Appalto: facciamo un breve riassunto

Avatar photo

Abbiamo fatto un focus su alcune problematiche relative alle domande giudiziali nelle cause in materia di appalto. Dopo aver esaminato alcune interessanti pronunce, facciamo un breve e schematico riassunto.

Anzitutto, l’avvocato del committente è tenuto ad accertare ed inquadrare il tipo di inadempimento dell’appaltatore:

a) l’appaltatore non ha iniziato l’opera;
b) l’appaltatore ha iniziato l’opera ma non l’ha completata;
c) l’appaltatore non rispetta i tempi, le condizioni contrattuali e la regola dell’arte durante l’esecuzione dell’opera;
d) l’opera non è stata completata e presenta vizi e difetti;
e) l’opera è terminata e presenta vizi e difetti;
f) l’opera è completata ma in ritardo rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti.

Ciascuno di questi inadempimenti ha una sua autonomia e soprattutto una diversa disciplina.

Caso a) l’appaltatore non ha iniziato l’opera: il committente esperirà o l’azione di risoluzione o l’azione di adempimento ex art. 1453 c.c. ; potrà anche inviare una diffida ad adempiere;

Caso b) l’appaltatore ha iniziato l’opera ma non l’ha completata: come sopra;

Caso c) l’appaltatore non rispetta i tempi, le condizioni contrattuali e la regola dell’arte durante l’esecuzione dell’opera: il committente potrà agire con la diffida ex art. 1662 c.c. ovvero con l’azione di risoluzione ex art. 1453, specie quando la situazione è irrimediabilmente compromessa;

Caso d) l’opera non è stata completata e presenta vizi e difetti: il committente potrà richiedere la risoluzione ex art. 1668 c.c. oppure la eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa;

Caso e) l’opera è terminata e presenta vizi e difetti: come sopra;

Caso f) l’opera è completata ma in ritardo rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti: il committente potrà richiedere il risarcimento del danno ovvero la risoluzione del contratto qualora il ritardo renda l’opera totalmente inutilizzabile.

Abbiamo poi imparato che:

  • la domanda di adempimento è incompatibile con quella di risoluzione;
  • la domanda di adempimento e di riduzione del prezzo possono invece proporsi in via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione;
  • la domanda di riduzione del prezzo può essere proposta per la prima volta in grado di appello, qualora in primo grado si sia chiesta la risoluzione; peraltro, detto principio è stato costantemente affermato per i procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, tuttavia la Corte, in altre fattispecie, ha affermato che la emendatio è consentita anche nei giudizi di appello sottoposti al regime della l. 353/1990;
  • la parte che domanda la risoluzione del contratto di appalto ha l’onere di chiedere la restituzione della prestazione, in quanto il giudice non può riconoscerla ex officio; in particolare, il committente avrà diritto di ottenere in restituzione le somme versate, mentre l’appaltatore l’equivalente in denaro della prestazione eseguita c.d. tantundem. Chiesta la sola risoluzione del contratto, costituisce domanda nuova la richiesta successiva della restituzione delle prestazioni (Cass. 7829/2003);
  • in caso di risoluzione, il committente non può chiedere l’eliminazione dei vizi e difetti, ma solo la restituzione della prestazione e il risarcimento del danno;
  • in caso di richiesta di adempimento, il committente può chiedere:
    • a) l’eliminazione dei vizi e difetti; oppure
    • b) la riduzione del corrispettivo; e in ogni caso
    • c) il risarcimento del danno
  • in caso di vizi e difetti, pertanto, il committente non può chiedere sia la riduzione del prezzo  sia la loro eliminazione;
  • se si chiede la risoluzione del contratto per vizi e difetti,  bisogna valutare la gravità del comportamento non alla luce dell’art. 1455 c.c. bensì del 1668 c.c.;
  • occorre ricordarsi che vi possono essere molti modi per arrivare ad una pronuncia di risoluzione (artt. 1453, 1456, 1457, 1662, 1667, 1668), ma ciascuna ha una propria causa petendi, pertanto il relativo fatto dovrà essere allegato sin dall’atto introduttivo;
  • se si chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, qualora il giudice rigetti la domanda di risoluzione dovrà conseguentemente rigettare anche la domanda di risaricimento del danno; è per questo che la domanda di risoluzione non va mai proposta da sola, ma sempre insieme alla subordinata di riduzione del prezzo;
  • mutata la domanda di adempimento in domanda di risoluzione, si potrà anche richiedere la restituzione di quanto versato e il risarcimento del danno in quanto domande accessorie (Cass. 26325/2008);
  • la domanda di risarcimento e di restituzione vanno però proposte contestualmente alla domanda di risoluzione;
  • chiesta la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno non è possibile in un momento successivo chiedere la restituzione della prestazione (Cass. 7083/2006).

Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*