Questioni nuove e ricorso per cassazione

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Bisogna sempre stare molti attenti quando si affronta una questione non trattata dalla sentenza che si impugna. In questi casi occorre infatti una tecnica redazionale precisa che è la seguente:

a) indicare in quali fasi del giudizio detta questione è stata sollevata;

b) specificare in quali atti/verbali è stata oggetto di discussione (avendo cura di allegarli nel fascicoletto);

c) specificare come è stata dedotta nel giudizio di appello (allegando l’atto di appello o la comparsa);

d) evidenziare la decisività della questione.

Se non si rispettano queste regole è probabile una statuizione di inammissibilità da parte della Cassazione. E’ quanto accaduto in Cass. 24102/2019, in cui col primo motivo si denunziava, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2722, 2726, 2729,2732 e 2735 cc. In particolare i ricorrenti si dolevano dell’interpretazione della quietanza di pagamento da essi prodotta, rimproverando alla Corte di merito di non avere considerato la natura di confessione stragiudiziale della quietanza e l’impossibilità per il creditore di fornire prova contraria per testi o per presunzioni.

Questa è stata la risposta della Suprema Corte.

Il motivo è inammissibile.

Come costantemente affermato da questa Corte, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di 3 Corte di Cassazione – copia non ufficiale evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. tra le tante, Sez. 2 – , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 Rv. 652251; Sez. 3 – , Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017 Rv. 646645; Sez. 2, Sentenza n. 8206 del 22/04/2016 Rv. 639513).

Nel caso in esame, la sentenza non affronta assolutamente i temi che la censura propone (v. pag. 6 ove sono sintetizzate le doglianze mosse dai due appellanti) e il ricorso non offre alcun elemento per dimostrare l’avvenuta trattazione nei giudizi di merito (v. anche pag. 6) sicchè la tematica deve ritenersi frutto di una nuova strategia difensiva.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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