Appalto: come contro argomentare sulla richiesta congiunta del committente di risoluzione e di eliminazione dei vizi

Mirco Minardi

Dalla risoluzione di un contratto di appalto scaturiscono – come noto – effetti (a) liberatori, (b) restitutori e (c) risarcitori.

Gli effetti liberatori non abbisognano di pronuncia giudiziale, discendendo direttamente dalla legge, una volta che sia stata dichiarata la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene agli effetti restitutori, spetta al committente che ha ottenuto la risoluzione, purché ne abbia fatto espressa richiesta, la restituzione di quanto pagato a titolo di corrispettivo, previa detrazione del valore intrinseco delle opere già realizzate.

Talvolta, però, il committente richiede anche il risaricimento del danno, pari al costo per elminare i vizi e difetti dell’immobile ristrutturato. Numerosi tribunali e la migliore e prevalente dottrina, seguono l’orientamento secondo cui in caso di risoluzione per inadempimento sia risarcibile soltanto l’interesse positivo, e non quello negativo, e ciò per vari ordini di ragioni:

(a) perché l’art. 1453 c.c. consente alla parte fedele il rimedio sia dell’azione di manutenzione, sia dell’azione di risoluzione e del risarcimento del danno; ora, poiché l’azione di manutenzione è senz’altro finalizzata al conseguimento soltanto dell’interesse positivo, le conseguenze dell’azione di risoluzione non potrebbero essere diverse;
(b) perché se il risarcimento fosse limitato al solo interesse negativo, esso non potrebbe costituire un adeguato disincentivo all’inadempimento;
(c) perché l’art. 1518 c.c., nel fissare un criterio semplificato per il risarcimento del danno in caso di risoluzione del contratto di vendita, fa espresso riferimento alla lesione del solo interesse contrattuale positivo, e costituisce perciò indice dell’esistenza di un principio generale.

Ne consegue che il danno risarcibile patito dall’attrice non si identifica con il costo necessario per eliminare i vizi che inficiano l’opera. Infatti questo tipo di spesa rientra nell’id quod interest contractum non fuisse, cioè nell’interesse negativo (così Trib. Roma 14.1.2003, Strenia c. Polito, inedita; Trib. Roma 23.10.2002, De Gennaro s.r.l. c. Condominio di v. Piave 15, inedita).

Si consideri, del resto, che se fosse consentito al committente cumulare la restituzione del prezzo con la spesa necessaria per il rifacimento dei lavori, questi realizzerebbe un lucro in conseguenza dell’altrui inadempimento: infatti, se non avesse stipulato alcun contratto, avrebbe conservato il corrispettivo ma avrebbe avuto un immobile da restaurare; stipulando invece un contratto di appalto rimasto inadempiuto, per effetto della tesi qui avversata il committente conserverebbe il corrispettivo, e per di più otterrebbe un bene restaurato in danno dell’appaltatore.

In tal senso appare orientato lo stesso giudice di legittimità, il quale – sia pure in una fattispecie parzialmente difforme da quella oggetto del presente giudizio – ha chiaramente ribadito la diversità ontologica tra l’azione di risarcimento del danno (anche scaturente da una pronuncia di risoluzione) e l’azione di garanzia per i vizi, volta all’eliminazione degli stessi a spese dell’appaltatore, precisando che “le predette azioni non sono surrogabili l’una con l’altra, ed in particolare non è consentito ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell’azione per l’eliminazione dei vizi, se questa non è stata proposta” (Cass., sez. II, 21-02-1996, n. 1334, in Riv. giur. edilizia, 1996, I, 919; per l’affermazione secondo cui, nel diverso caso in cui il committente opti per la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., le riparazioni necessarie alla eliminazione dei vizi restano a suo carico, si veda pure Cass., 04-08-1988, n. 4839, in Nuova giur. civ., 1989, I, 1, in motivazione; in terminis, per la giurisprudenza di questo Tribunale, da ultimo, Trib. Roma 22.1.2002, Cofini c. Colangelo, inedita).

Spetterebbe, dunque, al committente il risarcimento del danno consistente nella differenza di prezzo tra quanto avrebbe corrisposto al convenuto, se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto, e la maggior somma che ha invece dovuto (ovvero dovrà) pagare, per appaltare ad altra impresa l’ultimazione dei lavori: questo soltanto, infatti, è l’interesse positivo, cioè l’id quod interest contractum fuisse.

Tratto da Tribunale  di Roma del 5/6/2005.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. LUIGI ROSATO

    Ma per la miriade di piccole imprese che svolgono la pressochè totalità dei lavori in sub appalto vi sono norme che ne tutelino il pagamento?
    Da parecchi anni ormai gli appalti vengono affidati a società che hanno l’arte di non pagare mettendo in seria difficoltà economica le aziende subappaltanti le quali se vanno per vie legali vedono scorrere anche 10 anni per vedere riconosciuto il proprio credito.
    Semprechè non siano fallite prima con estrema convenienza e soddisfazione del debitore!
    Esiste una norma che metta il debitore in una situazione ove trovi opportuno non avere comportamenti scorretti ???
    Che sò, una legge che produca il blocco totale dei pagamenti a lui dovuti o la sospensione….
    Se sì pubblicatela e promuovetela per favore, se va avanti così chiuderanno pian piano tutte le aziende che hanno nella loro missione il LAVORO e non la mera speculazione economica!!!

  2. RENZO CESARI

    Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite fu pertanto il seguente: Le disposizioni di cui all’articolo 2226 in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi non solo applicabili alla prestazione d’opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell’uno e dell’altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori ; se ho capito quindi le prestazioni di sola progettazione intellettuale non scadono nei 10 anni ? quando scadono? l’art 2226 riguarda anche l’omissione di presentazione di pratica sismica ? Grazie



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