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La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda del condominio verso il proprio assicuratore al fine di ottenere l’indennizzo a seguito di un allagamento. Il procedimento “presupposto” si era svolto senza l’assicuratore e il condominio era stato condannato ad indennizzare il danneggiato.
Convenuto in giudizio l’assicuratore, i giudici di merito affermano:
a) il condominio non ha fornito prova del nesso di causalità;
b) la sentenza del procedimento presupposto non era opponibile all’assicuratore, terzo non chiamato in giudizio e pertanto non aveva alcun valore probatorio
c) la richiesta di CTU era esplorativa al fine di dimostrare la causa del danno
Come si censura una motivazione del genere?
Anzitutto vi è contraddizione tra l’affermazione sub a) e sub c) che oggi ci censura con il n. 4 dell’art. 360. Non si può infatti imputare la mancata prova e poi non concedere la richiesta CTU per accertare una causa tecnica.
Con riferimento alla violazione sub b) c’è violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto è vero che la sentenza – in quel caso – non fa piena prova, non avendo l’assicuratore partecipato al giudizio presupposto, pur tuttavia costituisce elemento da tenere in considerazione ai fini del giudizio, che non può essere totalmente ignorato.
Sul punto v. Cass. 4573/2018.
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.