Cassazione 2017: l’orientamento sul 360, n. 5 c.p.c.

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Anche nel 2017 si registrano poi diverse pronunce concernenti il ricorso per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», come oggi previsto dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Anzitutto, si segnala Sez. 3, n. 05785/2017, Frasca, Rv. 643398-01, che ha ritenuto che l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo (nella specie, il decorso del termine ex art. 617 c.p.c.) non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., bensì a quello della nullità processuale, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Di sicuro interesse è Sez. 6-2, n. 08986/2017, Criscuolo, Rv. 643675-01, in tema di negatoria servitutis, che ha affermato che, poiché il diritto di proprietà appartiene ai cc.dd. diritti “autodeterminati”, incorre nel vizio in parola il giudice d’appello che rigetti la domanda riconvenzionale del convenuto che abbia dapprima dedotto l’acquisto per usucapione e, successivamente, l’acquisto a titolo derivativo, sul presupposto dell’inesistenza di un atto utile a tanto, omettendo tuttavia di esaminare un documento, idoneo, ritualmente prodotto in primo grado.

Ancora, Sez. 1, n. 07472/2017, Falabella, Rv. 644826-02, ha escluso che, con il vizio in esame, possa denunciarsi il mancato ricorso del giudice del merito allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio, rientrando tale scelta nel suo potere discrezionale. Né con tale vizio, secondo Sez. 2, n. 14802/2017, Picaroni, Rv. 644485-01, può denunciarsi l’omessa valutazione di deduzioni difensive.

È stato poi affermato da Sez. 3, n. 05795/2017, D’Arrigo, Rv. 643401-01, che per “fatto” controverso o decisivo per il giudizio deve intendersi non un fatto meramente interpretativo, bensì un fatto vero e proprio, con la conseguenza che l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Ancora, Sez. 3, n. 18391/2017, Scoditti, in corso di massimazione, ha affermato che nell’ambito del vizio in discorso non può inquadrarsi la censura concernente deficienze argomentative della decisione riguardo al recepimento delle conclusioni della CTU, esigendosi invece che il ricorrente indichi le circostanze secondo le quali quel recepimento abbia comportato l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

In materia di “filtro”, a composizione di contrasto, Sez. U, n. 07155/2017, Didone, Rv. 643549-01, ha affermato che lo scrutinio di cui all’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. – a mente del quale il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso la controversia in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare orientamento – impone una declaratoria di inammissibilità (e non di rigetto per manifesta infondatezza), atteso che la valutazione dev’essere effettuata al momento della decisione e per ciascun motivo di ricorso e che la funzione deflattiva della norma consiste nell’esonerare la S.C. dalla necessità di dover esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”. Peraltro, Sez. T, n. 19190/2017, Luciotti, Rv. 645120-01, ha affermato che l’onere di individuare decisioni e argomenti, sui quali l’orientamento contestato si fonda, sussiste solo nell’ipotesi di un orientamento di legittimità consolidato nella materia oggetto di controversia, contrario alla tesi del ricorrente.

Estratto dalla Rassegna della giurisprudenza civile della Cassazione, anno 2017, Vol. II, pag. 647.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello

  2. Lica

    Buongiorno,
    Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
    Speriamo.
    Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.



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