Sintesi di Cass. 2776/2024
Fatti di causa:
- Il signor Ru.Gi. è sottoposto a colonoscopia il 4 Aprile 2013, con esito di polipi e lesioni intestinali.
- Il 6 Aprile 2013 si reca al pronto soccorso per dolore addominale ingravescente.
- Subisce un nuovo intervento chirurgico, ma le sue condizioni peggiorano e decede il 4 Maggio 2013.
- Gli eredi di Ru.Gi. agiscono in giudizio contro l’Azienda Sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni da perdita del congiunto.
Decisione del Tribunale e Corte d’Appello:
- Il Tribunale di Firenze e la Corte d’Appello di Firenze accolgono la domanda degli eredi, riconoscendo il danno non patrimoniale iure proprio e il danno patrimoniale.
Motivi del ricorso dell’Azienda Sanitaria:
- Violazione degli articoli 2043, 2059, 2727, 2728, 2729, 2697 del codice civile: l’azienda sanitaria contesta il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale senza prova del legame affettivo.
- Violazione degli articoli 115 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile: l’azienda sanitaria contesta la mancanza di prove da parte degli eredi del pregiudizio sofferto.
- Violazione degli articoli 40 e 41 del codice penale, 2043 e 2697 del codice civile: l’azienda sanitaria contesta la valutazione del nesso causale e l’incidenza delle concause naturali.
- Violazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile: l’azienda sanitaria contesta la compensazione delle spese con l’intervenuta Ru.An.
Decisione della Corte di Cassazione:
- Accoglie il sesto e il settimo motivo del ricorso.
- Rigetta gli altri motivi.
- Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso dell’Azienda Sanitaria per due motivi principali:
Presunzione del danno da perdita del rapporto parentale:
La Corte di Cassazione ha richiamato un principio di diritto consolidato secondo cui la perdita di un congiunto stretto (coniuge, figli, fratelli) fa presumere in re ipsa un danno non patrimoniale per i familiari superstiti. In altre parole, il legame affettivo con il congiunto deceduto è presunto e non necessita di specifica prova.
Onere della prova a carico dell’Azienda Sanitaria:
L’onere di provare l’assenza di un legame affettivo tra la vittima e i superstiti grava sull’Azienda Sanitaria. In questo caso, l’Azienda non ha fornito alcuna prova contraria in grado di superare la presunzione di danno.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che il Tribunale e la Corte d’Appello abbiano correttamente riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale agli eredi di Ru.Gi., senza la necessità di una specifica prova del legame affettivo.
Inoltre, la Corte ha precisato che:
- Il quantum del danno non patrimoniale può essere variato in base all’intensità del rapporto affettivo e alle circostanze del caso concreto.
- La mera convivenza non è un elemento determinante per la presunzione del danno, ma può essere un elemento utile per valutare l’intensità del legame affettivo.
In sintesi, la Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso perché:
- La presunzione del danno da perdita del rapporto parentale in caso di morte di un congiunto stretto è un principio di diritto consolidato.
- L’Azienda Sanitaria non ha fornito alcuna prova contraria in grado di superare la presunzione di danno.
Motivi di accoglimento del sesto e settimo motivo:
- Sesto motivo: la Corte d’Appello non ha tenuto conto del ruolo della concausa naturale (pregressa malattia del paziente) nella determinazione del quantum del risarcimento.
- Settimo motivo: la Corte d’Appello ha erroneamente applicato il criterio dei giusti motivi per compensare le spese con l’intervenuta Ru.An., in violazione della regola delle “gravi ed eccezionali ragioni”.
Disposizioni finali:
La Corte di Cassazione rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione per la rideterminazione del quantum del risarcimento e la decisione sulle spese.
La supervisione del ricorso per cassazione.
I miei ricorsi pendenti e decisi
Ottima sintesi di una sentenza significativa in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Grazie per la condivisione, Collega.
Grazie