Ancora un altro esempio di quanto sia delicata la formulazione della domanda. Nel caso che vi sottopongo il giudice si è visto costretto a rigettarla nonostante fosse stato accertato l’inadempimento dell’appaltatore convenuto.
Il difensore di un condominio esponeva che:
-) il proprio cliente aveva commissionato al convenuto l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile condominiale;
-) non solo i lavori erano stati eseguiti in modo imperfetto, ma l’appaltatore aveva ampiamente superato il temine contrattualmente pattuito per l’ultimazione di essi;
-) in conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore, il condominio aveva deciso di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1662 c.c..
Concludeva pertanto chiedendo che, accertato l’inadempimento del convenuto, questi fosse condannato alla restituzione del corrispettivo ricevuto ed al risarcimento del danno
Il convenuto si costituiva regolarmente, eccependo che l’attore non gli aveva fissato il congruo termine di cui all’art. 1662 c.c., sicché la condotta del condominio integrava gli estremi di un vero e proprio recesso unilaterale dal contratto. Nel merito, negava qualsiasi colpa, da parte propria, nell’esecuzione dell’appalto. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Nel corso dell’istruzione venivano acquisiti documenti, assunta prova testimoniale, disposta consulenza tecnica sui luoghi di causa.
In astratto, in un contratto di appalto il committente può chiedere la risoluzione in base alle seguenti diverse ipotesi:
1.azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. (per inadempimento);
2.azione di risoluzione ex art. 1454 c.c. (diffida ad adempiere);
3.azione di risoluzione ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa);
4.azione di risoluzione ex art. 1457 c.c. (termine essenziale);
5.azione di risoluzione ex art. 1662 c.c. (diffida ad adempiere);
6.azione di risoluzione ex art. 1668 c.c.(vizi e difetti).
Nelle ipotesi 1 e 6 la pronuncia del giudice è costitutiva e produce la risoluzione del contratto. Nelle altre ipotesi (2,3,4,5) la pronuncia è di accertamento dell’avvenuta risoluzione.
Nel caso in esame, il condominio aveva agito per chiedere una pronuncia accertativa di risoluzione ex art. 1662 c.c., II comma, che stabilisce:
Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno
Tuttavia nel corso del giudizio era emerso che il condominio non aveva affatto concesso un termine all’appaltatore ma si era limitato puramente e semplicemente a recedere unilateralmente dal contratto.
La mancata fissazione del termine comporta l’inoperatività del meccanismo (analogo alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.) di cui all’art. 1662 c.c.. Il condominio, pertanto, avrebbe dovuto invocare non già l’accertamento dell’avvenuta risoluzione ex art. 1662 c.c., ma l’accertamento del grave inadempimento dell’appaltatore e la conseguente dichiarazione di scioglimento del contratto, secondo lo schema generale di cui all’articolo 1453 c.c..
Né è possibile al Tribunale provvedere in via interpretativa a qualificare diversamente la domanda attorea. E’ noto infatti che, nell’esercizio del potere d’interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito – sebbene non sia condizionato dalla formula adottata dalla parte – deve rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e, non può sostituire d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (Cass. 1547/04; 2908/01, 1461/00, 961/00, 383/99). Pertanto, invocato formalmente dall’attore il rimedio di cui all’articolo 1662 c.c., non può il giudice pronunciare d’ufficio la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1453 c.c..
Tratto da Tribunale di Roma 22/02/2004
Davvero complimenti per la sintesi
Un cordiale saluto
Gaudenzio Vencato
Grazie mille!
Ricambio i cordiali saluti.
Mirco
COMPLIMENTI VIVISSIMI PER TUTTO E SOPRATTUTTO GRAZIE!
Semplicemente grazie per il tuo impegno; seguo con interesse il tuo sito, spesso fonte di ispirazione e conoscenza.
Carlo Maria
Grazie a voi per il vostro sostegno!!
Ciao
MIrco
Mirco hai avuto un gran successo alla conferenza presso il teatro della Fortuna di Fano .
Ancora oggi i colleghi mi ringraziano di averTi invitato e soprattutto mi hanno fatto i complimenti sinceri per la Tua relazione chiara e veramente concreta su come affrontare le varie fasi processuali per non cadere nei vari “trabocchetti”.
Alcuni già Ti conoscevano come avvocato conoscitore della materia processuale, perchè hanno subito in “campo” le Tue osservazioni ed hanno apprezzato di avere un “avversario” valido e capace quella volta , oggi Ti hanno ammirato come “professore” per aver esplicato con un “ars oratoria” adatta all’ avvocato che milita in prima linea ed affronta quotidianamente il processo civile sulle aule del Tribunale.
Mi chiedono di acquistare il Tuo libro, ma non so dove indirizzarLi come libreria se non dare loro il Tuo sito.
Grazie per aver dedicato il Tuo prezioso tempo a noi avvocati del foro di Pesaro.
Un abbraccio .
Stammi bene.
Vincenzo