Il nuovissimo e-book “Come affrontare il ricorso per cassazione civile“. Clicca qui
CLICCA QUIA partire dall’anno 2015 il periodo di sospensione feriale è di 31 giorni (dal 1 agosto al 31 agosto), senza possibilità alcuna di distinguere tra “nuovi” e “vecchi” giudizi. Purtroppo, però, capita ancora di leggere decisioni in cui è evidente che nel calcolare il termine di scadenza della impugnazione il difensore ha fatto riferimento alla “vecchia” sospensione feriale.
E’ quanto si legge, ad esempio, in Cass. 28167/2019:
“il ricorso è inammissibile per tardività; infatti, applicandosi al presente giudizio la sospensione feriale dei termini della durata di 31 giorni (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20866 del 06/09/2017, Rv. 645365 – 01), il termine di cui all’art. 327 c.p.c. è scaduto il 19.9.2017, mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica il 26.9.2017; le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo; l’inammissibilità del ricorso. costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, Ric. 2017 n. 22741 sez. M3 – ud. 13-06-2019 -2- Corte di Cassazione – copia non ufficiale d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228);”.
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
La supervisione del ricorso per cassazione.
Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Ricorso per cassazione: si scrive rispettando le regole
- I tempi del ricorso per cassazione civile
- Quanto costa ricorrere per cassazione?
- Segue: il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Eliminazione in appello della condanna ex art. 96 c.p.c. e compensazione delle spese di lite
Ultimi commenti