Notifica telematica di copia analogica del ricorso per cassazione. E’ ammissibile?

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Di tanto in tanto viene sollevata in Cassazione l’eccezione di inammissibilità, per essere stato il ricorso notificato telematicamente in copia scansionata sottoscritta con firma autografa.

Si, sostiene, infatti, che il ricorso dovrebbe essere notificato nel formato PDF nativo. Nel 2018 la Corte (sentenza n. 18324)  nel rigettare l’eccezione aveva osservato che la funzione della notifica non è quella di consentire il “copia incolla” o la “navigabilità”, bensì quella di portare a conoscenza del destinatario l’atto.

A quanto mi consta, sino ad oggi la Corte ha sempre rigettato l’eccezione, precisando, tra l’altro, che il ricorso scansionato e sottoscritto con firma analogica potrebbe anche non essere firmato digitalmente (cosa che invece io faccio sempre) purché nella relata di notificazione si attesti la sua conformità.

Sulla questione è di recente intervenuta Cass. 27999/2019 che, nel ribadire il principio, ha osservato quanto segue:

1.1 La eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione notificato in via telematica, per mancanza di firma digitale del difensore, è palesemente infondata.

Come emerge chiaramente dalla “firma autografa” apposta in calce al ricorso e dalla estensione del formato digitale (.pdf) con il quale l’atto è stato trasmesso, risulta evidente che nella specie trattasi non di un atto nativo digitale, ma di un atto, originariamente redatto in formato analogico e regolarmente sottoscritto dal difensore, che è stato, successivamente, riprodotto in formato digitale e quindi trasmesso per la notifica in via telematica ex lege n. 53/1994 all’indirizzo PEC del difensore della parte intimata, in allegato al messaggio di posta elettronica, unitamente alla procura ed alla relata di notifica (contenente l’attestazione di conformità all’originale degli atti trasmessi), atti questi ultimi che recano la firma digitale del notificante, in quanto redatti “ab origine” in formato digitale.

Risulta, dunque, pienamente rispettato il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione prescritto dall’art. 365 c.p.c., dovendo ribadirsi il principio secondo cui “ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3, e art. 6, comma 1, come modificata dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all’originale, secondo le disposizioni vigenti “ratione temporis” (nella specie, D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 22, comma 2).” (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 26102 del 19/12/2016; id. Sez. 3, Ordinanza n. 7904 del 30/03/2018, entrambe richiamate nella memoria illustrativa dal ricorrente).

Quanto al caso del ricorso “in bianco” (cioè privo di firma autografa) si veda Cass. 19434/2019:

5. Va preliminarmente disattesa l’eccezione (opposta dalla controricorrente in memoria) di inammissibilità del ricorso in quanto confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa.

Occorre al riguardo rilevare che, come può ricavarsi dagli atti, il ricorso è originato in formato analogico (cartaceo) come anche la procura; solo quest’ultima è sottoscritta con firma autografa, mentre il primo non reca alcuna sottoscrizione; entrambi gli atti, scansionati e firmati digitalmente, sono stati quindi notificati, unitamente alla relazione di notifica a mezzo posta elettronica certificata (si ricava invero dal messaggio di posta elettronica certificata che ad esso è allegato un file denominato “ricorso per Cassazione.pdf.p7m”, quest’ultima estensione indicando per l’appunto l’avvenuta autenticazione con firma digitale); copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risulta quindi depositata in cancelleria, corredata dalla attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa prescritta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter.

Tutto ciò conferisce al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, restando del tutto irrilevante che l’originale cartaceo del ricorso non recasse sottoscrizione autografa, la sua provenienza dal difensore munito di procura risultando comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede (v. Cass. 23/03/2017, n. 7443;01/08/2013, n. 18491;03/10/2006, n. 21326; 12/04/2005, n. 7551;14/05/2003, n. 7485)sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica.

Quanto poi al formato della firma digitale questa Corte ha già chiarito che in tema di processo telematico, a norma del D.Lgs. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 – Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5, e del citato D. Dirig., art. 19-bis, commi 2 e 4, (Cass. Sez. U 27/04/2018, n. 10266; v. anche, succ. conf., Cass. 29/11/2018, n. 30927).

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Marcello1

    In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?

  2. Francesco di cicco

    Buona sera chiedo gentilmente se e possibile richiedere la somma di euro 100.000 cento mila euro a seguito di un furto di alcolici subito a carico della mia SOCIETA’
    L agenzia delle dogane a escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria di euro 100.000 per accise dovute .La mia societa’ ricorre in C.T.P. E VINCE , L AG. DELLE DOGANE fa appello e vince , io ricorro in cassazione e la cassazione cassa la sentenza di appello con rinvio al giudice di merito , ma non riassumiamo la causa ne la mia societa’ ne l ag delle dogane .
    la mia domanda e visto che la mia assicurazione a pagato 100.000 euro in favore delle dogane ancor prima di iniziare questo iter giudiziario e a sua volta io rateizzo e restituisco l intera somma alla mia assicurazione , in virtu della sentenza della cassazione a me favorevole posso richiedere questa somma alla mia assicurazione?
    Cordiali Saluti
    DI CICCO FRANCESCO



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