Ricorso per cassazione e sospensione feriale dei termini

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A partire dall’anno 2015 il periodo di sospensione feriale è di 31 giorni (dal 1 agosto al 31 agosto), senza possibilità alcuna di distinguere tra “nuovi” e “vecchi” giudizi. Purtroppo, però, capita ancora di leggere decisioni in cui è evidente che nel calcolare il termine di scadenza della impugnazione il difensore ha fatto riferimento alla “vecchia” sospensione feriale.

E’ quanto si legge, ad esempio, in Cass. 28167/2019:

“il ricorso è inammissibile per tardività; infatti, applicandosi al presente giudizio la sospensione feriale dei termini della durata di 31 giorni (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20866 del 06/09/2017, Rv. 645365 – 01), il termine di cui all’art. 327 c.p.c. è scaduto il 19.9.2017, mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica il 26.9.2017; le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo; l’inammissibilità del ricorso. costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, Ric. 2017 n. 22741 sez. M3 – ud. 13-06-2019 -2- Corte di Cassazione – copia non ufficiale d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228);”.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Marcello1

    In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?

  2. Francesco di cicco

    Buona sera chiedo gentilmente se e possibile richiedere la somma di euro 100.000 cento mila euro a seguito di un furto di alcolici subito a carico della mia SOCIETA’
    L agenzia delle dogane a escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria di euro 100.000 per accise dovute .La mia societa’ ricorre in C.T.P. E VINCE , L AG. DELLE DOGANE fa appello e vince , io ricorro in cassazione e la cassazione cassa la sentenza di appello con rinvio al giudice di merito , ma non riassumiamo la causa ne la mia societa’ ne l ag delle dogane .
    la mia domanda e visto che la mia assicurazione a pagato 100.000 euro in favore delle dogane ancor prima di iniziare questo iter giudiziario e a sua volta io rateizzo e restituisco l intera somma alla mia assicurazione , in virtu della sentenza della cassazione a me favorevole posso richiedere questa somma alla mia assicurazione?
    Cordiali Saluti
    DI CICCO FRANCESCO



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