.) è irrituale, e l’irritualità va rilevata d’ufficio: diversamente, e cioè ammettendo la possibilità per le parti di fornire al c.t.u. documenti che si sarebbe dovuto produrre nel termine ex art. 184 c.p.c., si perverrebbe di fatto ad un aggiramento, peggio, ad una interpretatio abrogans di tale ultima norma (così Trib. Roma 28 ottobre 2002, Maggi c. Vendetti, inedita; Trib. Roma 13 ottobre 2002, Esposito c. Baldanza, inedita). Si consideri del resto che, se si aderisse all’opinione qui contestata, la parte la quale ha omesso di produrre un determinato documento nel termine ex art. 184 c.p.c., potrebbe “sanare” la preclusione già maturata in suo danno consegnando il medesimo documento al c.t.u.: con il che è evidente che il sistema delle preclusioni perde sostanzialmente di valore e significato.
Aggiungasi che tale possibilità, se ammessa, potrebbe porgere il destro a pratiche poco rispettose del canone di lealtà di cui all’art. 88 c.p.c.: così, ad esempio, la parte potrebbe deliberatamente decidere (fidando nella imminente nomina del c.t.u.) di non depositare alcun documento nel termine ex art. 184 c.p.c., e di compiere tutte le produzioni documentali nel corso delle operazioni peritali, al fine di rendere più difficoltosa la difesa della controparte.
5.1.2. Dal punto di vista sostanziale, poi, tale prassi è scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documen-to consegnato al c.t.u..
Su tale questione la Corte di cassazione, con orientamento costante, ha affermato che il c.t.u. non può esaminare documenti non ritualmente prodotti in giudizio, e che, se il c.t.u. esamina documenti irritualmente prodotti, e le sue conclusioni vengono recepite dal giudice, la sentenza deve ritenersi viziata nella motivazione (ex multis, Cass. 26-10-1995 n. 11133, in Foro it. Rep. 1995, Consulente tecnico, 16; per la giurisprudenza di questo tribunale, nello stesso senso, si vedano Trib. Roma 28.4.2002, Tolomeo c. Fazzari; Trib. Roma 28.10.2002, Maggi c. Vendetti, inedita; Trib. Roma 29.6.2002, Canini c. Scibelli, tutte inedite).

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7 commenti »


Rosario

Il ctu può invitare le parti a trasmettere osservazioni scritte? dalla lettura dell’art. art. 194 cpc sembrerebbe di si, ma ciò potrebbe permettere alle parti l’introduzione di scritti difensoriali oltre i termini processuali? Grazie

14 lug 2008, 12:29pm |

Mirco Minardi

Direi di no. Le osservazioni dei CTP sono osservazioni tecniche, che non possono essere utilizzate per contenere eccezioni o allegazioni di fatti ormai precluse. Nulla impedisce però di inserire le mere difese, anche se non è opportuno farlo.
Lasciamo che le osservazioni siano tecniche, altrimenti togliamo credibilità al CTP.

15 lug 2008, 10:30am |

Camilla

Può il giudice nominare un CTU senza motivare la sua scelta, qualora il CTU non abbia i requisiti richiesti da una legge specifica?

10 dic 2008, 7:03pm |

MARCO

…ma ex 194, II comma cpc non è testuale la possibilità di presentare DURANTE LE OPERAZIONI PERITALI “istanze e osservazioni” ? non capisco perchè all’inizio di quest’articolo pubblicato tale possibilità si esclude o si parla di altro ?? Grazie

6 ott 2009, 5:25pm |

Mirco Minardi

Appunto: istanze ed osservazioni, siamo cioè nel campo delle richieste e dei rilievi, ma non documenti; questi devono essere già in atti.

6 ott 2009, 6:01pm |

Francesco

Il ctu, per rispondere al quesito posto dal Giudice, chiede alle parti scritture contabili che specificano quelle già in atti (es. in atti ci sono bilanci sintetici, al ctu occorrono i bilanci analitici). Una delle parti si oppone. Il ctu fa istanza al giudice e quest’ultimo fissa udienza in contraddittorio tra parti e ctp per decidere sulla questione. I documenti richiesti sono sottoposti a preclusioni ex art. 184? oppure, siccome occorrono a specificare un quesito del Giudice, non incontrano regioni ostative? grazie

14 ott 2009, 11:54am |

Dott. Enrico Brambati

Il C.T.U. che rileva la mancanza di alcuni atti o documenti, ritirati dalla cancelleria con l’autorizzazione del giudice(es. una memoria ex art. 183- 6°comma oppure qualche foglio di estratto conto bancario, la cui presenza e ritenuta necessaria per la completezza delle indagini) può acquisirli col consenso delle parti?

5 gen 2010, 10:13am |

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