La carente esposizione sommaria del fatto nel ricorso per cassazione ne determina l’inammissibilità

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Ancora una pronuncia di inammissibilità per carente esposizione sommaria del fatto (la cui importanza, secondo non poche decisioni, è fondamentale).

Nel caso di specie (Cass. 19605/2019) si legge quanto segue:

Il ricorrente infatti si limita a trascrivere la premessa in fatto (dallo stesso ricorrente indicata come «estremamente sintetica» contenuta nella sentenza impugnata) dalla quale però non è dato evincere:

– le ragioni, in fatto e in diritto, della domanda e il contenuto delle difese spiegate dal Comune;
– le ragioni della chiamata in causa dell’Impresa N., che si dice soltanto essere stata disposta íussu iudícis all’esito di una prima attività istruttoria della quale nulla si riferisce;
– le difese svolte nel primo grado di giudizio e poi nell’appello, dalla terza chiamata in causa;
– le motivazioni della sentenza di primo grado;
– i motivi dell’appello.

Né tali elementi sono desumibili dai motivi di ricorso, residuando nel complesso grande incertezza su quali fossero le questioni dibattute e sul concreto svolgimento del processo.

Il ricorso, dunque, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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