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Da Cass. 5531/2018
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Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366, co. 1° n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, all’«elaborato peritale redatto nel 2008» dal CTU, alla «documentazione fotografica», al «doc. 14 allegato dal Comune di Monastir con la citazione», all’«atto di appello» dell’Arch. Tizio e dell’Ing. Caio, ai «lavori eseguiti nel fabbricato nel 2005/2006» cui si riferisce il Tribunale in primo grado, alle «note tecniche inviate … all’Amministrazione Comunale di Monastir»] limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d’interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ).
A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.