Ricorso per cassazione e censura circa la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello

Mirco Minardi

0001 (22)

Il nuovissimo e-book “Come affrontare il ricorso per cassazione civile“. Clicca qui

CLICCA QUI

L’atto di appello deve contenere motivi specifici di impugnazione, attraverso i quali si prospetta una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa interpretazione/applicazione delle norme.

Qualora l’appellante censuri solo alcune delle rationes decidendi oppure non colga la ratio della decisione, ovvero non contenga vere e proprie controargomentazioni, l’appello va dichiarato inammissibile.

Tuttavia, la deduzione in Cassazione di questa censura è sottoposta ad una specifica tecnica redazionale, come esplicitata da Cass. 20924/2019 (in cui tra l’altro si ribadisce che il vizio de quo non ricade nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c., bensì nel n. 4 per violazione dell’art. 434 c.p.c. (rito del lavoro) e 342 c.p.c. (giudizio ordinario):

«Il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dalla L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata il 27.11.2014), attiene all’omesso esame di un “fatto”, oggetto di discussione fra le parti e decisivo ai fini di causa, e non può essere confuso con l’omessa pronuncia, rilevante ex art. 112 c.p.c..

Nel primo caso, infatti, “l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia”; nell’altra ipotesi, invece, “l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa e, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello” (Cass. n. 1539/2018).

2.1. E’ stato, inoltre, precisato che “il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte.” (Cass. n. 321/2016 e negli stessi termini Cass. nn. 1876 e 6174 del 2018).

2.2. L’error in procedendo, asseritamente commesso dalla Corte territoriale, doveva essere fatto valere dall’Università ricorrente mediante la denuncia di violazione dell’art. 434 c.p.c., che andava formulata nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012).

La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010).

Dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello.

Non è, pertanto, sufficiente la parziale trascrizione dei motivi di gravame che si legge alle pagine da 23 a 25, perché si ignora quali fossero le ragioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto di dover respingere la domanda (nell’esposizione dei fatti di causa la ricorrente si limita ad affermare che “…il Tribunale di Bari, condividendo appieno il percorso argomentativo/motivazionale sviluppato dall’Università di Bari odierna ricorrente, rigettava integralmente il ricorso e compensava le spese di lite”) e, quindi, non è possibile verificare ex actis l’asserita insussistenza della necessaria correlazione fra statuizione e motivo di censura.

Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.

La supervisione del ricorso per cassazione.

Contatti.


Share
Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*