Ricorso per cassazione: la violazione del dovere di sinteticità non determina l’automatica inammissibilità

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Nel giudizio definito con ordinanza 24585/2019, il controricorrente aveva eccepito  l’inammissibilità dell’impugnazione in relazione:

(a) al difetto di chiarezza e sinteticità espositiva del ricorso, in quanto recante la riproduzione integrale degli atti del giudizio di merito, nonché

(b) al difetto di autosufficienza delle censure proposte, derivante dalla mancata trascrizione del contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano o della specifica indicazione della fase in cui sono stati prodotti e del fascicolo in cui si trovano.

La Suprema Corte ha rigettato l’eccezione osservando che il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, specificamente previsto per il processo amministrativo dall’art. 3, comma secondo, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e consacrato anche nel protocollo d’intesa stipulato tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense il 17 dicembre 2015, esprime certamente un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, e la sua inosservanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione.

L’inammissibilità, però, non è ricollegabile automaticamente all’irragionevole estensione del ricorso, non sanzionata normativamente, ma può trovare giustificazione nella violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., ove il difetto di sintesi renda oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse al provvedimento gravato, in modo tale da pregiudicare l’intellegibilità delle questioni proposte (cfr. Cass., Sez. V, 21/03/2019, n. 8009; Cass., Sez. II, 20/10/ 2016, n. 21297; Cass., Sez. lav., 6/08/2014, n. 17698).

Tale compromissione non era riscontrabile nel caso in esame, dal momento che la lettura del ricorso, a dispetto di modalità di redazione effettivamente sovrabbondanti, soprattutto nella parte dedicata all’esposizione dei fatti di causa, e della frequente ed inutile ripetizione del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, consentiva di ricostruire agevolmente la vicenda sostanziale e processuale, piuttosto semplice nei suoi tratti essenziali, nonché d’individuare la portata delle censure mosse al decreto impugnato.

Il tenore di queste ultime, riflettendo per lo più questioni di diritto, per la cui soluzione era sufficiente l’esame del ricorso e del decreto impugnato, faceva apparire superflua la trascrizione di altri atti o documenti ed ininfluente la mancanza delle indicazioni necessarie per rintracciarli nel fascicolo, consentendo quindi di escludere l’inosservanza del requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ.

In proposito, infatti, la Corte, nell’affermare che la relativa verifica dev’essere compiuta con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione, ha precisato che la mancata specifica indicazione ed allegazione dei documenti sui quali ciascuno di essi eventualmente si fondi in tanto può comportarne la declaratoria di inammissibilità in quanto, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risultino impossibili (cfr. Cass., Sez. Un., 5/ 07/2013, n. 16887).

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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