Ricorso per cassazione, il secondo step: la scadenza del termine

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Il secondo comma dell’art. 325 c.p.c. stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 60gg (c.d. termine breve). Detto termine decorre, di regola, dalla notifica della sentenza.

Sono previsti particolari termini da speciali disposizioni:

i) è di 30 giorni il termine per proporre ricorso in cassazione contro le pronunce della Sezione minorenni della Corte d’appello che abbiano provveduto sullo stato di adottabilità (art. l. n. 184/1983);

ii) è di 30 giorni il termine in materia di impugnazioni contro il decreto che nel fallimento rende esecutivo lo stato passivo (art. 99 r.d. n. 267/1942);

iii) in materia di usi civici il ricorso si propone entro 45 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 8 l. n. 1078/1930);

iv) contro le decisioni del Consiglio nazionale forense il ricorso si propone entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 56 r.d.l. n. 1578/1933);

v)  contro le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche si propone anch’esso nel termine di 30 giorni (art. 202, r.d. n. 1775/1933).

vi) nel rito di cui alla l. n. 92 del 2012 (Fornero), la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 e segg. è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso, adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame, a differenza del codice di rito, che lo faceva decorrere unicamente dalla notificazione ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del cd. termine lungo ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 16216/2016, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, in causa regolata dall’art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012, in quanto notificato nel marzo 2015 a fronte della comunicazione della sentenza di appello effettuata tramite PEC nel settembre 2014).

Come accennato, di regola il termine decorre dalla notificazione ad istanza di parte; talvolta, però, esso decorre dalla comunicazione di cancelleria.

Affinché il termine inizi a decorrere è necessario che la notifica della sentenza o della impugnazione sia regolare. Una notifica nulla, infatti, non fa decorrere il termine breve.

In mancanza di notifica, o in presenza di notifica nulla, il ricorso potrà essere proposto entro il termine lungo che è:

  • di 1 anno, per i processi iniziati in primo grado prima del 4 luglio 2009
  • di 6 mesi, per i processi iniziati in primo grado dal 4 luglio 2009

Occorre poi tenere presente la sospensione feriale dei termini (ove applicabile). Dal 1° gennaio 2015 detta sospensione è di 31 giorni.

In base all’art. 92 – affari civili nel periodo feriale dei magistrati – del r.d. 30 gennaio 1941, n.12, durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative a:

  • alimenti
  • procedimenti cautelari
  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno
  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di interdizione
  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di inabilitazione
  • procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari
  • procedimenti di sfratto
  • procedimenti di opposizione all’esecuzione
  • procedimenti di opposizione relativi alla dichiarazione di fallimento
  • procedimenti relativi alla revoca di fallimento
  • cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Tribunale con decreto in calce alla citazione o al ricorso, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio.

La notifica dell’impugnazione nelle cause scindibili fa decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre impugnazione nei confronti delle altre parti (cfr. art. 326, II comma, c.p.c.).

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello

  2. Lica

    Buongiorno,
    Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
    Speriamo.
    Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.



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