Ricorso per cassazione: è pericoloso ricopiare dalla sentenza impugnata l’esposizione del fatto

Mirco Minardi

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L’esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione, non mi stancherò mai di ripeterlo, è fondamentale. Secondo un orientamento particolarmente rigoroso, infatti, essa non può mai mancare e deve consistere:

a) nella indicazione delle domande/eccezioni/conclusioni spiegate dalle parti nel giudizio di primo grado;

b) nella sintesi della sentenza di primo grado;

c) nella indicazione dei motivi di impugnazione principale e incidentale;

d) nella sintesi della sentenza di secondo grado.

Ovviamente, vanno indicati anche gli “accadimenti processuali” se rilevanti ai fini del ricorso per cassazione.

Pessima idea è quella di copiare l’esposizione contenuta nella sentenza impugnata, in quanto talvolta essa è troppo sintetica. E’ quel che è accaduto in Cass. 28165/2019 che per tale ragione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

«Il ricorso è inammissibile per la sua non corretta conformazione.

«Dopo avere fornito una estesa descrizione degli eventi che avrebbero coinvolti le parti prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, il ricorso, nella sua premessa, passa ad affermare che “con sentenza n.° 24069/2010 il Tribunale di Roma, riggettava (sic) le domande attoree e condannava le spesse (sic) al pagamento delle spese di giudizio”, per cui “veniva tempestivamente la sentenza di primo grado deducendo tutto quanto precedentemente dedotto negli scritti difensivi di primo grado” (sic); e il giudice d’appello, “benché divergesse su parte della motivazione del giudice di primo grado, specificatamente sulla sugli effetti (sic) dell’atto di transazione tra le parti e sull’effettiva sospensione del contratto di locazione, decideva per il rigetto dell’impugnazione accogliendo però l’appello incidentale”; segue la trascrizione del dispositivo della sentenza di secondo grado (così in ricorso, pagg.12 s.).

«È evidente che, in violazione dell’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., la premessa del ricorso non descrive il giudizio di primo grado e quindi neanche il contenuto dei relativi atti di parte; e neppure viene descritto il contenuto dei due appelli, affermandosi soltanto – in riferimento evidentemente all’appello principale – che si riportava “tutto quanto precedentemente dedotto negli scritti difensivi di primo grado”.

«Né, tantomeno, questa omessa descrizione è recuperabile attingendola dal contenuto dell’unico motivo. recuperabile attingendola dal contenuto dell’unico motivo. In effetti rileva il Collegio che quanto è stato sopra illustrato per indicare i fatti di causa è stato tratto, per ottenere una corretta comprensibilità della presente ordinanza, dalla sentenza impugnata; tuttavia, come è ben noto, ciò non sostituisce o comunque non esonera il ricorso dal requisito normativo sopra indicato.

«Invero, il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità essendo considerato dalla apposita norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione atta a garantire al giudice di legittimità di ricevere dal ricorso una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o dati in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (in tal senso v. S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, Cass. sez. 3, ord. 19 ottobre 2006 n. 22385 e Cass. sez. 6-3, 2 agosto 2016 n. 16103;e cfr. pure Cass. sez. 1, 29 novembre 2016 n. 24291).

«Assorbito ogni altro profilo, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale – delle ricorrenti alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente; sussistono altresì ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo”.

 

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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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