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CLICCA QUII MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte d’appello ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva condannato PP PAA S.P.A. a risarcire i danni da occupazione sine titulo, quantificandoli in € 2.619.044,66 oltre interessi, motivando in questo modo: «Giunti a questo punto dell’indagine, deve essere esaminata la questione centrale della domanda riconvenzionale, relativa all’eccepita preclusione dell’operatività della penale contrattuale per effetto del giudicato formatosi sul lodo arbitrale e per violazione del divieto di cumulo, oggetto del motivo sub 6.3 dell’appello n. 975/2007 e dei motivi sub 2.7., 2.2, 2.3, 2.4 e 3.1 dell’appello n. 1177/2012. Sul punto, il Tribunale (motivazione della sent. 459/2006), recependo la tesi di EB S.r.l., ha ritenuto infondata l’eccezione d’inammissibilità della liquidazione del danno da ritardo per essere la relativa questione coperta dal giudicato, sul rilievo che gli arbitri avevano preso in considerazione esclusivamente il profilo di danno contemplato nel primo periodo dell’art. 1591 c.c. (in base al quale il conduttore in mora nel rilascio è tenuto a corrispondere al locatore un importo pari all’ultimo canone di locazione) e non si poteva ritenere che tale giudicato coprisse, non solo il dedotto, ma anche il deducibile (sub specie di maggior danno, di cui al secondo periodo dell’art. 1591 cc), in quanto nella citata penale le parti avevano espressamente escluso la possibilità di azionarne il contenuto dinanzi agli arbitri. Tale prospettazione non è condivisile, in quanto fondata sull’erronea interpretazione della pronuncia arbitrale. Dalla motivazione del lodo sottoscritto in data 20 maggio 1996 risulta che EB S.r.l. aveva avanzato istanza di arbitrato in forza dell’art. 20 del contatto di locazione intercorso con CCC in data 24/6/1986, chiedendo di accertare che il suddetto contratto era stato risolto in data 8/11/1994, ai sensi dell’art. 1456 cc, con la comunicazione della propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva e di condannare CCC s.r.l. al risarcimento dei danni subiti per l’occupazione sine titulo dei locali, indicati in £ 600.000.000, ed al rilascio dell’immobile locato. Con il predetto lodo, il Collegio arbitrale dichiarava che il contratto di locazione era risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cc, per inadempimento della società conduttrice SSS T. s.r.l. che condannava al risarcimento di due distinte voci di danno per il ritardo nella riconsegna dell’immobile; a) £ 300.000.000 per ciascun anno di detenzione, quale “canone annuo massimo desumibile dal valore dell’immobile” che “la società proprietaria avrebbe senz’altro ottenuto dal nuovo conduttore” (cfr. pag. 41 del lodo); b) oltre l’indennità mensile di £ 25.000.000, il tutto dalla data del 8/11/1994 fino all’effettivo rilascio. Orbene, con tale statuizione il Collegio, pur in assenza di una specifica richiesta della locatrice, ha riconosciuto e liquidato in suo favore non solo il canone dovuto fino alla riconsegna del bene (nella misura mensile di £ 25.000,0000, ai sensi dell’art. 1591, prima parte, cc), ma anche il cd maggior danno, di cui alla seconda parte dell’art. 1591 cc (£ 300.000.0000 annui, ragguagliato all’ulteriore canone di locazione ritraibile dalla locazione a terzi dell’immobile nel periodo della mora). Il lodo in questione non è stato impugnato sulla misura del risarcimento del danno ed è passato in giudicato. Risulta, inoltre, acclarato (sulla scorta della ctu espletata nella causa conclusa con la sentenza n. 573/2012) che in esecuzione del predetto lodo, PP ha corrisposto ad EB la somma di £ 1.450.000.000 per il risarcimento del danno sub a) e lire 850.000.00 per il danno sub b), per un totale di £ 2.450.000.000. Orbene, poiché EB non ha impugnato il lodo per incompetenza degli arbitri a statuire sulla penale contrattuale ed anzi ne ha accettato l’esecuzione da parte di PP, ricevendo il pagamento dei predetti importi liquidati a titolo di canoni di locazione per il periodo della mora e di maggior danno da ritardo nel rilascio (sebbene calcolato in misura diversa rispetto a quanto stabilito con la penale contrattuale per il medesimo titolo), l’accoglimento della domanda riconvenzionale risulta precluso dal giudicato formatosi sul lodo e non può chiedersi l’ulteriore liquidazione della penale, pena un’inammissibile duplicazione del medesimo danno da ritardo già riconosciuto e liquidato, in violazione dell’art. 2909 cc. Per le ragioni sopra esposte la domanda riconvenzionale proposta da EB deve essere dichiarata inammissibile, risultando assorbiti tutti i restanti motivi di appello. Da quanto sopra esposto discende, infine, l’infondatezza dell’appello incidentale proposto da EB S.r.l. per il riconoscimento della penale, senza la detrazione delle somme percepite in esecuzione del lodo arbitrale».
In realtà, quella riportata è una motivazione al limite dell’apparenza, in quanto la C.d.A. non spiega compiutamente come sia pervenuta a quel risultato interpretativo. Non esplicita, il giudice aquilano, gli argomenti in forza dei quali ha ritenuto che la condanna a Lit. 25.000.000 mensili rappresentasse la voce di danno ex art. 1591 prima parte c.c., mentre quella di Lit. 300.000.000 rappresentasse la voce di danno ex art. 1591 seconda parte c.c., limitandosi a scrivere semplicemente ed apoditticamente «orbene, con tale statuizione il Collegio, pur in assenza di una specifica richiesta della locatrice, ha riconosciuto e liquidato in suo favore non solo il canone dovuto fino alla riconsegna del bene (nella misura mensile di £ 25.000,0000, ai sensi dell’art. 1591, prima parte, cc), ma anche il cd maggior danno, di cui alla seconda parte dell’art. 1591 cc (£ 300.000.0000 annui, ragguagliato all’ulteriore canone di locazione ritraibile dalla locazione a terzi dell’immobile nel periodo della mora)». Ma questa – come risulta evidente – è la conclusione del sillogismo giudiziario, conclusione che, però, manca totalmente di idonee premesse e quindi della esplicitazione del ragionamento.
Tuttavia, in considerazione del fatto che il lodo arbitrale definitivo è assimilabile ad una decisione emessa da un organo giurisdizionale e che il giudicato va interpretato alla luce dell’art. 12 preleggi e non degli atti negoziali, si sottopongono alla Suprema Corte i seguenti motivi di censura.
Codesta On.le Corte ha ripetutamente affermato che «… è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall’art. 12 preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo “attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, pertanto, nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l’esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore; soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, cosicché il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 3359/1975; 2454/1983; 3495/1996; 5128/2001; nonché, in applicazione dei medesimi principi, ex plurimis, Cass., nn. 12081/2003; 3382/2009; 12136/2011)», così Cass. 1111/2012.
Vanno poi richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24664 del 28 novembre 2007 e ribaditi dalla giurisprudenza successiva. E’ stato infatti statuito che «posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (vedi anche Cass. n. 22883 del 9 settembre 2008)».
Il lodo oggetto di causa, in virtù dell’art. 824-bis c.p.c. con cui il legislatore ha risolto l’incertezza interpretativa sulla natura del lodo, potrà, dunque, essere interpretato da codesta Corte Suprema mediante il diretto riesame degli atti del processo, nonché attraverso accertamenti di fatto.
Partiamo proprio dal contenuto del lodo, in cui si legge quanto segue: «Altra precisazione va fatta sull’entità dei danni. Pur non sussistendo dubbi sulla necessità di liquidarli, ai sensi degli artt. 1223 – 1226 c.c., con riferimento al canone presumibilmente ricavabile dalla locazione, la misura indicata dalla ricorrente (£ 600.000.000) appare eccessiva, essendo indimostrato che la società proprietaria avrebbe senz’altro ottenuto, da un nuovo conduttore, il canone annuo massimo desumibile dal valore dell’immobile. Ritiene equo il Collegio quantificare l’importo suddetto in £ 300.000.000; sulla somma saranno altresì dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale. Infine ai fini della determinazione delle spese del giudizio, il valore della controversia deve ritenersi pari a Lit. 1.420.000.000, determinato, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., cumulando il valore delle singole domande. PQM «Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda di arbitrato proposta dalla soc. EEE BBB s.n.c. con atto 16.3.1995, notificato il 30.3.1995, disattesa ogni diversa eccezione, richiesta o deduzione, così provvede: a) Ritenuto che il contratto di locazione stipulato in data 24.6.1986 tra la terreno dell’immobile sito in L’Aquila, Via VVV), è risoluto di diritto a far data dall’8.11.1994 ai sensi dell’art. 1456 c.c., condanna quest’ultima al risarcimento, in favore della EEE BBB s.n.c., dei danni derivanti dall’occupazione sine titulo dell’immobile de quo, che liquida in £ 300.000.000 per anno di detenzione dall’8.11.1994, detratto quanto già dalla soccombente corrisposto, oltre interessi al tasso legale dalla stessa data all’effettivo soddisfo, ed oltre alle indennità mensili di £ 25.000.000 eventualmente maturande fino all’effettivo rilascio; b) Condanna la SSS T s.r.l. all’immediato rilascio dell’immobile»; c) Condanna infine la SSS T s.r.l. al pagamento, in favore della EEE BBB s.n.c., delle spese e competenze di arbitrato …..» (il lodo era stato prodotto nel giudizio avanti al Tribunale e poi avanti alla C.d.A. come documento n ……; si riproduce nel fascicoletto della Cassazione come documento n. ….).
In buona sostanza, tenuto conto che la risoluzione era avvenuta l’8/11/1994 e che il deposito del lodo era avvenuto il 20/5/1996, la conduttrice avrebbe dovuto corrispondere: Lit. 300.000.000 dall’8/11/1994 (data di risoluzione) al 20/5/1996 (data del lodo) e Lit. 25.000.000 al mese da quest’ultima data sino all’effettiva riconsegna, avvenuta dopo circa tre anni e cioè il 4/8/1999.
Ebbene, la Corte territoriale ha completamente omesso di considerare che la richiesta di risarcimento danni per Lit. 600.000.000 all’anno non poteva essere interpretata come richiesta ex art. 1591 c.c., seconda parte. Difatti, l’entità di questa domanda era giustificata dalla transazione che le parti avevano stipulato in data 18/12/1986 e quindi successivamente e nella vigenza del contratto di locazione, la cui stipula era avvenuta il 24/6/1986 (la scrittura de qua era stata prodotta nel giudizio arbitrale in data ……………., ed era stata nuovamente prodotta nel giudizio avanti al Tribunale e poi avanti alla C.d.A. come documento n ……; si riproduce nel fascicoletto della Cassazione come documento n. ….; il contratto di locazione era stato prodotto nel giudizio arbitrale in data ……………., ed era stato nuovamente prodotto nel giudizio avanti al Tribunale e poi avanti alla C.d.A. come documento n ……; si riproduce nel fascicoletto della Cassazione come documento n. ….; ).
Al punto 4) lettera a) di detta transazione le parti avevano espressamente previsto che «Qualora la CCC a seguito della cessazione degli effetti del contratto di locazione (dovuta a qualsiasi causa, sia per finita locazione che per risoluzione contrattuale, ecc) detenesse l’immobile in oggetto, dovrà versare alla BBB: a) per il risarcimento del danno, dovuto ad occupazione senza titolo, l’indennità ragguagliata al canone di mercato al momento della cessazione; b) dalla data della diffida al rilascio, a mezzo raccomandata a.r. per ogni giorni di ritardo, una penale del 5% (cinque per cento) al giorno, da calcolarsi sulla media giornaliera degli incassi lordi percepiti nel punto di vendita di via VVV (AQ) durante una annualità fiscale, a scelta della EEE BBB; successivamente alla riconsegna dell’immobile, pertanto, la BBB liquiderà la penale concordata e la CCC provvederà al pagamento della stessa entro trenta giorni; l’eventuale controversia che dovesse insorgere per la penale non sarà devoluta al collegio arbitrale di cui al punto 20) del contratto di locazione 24/6/86».
Come si vede, dunque, le parti avevano convenuto che il risarcimento del danno per ogni giorno di ritardo nella riconsegna fosse pari al “canone locatizio di mercato” e non al “canone di locazione vigente al momento della risoluzione”. Proprio per tale ragione EEE BBB aveva potuto chiedere la somma di Lit. 600.000.000, poi ridotta a Lit. 300.000.000 dal Collegio arbitrale, pari all’importo del canone effettivamente “vigente”, per effetto degli aggiornamenti ISTAT, al momento della risoluzione. Dunque, il riferimento contenuto nel lodo al “canone annuo massimo desumibile dal valore dell’immobile” non risultava affatto incompatibile con il danno di cui alla prima parte dell’art. 1591 c.c.
D’altra parte, il “corrispettivo convenuto” di cui alla prima parte dell’art. 1591 c.c. non può essere interpretato solo come “corrispettivo convenuto al momento della risoluzione del contratto”, come forse ritenuto dalla C.d.A. (purtroppo la laconicità della motivazione non consente di ricostruire l’iter logico della decisione), in quanto la funzione della norma è semplicemente quella di stabilire una misura forfettaria minima di risarcimento. Dunque, le parti sono libere di regolare come meglio credono, anche con patti aggiunti, la misura del “corrispettivo” da versare in caso di mora, giacché l’indicazione del legislatore è volta ad individuare un dato economico che, in quanto concordato fra gli interessati, possa ragionevolmente essere assunto a parametro di riferimento per la quantificazione del danno da occupazione sine titulo. Come affermato da Codesta S.C., «il canone convenuto costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza, solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno minimo da risarcire al locatore … (Cass., 7 febbraio 2006, n. 2525; Cass., 9 giugno 2003, n. 9199; Cass., 24 maggio 2003, n. 8240)». La possibilità di prevedere un corrispettivo diverso e maggiore anche per l’occupazione sine titulo, rappresenta anche un legittimo deterrente verso il conduttore, specie quando il canone è particolarmente vantaggioso e dunque nei casi in cui questi potrebbe avere interesse a procrastinare il più possibile la riconsegna.
Ai sensi dell’art. 1322 c.c., pertanto, le parti sono libere di prevedere un corrispettivo diverso in caso di occupazione sine titulo da parte del conduttore, che potrà essere maggiore o minore rispetto a quello applicato prima della risoluzione del contratto e che non coincide con il “maggior danno” di cui alla seconda parte dell’art. 1591 c.c.
Né appare di ostacolo ai fini di questa ricostruzione il riconoscimento della somma di Lit. 25.000.000, in quanto detto importo è espressamente definito eventuale dal Collegio arbitrale, come si ricava dal sintagma “eventualmente maturande”. In altre parole, era evidente che la somma di Lit. 25.000.000 non poteva che riferirsi alla condanna post emissione del lodo, in relazione “all’immediato rilascio” per ogni mese di ritardo nella riconsegna, in quanto “eventualmente maturande” nella lingua italiana ha un solo significato e cioè “che eventualmente matureranno in futuro”.
L’interpretazione della C.d.A. è manifestamente errata, perché ha del tutto cancellato il riferimento all’eventualità della maturazione della somma mensile di Lit. 25.000.000, ed a questo errore se ne è aggiunto un altro. Infatti, la Corte territoriale ha affermato che il lodo andasse interpretato come se la somma di Lit. 25.000.000 dovesse essere corrisposta dall’ex conduttrice “dall’8/11/1994 fino all’effettivo rilascio”. Ma è sufficiente leggere il lodo per sincerarsi che si è trattato di una arbitraria interpretazione, clamorosamente smentita dal tenore letterale. E’ incontestabile che il lodo fissi il dies a quo all’8/11/1994 solo con riferimento alla somma di Lit. 300.000.000, come si ricava dalla sua lettura: «[…]condanna quest’ultima al risarcimento, in favore della EEE BBB s.n.c., dei danni derivanti dall’occupazione sine titulo dell’immobile de quo, che liquida in £ 300.000.000 per anno di detenzione dall’8.11.1994, detratto quanto già dalla soccombente corrisposto, oltre interessi al tasso legale dalla stessa data all’effettivo soddisfo, ed oltre alle indennità mensili di £ 25.000.000 eventualmente maturande fino all’effettivo rilascio»; al contrario, la somma di Lit. 25.000.000 non poteva decorrere dall’8/11/1994 visto che si trattava di un importo eventuale e maturando, non certamente “già maturato”. Ed è particolarmente significativo il fatto che la C.d.A. abbia omesso totalmente di confrontarsi con questo sintagma di fondamentale importanza per l’interpretazione del decisum. Quindi, il vizio interpretativo risulta evidente ed incontestabile, non potendo nessun giudice, nell’interpretare una legge ex art. 12 preleggi, spingersi fino al punto di eliminare del tutto delle parole per giustificare una certa interpretazione (si badi bene: eliminare, non reinterpretare).
Ma non è finita. A conferma dell’interpretazione qui proposta vi è un altro argomento decisivo. Difatti, nel lodo si afferma espressamente che la somma di Lit. 300.000.000 doveva intendersi al lordo dei canoni già versati (verbatim: “detratto quanto già dalla soccombente corrisposto”), quindi era evidente che detta somma non poteva essere considerata quale risarcimento del maggior danno ex art. 1591 seconda parte c.c., in quanto non avrebbe avuto alcun senso. Detto altrimenti, l’art. 1591, seconda parte, attribuisce al locatore che lo dimostri un danno ulteriore rispetto a quello dei canoni per ogni mese di occupazione: per quale ragione una volta dimostrata l’esistenza di questo danno, il locatore dovrebbe scomputare i canoni versati dal conduttore? Trattasi, evidentemente, di opzione interpretativa che non ha alcun senso, alcuna ragione plausibile poiché un conto è il “maggior danno”, un conto sono i canoni versati a titolo locatizio ovvero a titolo di occupazione sine titulo. Esso è definito “maggiore” proprio perché è superiore e quindi si aggiunge rispetto al semplice mancato introito del corrispettivo pattuito per la locazione.
E ancora. L’interpretazione suggerita rende perfettamente compatibile la somma di Lit. 25.000.000 mensili “eventualmente maturande” con la somma complessiva annuale di Lit. 300.000.000 che, se divisa per 12, fa appunto Lit. 25.000.000. Al contrario, la C.d.A. ha dovuto eliminare il sintagma “eventualmente maturande” per giustificare la propria conclusione, così manifestamente violando l’art. 12 preleggi che, invece, fa delle parole il criterio primario.
Non solo. Altro indice sintomatico è la circostanza che nella parte motiva del lodo non si parla affatto della condanna a Lit. 25.000.000 mensili, il che dimostra una volta di più il legame esistente con l’importo di Lit. 300.000.000, di cui invece era stata data giustificazione. Detto altrimenti: una volta stabilito in Lit. 300.000.000 all’anno (e dunque Lit. 25.000.000 al mese) il danno da occupazione sine titulo, era scontato che dalla data di pronuncia del lodo e per ogni mese di ritardo, l’ex conduttore avrebbe dovuto continuare a pagare la stessa somma di Lit. 25.000.000 per ogni mese di occupazione.
Vi è poi un altro argomento valorizzato a suo tempo dal Tribunale ed è questo: il danno ex art. 1591 secondo comma c.c. non poteva essere devoluto al collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 4, lettera b) della scrittura del 18/12/1986. Da parte sua, invece, la C.d.A., per rendere giustificabile la sua conclusione, ha dovuto invece sostenere che gli arbitri avessero violato il mandato ricevuto, emettendo una decisione ultra petita!!! (v. pag. 25 della sentenza: “pur in assenza di una specifica richiesta della locatrice ha riconosciuto e liquidato in suo favore non solo il canone dovuto fino alla riconsegna del bene (nella misura mensile di lire 25.000.000, ai sensi dell’art. 1591, prima parte, c.c.”;). Dunque, l’interpretazione della C.d.A. presupponeva l’attribuzione di un illecito contrattuale e processuale in capo agli arbitri, il che ci sembra davvero insostenibile ed inaccettabile. Oltretutto, Codesta S.C.[1] ha ripetutamente affermato che «il giudice del merito, nell’indagine volta ad accertare l’oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l’essenza e l’effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici, se non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di altri elementi univoci che inducono ad escludere un’obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, può tuttavia avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo». Ebbene, nel caso di specie, la C.d.A. anziché limitarsi a prendere atto dell’assenza di una domanda di risarcimento del danno, ha congetturato l’ultrapetizione da parte degli arbitri.
Non solo. Come noto, mentre la condanna ex art. 1591, prima parte, c.c. costituisce debito di valuta, quella di cui alla seconda parte costituisce debito di valore, pertanto al creditore deve essere riconosciuta anche la rivalutazione monetaria. Gli arbitri, però, avevano liquidato solo gli interessi, cosicché si trattava di un altro indice sintomatico che non si fosse in presenza di una condanna per “maggior danno”. Difatti, come affermato dalla S.C. «il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto, in base all’, ad un duplice obbligo: quello (che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, l’altro (eventuale) di risarcire il maggior danno patito dal locatore. Il primo di tali obblighi, concretandosi in un debito determinato sin dal momento della sua nascita in una espressione , appartiene alla categoria dei debiti di valuta, sottoposti al principio nominalistico (pur rivestendo funzione risarcitoria, venendo ad essere liquidato il danno in misura forfetaria e predeterminata ex lege) il secondo, non essendo fin dall’origine un debito di natura pecuniaria, ma traducendosi in un concreto e specifico ammontare solo al momento della pronuncia giudiziale di liquidazione, importa che deve tenersi conto della svalutazione verificatasi tra il mancato rilascio e la liquidazione del danno (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 67 del 14/01/1971; id. Sez. 3, Sentenza n. 14243 del 17/12/1999; id. Sez. 3, Sentenza n. 3183 del 14/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 3183 del 14/02/2006).
Ma vi è di più. Tenuto conto del principio ripetutamente affermato da Codesta Corte[2], per cui «In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio dell’immobile locato, e in particolare per il maggior danno, di cui all’art. 1591 c.c., lo stesso, avente natura contrattuale, deve essere concretamente provato dal locatore, e il mero fatto del ritardo può legittimare soltanto una generica condanna al suo risarcimento, richiedendosi per contro, in sede di liquidazione, la specifica prova dell’esistenza del danno medesimo in relazione alle condizioni dell’immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di utilizzazione, dalle quali emerga il verificarsi di una effettiva lesione del patrimonio. La prova del maggior danno – comunque – non sorge automaticamente sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dall’astratta configurabilità di ipotesi di locazione o vendita del bene, ma richiede la specifica dimostrazione di una effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita a un prezzo conveniente o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli», per giustificare la decisione, che invece sul punto era priva di qualsivoglia accertamento, bisognava ancora una volta affermare che gli arbitri avessero violato i fondamentali principi del contraddittorio, della domanda, della prova.
Non è finita. Altro indice importante è il fatto che il lodo non parli mai di “maggior danno” con riferimento alla condanna di Lit. 300.000.000, né da nessuno è mai stato posto in dubbio che anche quello di cui alla prima parte dell’art. 1591 c.c. costituisca un “danno”, come esplicitato peraltro dalla rubrica dell’articolo.
Né appare decisivo il riferimento contenuto nella motivazione della C.d.A. a pag. 26 secondo cui risultava acclarato l’incasso delle somme per la voce a) e b), per la semplice ragione che – a tutto concedere – il comportamento delle parti non può costituire criterio di interpretazione di un atto normativo e quindi di un provvedimento passato in giudicato, ma solo di un contratto e comunque compatibile con l’effettivo rilascio avvenuto ben tre anni dopo l’emissione del lodo.
Come si vede, allora, tutti gli elementi concorrono nel ritenere che oggetto della pronuncia di condanna del lodo arbitrale fosse stata solo la voce di danno di cui alla prima parte dell’art. 1591 c.c.
La C.d.A., al contrario, per sostenere l’insostenibile tesi del riconoscimento di entrambe le voci:
- ha letteralmente creato una decorrenza all’8/11/1994 della somma di Lit. 25.000.000 che nel lodo non c’è;
- ha depennato il riferimento all’eventualmente maturande (che in lingua italiana significa “che eventualmente maturassero in futuro”), con riguardo alla somma di Lit. 25.000.000, facendo retroagire la decorrenza all’8/11/1994;
- ha omesso di considerare che non aveva davvero alcun senso detrarre dal risarcimento ex 1591, seconda parte, c.c. i canoni versati, visto che il maggior danno si aggiunge ai canoni e non si sostituisce ad esso;
- ha dovuto affermare, per dare un senso alla propria tesi, che il collegio arbitrale avesse violato il mandato conferitogli, riconoscendo un danno ex 1591 seconda parte c.c. alla EEE BBB, nonostante questa non lo avesse mai ritualmente richiesto in giudizio!
Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che l’interpretazione data dalla Corte d’appello non sia semplicemente non condivisibile, ma sia del tutto inaccettabile, insostenibile ed in palese violazione dell’art. 12 delle preleggi. Trattasi di interpretazione frutto di macroscopiche distorsioni interpretative, cancellazioni (ci riferiamo a quell’ eventualmente maturande) che di vere e proprie “creazioni” (ci riferiamo al dies a quo della somma di Lit. 25.000.000), oltretutto fondata sulla asserita intenzione degli arbitri di aver voluto violare il mandato ricevuto dalle parti (con conseguente loro responsabilità civilistica!).
In conclusione:
- il lodo passato in giudicato, come dianzi visto, va interpretato ai sensi dell’art. 12 preleggi.
- l’art. 12 preleggi stabilisce che “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
- La C.d.A. ha manifestamente dato un senso diverso alle parole contenute nel lodo, ha omesso di considerare il sintagma “eventualmente maturande” riferito ai 25 milioni di lire; ha affermato, contrariamente al vero, che il dies a quo del pagamento di detta somma coincidesse con la risoluzione del contratto, ed addirittura ha attribuito espressamente al Collegio arbitrale l’intenzione di voler riconoscere un bene della vita non richiesto dalle parti, così accusandolo di avere violato il mandato.
Per i sopra esposti motivi, si chiede pertanto la cassazione della decisione e l’affermazione del seguente principio di diritto, ovviamente con le migliori parole che il S.C. saprà scegliere: «Nell’interpretare un lodo arbitrale o un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo, il giudice è tenuto ad adottare gli stessi criteri ermeneutici previsti dal legislatore per l’interpretazione delle norme di legge. In particolare, dovendo applicarsi l’art. 12 delle preleggi, il giudice è tenuto preliminarmente ad adottare il canone di interpretazione letterale; sicché deve ritenersi viziato il risultato interpretativo che, invece, presupponga la pretermissione di alcune parole, nonché l’attribuzione di una intenzione violatrice di norme sostanziali e processuali da parte degli arbitri o del giudice. In particolare, allorquando nel dispositivo di un provvedimento arbitrale o giurisdizionale che condanni all’immediato rilascio di un bene immobile e al pagamento di una somma si faccia riferimento, con riguardo a quest’ultima statuizione di condanna, a somme “eventualmente maturande” fino alla data dell’effettivo rilascio, il giudice non può adottare una interpretazione che, tradendo il significato letterale, finisca per attribuire a quelle somme carattere “certo” anziché “eventuale”, e con effetto “retroattivo” anziché “futuro” rispetto al momento della decisione. Nella lingua italiana, infatti, il sintagma “somme eventualmente maturande” non può che significare “somme che eventualmente dovessero maturare in futuro”».
II MOTIVO (subordinato) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1367 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
[1]Cass. 2721/2007.
[2] V. ad. es. Cass. 12962/2011.
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Salve, si dimentica evidenziare il travisamento della consulenza ctu secondo l’art 395 cpc…e quando non è argomento di discussione tra le parti….saluti