PCT, Trib. Milano: atto introduttivo telematico valido anche senza art. 35 D.M. 44/2011

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Anche il Tribunale di Milano sposa, correttamente, la tesi secondo cui il provvedimento del D.G.S.I.A. non può condizionare l’ammissibilità del deposito telematico di un atto introduttivo.

Difatti nessuna norma né legislativa né regolamentare ha conferito alla D.G.S.I.A.il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale.

L’art. 35 del DM 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere
di accertare e dichiarare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla
funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.

Pertanto, non può essere demandato alla DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno
essere depositati in via telematica, ma occorre esclusivamente verificare se l’atto depositato
telematicamente sia idoneo allo scopo per cui è destinato e se esiste nel nostro ordinamento una
sanzione di carattere processuale per il deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel
giudizio.

Detto ciò, il tribunale meneghino osserva ancora che:

– nel sistema vige il principio della libertà delle forme;

– la nullità può essere pronunciata solo se prevista dalla legge e comunque mai se l’atto raggiunge il suo scopo;

– l’inammissibilità deve essere prevista dall’ordinamento;

– l’atto depositato telematicamente raggiunge lo scopo;

– l’art. 16-bis d.l. 179/2012 non vieta il deposito telematico di atti introduttivi ma obbliga il deposito telematico di quelli endoprocessuali.

Tribunale Milano sez. IV, 06/11/2014

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
sez. IV Civile
ordinanza
Giudice Nicola Fascilla

Fatto e Diritto

1) Occorre preliminarmente affrontare l’eccezione di irrituale costituzione della resistente
formulata da parte ricorrente, sul presupposto che la normativa attualmente vigente consentirebbe
esclusivamente alla parte già costituita il deposito di atti telematici.
In pratica, parte ricorrente pare aderire all’orientamento di alcuni Tribunali secondo cui gli unici
atti che possono essere depositati in via telematica sono quelli “endoprocessuali” ed individuati
dalla Direzione Generale dei Servizi Informatici.
Con la conseguenza che la parte convenuta – resistente che si costituisca con comparsa di risposta
depositata esclusivamente in via telematica, deve essere, secondo tale indirizzo, considerata mai
costituita e quindi sostanzialmente contumace e soggetta a tutte le decadenze previste dal codice di
rito.
Ebbene, lo scrivente ritiene che tale orientamento non possa essere affatto condiviso.
1).In via preliminare occorre dare atto della moltitudine di interventi normativi inerenti il c.d.
Processo Civile Telematico (PCT) che possono così sintetizzarsi:
a) Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112;
b) Decreto Legge 28 Dicembre 2009 n. 193;
c) D.M. 44/2011, concernente le regole tecniche del PCT;
d) Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179;
e) provvedimento del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014 concernente le specifiche
tecniche del PCT;
f) Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recentemente convertito nella legge 114/2014.
In particolare, l’art. 51 comma 2 del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla
Legge 6 agosto 2008 n. 133 prevedeva (attualmente lo prevede l’art. 4, comma 2 del Decreto
Legge 193/2009) che “Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il
1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale forense ed i
consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalità dei servizi di comunicazione individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1”.Ancora più importante è sicuramente l’art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 il quale dispone che
“l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale
che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche unitamente alla funzionalità
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.
Deve in primo luogo osservarsi come tale disposizione è stata interpretata dal alcuni Tribunali nel
senso di conferire al direttore del DGSIA il potere di individuare la tipologia di atti che possono
essere depositati in via telematica in un determinato ufficio.
Pertanto, sempre secondo tale orientamento, se l’atto non rientra tra quelli individuati dal suddetto
decreto, esso dovrà essere considerato come mai depositato, con la conseguenza che il ricorso o la
comparsa di risposta depositati telematicamente dovranno essere dichiarati inammissibili.
Ora, sul punto occorre innanzitutto notare come nel Tribunale di Milano, il decreto dirigenziale del
22 aprile 2010 abbia individuato anche la comparsa di risposta tra gli atti che possono essere
depositati telematicamente.
Ma, occorre chiedersi se la validità di un deposito di un atto processuale possa essere fatta
dipendere da un provvedimento amministrativo (come risulta essere il decreto del direttore del
DGSIA) o se invece occorre procedere alla applicazione del codice di rito per verificare se possa
essere sanzionato il deposito di atti in via telematica pur in assenza di una disposizione di legge
che conferisca tale potere.
Ebbene, ritiene lo scrivente che anche a prescindere dalla esistenza del decreto dirigenziale, la
comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso
considerata rituale e quindi pienamente efficace.
Deve essere preliminarmente rilevato come nessuna norma né legislativa né regolamentare abbia
conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente
oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale.
Invero, l’art. 35 del DM 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere
di accertare e dichiarare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla
funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.
Pertanto, non può essere demandato alla DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno
essere depositati in via telematica, ma occorre esclusivamente verificare se l’atto depositato
telematicamente sia idoneo allo scopo per cui è destinato e se esiste nel nostro ordinamento una
sanzione di carattere processuale per il deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel
giudizio.
1) Il codice di procedura civile prevede due principi generali unanimemente riconosciuti dalla
giurisprudenza e dalla dottrina:
a) il primo, denominato principio della libertà di forme, lo si trova sotto l’art. 121 del codice di
rito, secondo cui “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate,
possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”;
b) il secondo, denominato principio del raggiungimento dello scopo, è specificato nell’art. 156
c.p.c.. Tale fondamentale articolo prevede innanzitutto che “non può essere pronunciata la nullità
per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge”. Il
secondo comma aggiunge che “può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti
formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”.
L’ultimo, e più rilevante, comma sancisce infine che “la nullità non può mai essere pronunciata sel’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Appare evidente come tali principi debbano essere verificati alla luce della normativa prevista in
materia di atti informatici, e in particolare sulla base del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82
ossia del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, ove è previsto che:
– il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che
rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. (cfr. artt. 20 e 21);
– i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art.
45).
Ora, appare evidente come il difensore che si costituisca in giudizio telematicamente soddisfi tutti
i requisiti di forma sanciti dal codice di procedura civile in quanto:
a) sottoscrive la comparsa con firma digitale;
b) effettua il deposito utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa
regolamentare del PCT;
c) supera il controllo della cancelleria la quale certifica il deposito della comparsa e dei documenti
allegati;
d) l’atto e i documenti sono messi a disposizione del Giudice e delle altre parti processuali, che
possono evitare l’accesso in cancelleria potendo visionare la comparsa e i documenti depositati
direttamente tramite la consolle dell’avvocato (risultato che, oltretutto, è uno degli obiettivi del
legislatore, ossia quello di diminuire gli accessi nelle cancellerie).
1).3 In conclusione, in alcun modo può essere sanzionata la parte che si costituisca in via
telematica.
Oltretutto, nel nostro ordinamento le sanzioni processuali debbono essere previste specificamente
dal legislatore.
La sanzione dell’inammissibilità, ad esempio, è prevista nel nostro ordinamento in maniera
tassativa, ma nessuna norma sanziona con tale istituto il deposito degli atti introduttivi in via
telematica.
Né appaiono cogliere nel segno coloro che fanno derivare tale sanzione dal fatto che il legislatore,
con l’art. 16 bis del decreto legge 179 del 2012, poi modificato dal Decreto Legge 90/2014, abbia
fatto riferimento espresso ai soli atti endoprocessuali
Innanzitutto si nota come l’impianto normativo sia finalizzato alla individuazione degli atti che dal
30 giugno 2014 per i procedimenti iniziati dopo tale data e dal 31 dicembre 2014 per i processi già
pendenti alla data del 30 giugno 2014, dovranno essere depositati esclusivamente per via
telematica. In secondo luogo, non si è considerato che gli atti endoprocessuali potevano essere
depositati per via telematica già prima di tale intervento normativo, nei Tribunali, come quello di
Milano, che avevano ricevuto il provvedimento di idoneità alla ricezione degli atti telematici, e
nessuno aveva mai sollevato alcun dubbio sulla piena validità di tali depositi.
In terzo luogo, la normativa non prevede alcun espresso divieto né alcuna espressa sanzione per le
parti che scelgono di depositare gli atti introduttivi per via telematica.Inoltre, tale interpretazione è stata avallata anche dal Ministero della Giustizia, che con la
Circolare del 27 giugno 2014, tra le altre cose, ha espressamente affermato che “si ritiene che
l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit non innovi in alcun modo la disciplina
previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla
ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a
ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non
obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio
mediante deposito telematico. Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere
richiesta. Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di
costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di
tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice.
Di conseguenza, non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi
(e/o di costituzione in giudizio) inviate dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano
ottenuto l’abilitazione ex art. 35 DM n. 44711”.
Anche la circolare pertanto conferma come l’eventuale assenza di abilitazione non comporti
automaticamente una sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell’atto introduttivo o
di costituzione in via telematica, ma occorrerà che il Giudice, sulla base della normativa
costituzionale, processuale e telematica, verifichi la idoneità del suddetto deposito al
raggiungimento dello scopo cui è deputato.
Né appaiono insuperabili le doglianze relative alla compatibilità della costituzione del convenuto
in via telematica con le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e in particolare
gli artt. 73 e 74.
Invero, non può non rilevarsi che col deposito telematico tutte le altre parti del processo e il
Giudice dal momento dell’accettazione della costituzione da parte della cancelleria hanno modo di
esaminare l’atto e i documenti allegati, e pertanto, come già sottolineato nella circolare citata, il
Cancelliere non può rifiutare la costituzione in via telematica.
Infine, la prova che il legislatore abbia già considerato possibile il deposito telematico degli atti
introduttivi e di costituzione in giudizio risulta dall’art. 83 c.p.c. in tema di procura alle liti.
Il comma 3 di tale articolo prevede testualmente che “Se la procura alle liti è stata conferita su
supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la
copia informatica autenticata con firma digitale…”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la costituzione della società resistente deve essere
considerata rituale e pertanto, considerato che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione
non sommaria
Diritto
PQM
P.Q.M.
visto l’art. 702 ter c.p.c.
fissa nuova udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. per il 6 novembre 2014 ore 12,45.
Milano, 7 ottobre 2014
Depositata in Cancelleria il 06/11/2014


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Raffaele pepe

    Buona sera, perchè un intervento del ministero, visto che citi una circolare esplicativa, comunque non vincolante e poi il cancelliere può sbagliare come altri, come in questo caso. Brevemente e senza formalità, ma a mani, a mio avviso il cancelliere e direttamente interprete delle norme che si riferiscono alla sua attività, e ne risponde in caso di errori. Poi tornando al processo telematico, basta riferirsi alle norme processuali già vigenti per farsene una ragione. Sostituire lo sportello di accettazione degli atti cartacei con quello telematico è a mio avviso dà più certezze è garanzie alle parti private e pubbliche. Ecco perchè. L’atto cartaceo con firma autografa e mandato con autentica, depositato in cancelleria da chiunque, indicava con una certa certezza la provenienza dell’atto dal tale avvocato, ma il cancelliere non poteva certo sindacare l’autenticità della sottoscrizione del procuratore. Se l’avvocat fosse lui o altri non interessava bastava la forma eventuali abusi sarebbero stati contestati a futura memoria. I’atto depositato nella disponibilità del Cancellire che verificata la presenza dei requisiti formali garantiva il contraddittorio, con l’inserimento nel fascicolo processuale. Ora cosa accade? Esattamente questo: l’atto processuale, introduttivo o altro, a mio avviso non ha importanza, è frmato con firma digitale che garantisce la sottoscrizione, lo invia lo stesso con posta certificata che garantisce il mittente all’indirizziìo del cancelliere destinatario, che è proprio lui, del giudice a cui si riferisce la procedura, lo stesso l’accetta e quindi,l’innserisce nel fascicolo, garantrendo il contraddittorio ecc. il resto e mancia. Poi se qualcuno non conosce del proprio mestiere, capita in tutte le categorie cancellieri compresi, e avvocati naturalmente esclui. Da ultimo, sul procedimento per D.I. che è previsto solo nella modalità telematica, nessuna obbiezione, eppure si tratta di una procedura altamente invasiva, direbbero i medici, che può portare all’emissione di un titolo immediatamente esecutivo. Si pensi al tempo necessario al debitore per avere gli atti in originale, ovvero una sospensiva contestanto semplicemente che gli atti sono falsi o altro, invece per la citazione che non prevede alcun atto immdiatamente esecutivo si cercano tante obbiezioni che non stanno ne in cielo, ma soprattutto nel codice di procedura civile ovvero non accampano alcuna violazione di norme processuali.Un saluto cordiale anonimo cancelliere di tribunale



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