L’omesso esame di un fatto (quasi) decisivo nel ricorso per cassazione

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In base al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è possibile ottenere l’annullamento della decisione qualora il giudice abbia omesso di esaminare e quindi valutare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Decisivo significa che qualora quel fatto fosse stato esaminato la decisione sarebbe stata (probabilmente o certamente?) diversa.

Il punto è proprio stabilire cosa si intende per decisività.

Leggendo Cass. 22204/2019 viene più di un dubbio a proposito del significato di “decisivo”. In quel caso, infatti, la sentenza è stata cassata solo perché il giudice di merito (nella specie una CTR) non aveva esaminato la sentenza di assoluzione degli amministratori della società ricorrente emessa nel giudizio penale.

Anzitutto, la S.C. richiama questo principio: “nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare» (Cass., n. 10578 del 22/05/2015, Rv. 635637 – 01; Cass. n. 5720 del 2007)”.

Annotate questo passaggio: “può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova”. Dunque, in forza del principio del libero convincimento il giudice di merito può decidere se utilizzare o meno questa fonte di prova.

E invece, subito dopo la Corte scrive: “la CTR emiliana era dunque tenuta a valutare specificamente, ancorché al fine della formazione del proprio “libero convincimento”, la sentenza penale assolutoria degli amministratori delle società del “gruppo T.”, mentre ne ha totalmente omesso l’esame..”.

Se ciò è vero allora significa che il giudice di merito non è libero di scegliere le fonti del proprio convincimento, nemmeno quando, come nel caso di specie, l’elemento omesso non è tale da poter affermare che sicuramente o molto probabilmente la decisione sarebbe stata diversa.

Insomma, poi non si si può lamentare se gli avvocati tentano comunque la carta del ricorso per cassazione, tenuto conto dell’incertezza che connota la portata di ogni motivo.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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