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La procura alle liti deve essere necessariamente speciale ed essere rilasciata dopo il deposito della sentenza impugnata ad un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale. Non può autenticare la firma del ricorrente un avvocato non cassazionista (Cass. 16915/2009).
Può essere rilasciata sia in calce che a margine del ricorso, oppure con atto separato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio. In questo secondo caso la procura deve indicare i dati essenziali del giudizio cui fa riferimento (giudice di merito, n. sentenza, parti, ecc.), mentre la procura in calce o a margine può riferirsi genericamente “al presente giudizio”. Quando è apposta a margine o in calce al ricorso la procura non è inficiata da espressioni che si riferiscono al giudizio di merito (ad es. “stato” e “grado” o altre epressioni sovrabbondanti).
La procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione con riferimento esplicito “alla presente procedura in ogni sua fase, stato e grado” è provvista del requisito della specialità, nel senso richiesto dall’art. 365 c.p.c., dovendosi presumere, fino a prova contraria che è onere della controparte fornire, che al momento della sottoscrizione della procura il ricorso fosse già stato esteso sullo stesso foglio (Cass. 29312/2017)
La procura alle liti, rilasciata dal legale rappresentante di una società, è valida quando dal mandato speciale integrato dall’intestazione del ricorso risultino indicate la qualifica e la posizione nell’organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al difensore l’incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica; ove però la fonte della legittimazione di tale potere sia oggetto di contestazione ad opera della controparte, è la società rappresentata ad essere onerata di fornire la prova del potere rappresentativo della persona fisica che, per la posizione che occupa nella società medesima, tale potere abbia legittimamente speso rilasciando la procura speciale (Cass. 368/2018).
In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese la procura non può essere più rilasciata in quanto la società è ormai estinta e dunque non più capace di stare in giudizio (Cass. 23653/2017).
Vediamo come regolarci se la procura viene rilasciata all’estero. Per il disposto dell’art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana. La legge italiana consente l’utilizzazione dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata. Applicandosi però la lex loci, sarà fondamentale verificare che il diritto straniero conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che li caratterizzano nell’ordinamento italiano. In particolare, per la scrittura privata autenticata, occorre una dichiarazione di un pubblico ufficiale che attesti che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (Cass. 26951/2017).
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.