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CLICCA QUIIl primo comma dell’art. 348 c.p.c. stabilisce che fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Il secondo comma del successivo art. 348-ter afferma che quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.
Un errore molto frequente è quello di ritenere che in questo caso non ci sia bisogno di soffermarsi sull’ordinanza e sull’atto di appello, in quanto oggetto del ricorso per cassazione è solo la sentenza di primo grado.
Niente di più sbagliato.
In questi casi, infatti, nella esposizione sommaria del fatto occorre riportare il contenuto nell’atto di appello, al fine di dimostrare l’attualità delle censure che si rivolgono alla sentenza di primo grado.
Facciamo un esempio. Se nell’atto di appello era stata censurata la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di prescrizione, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, bisognerà riportare la parte dell’appello in cui detta censura era stata formulata.
Difatti, in mancanza non sarà possibile per la Corte verificare se sulla questione sia o meno sceso il giudicato.
Questi principi sono stati riaffermati di recente da Cass. 23514/2019, la quale ha affermato quanto segue:
«5. Deve in proposito ribadirsi il consolidato principio di diritto, per il quale nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’atto di appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza dichiarativa della inammissibilità, al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 10722/2014)».
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