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Non c’è immagine migliore degli insiemi con intersezione per descrivere il ricorso per cassazione. Da un lato abbiamo l’insieme A, che potremmo definire della “ammissibilità”; dall’altro l’insieme B che potremmo definire della “inammissibilità”.
Questi due insieme sono tra loro intersecati per cui:
A B
Cosa voglio dire? Voglio dire che quando si affronta il modo in cui il giudice di merito ha risolto la questione di fatto si entra in un territorio (quello della intersezione) in cui non è assolutamente possibile prevedere se il ricorso verrà accolto o addirittura dichiarato inammissibile.
Lo stesso identico ricorso potrebbe essere accolto da un Collegio e dichiarato inammissibile da un altro. Dipende tutto dalla “sensibilità” del Collegio, ma sarebbe meglio dire del consigliere relatore.
Uno straordinario esempio ci viene dall’uso delle presunzioni semplici. Stabilire se il giudice di merito ha fatto buon uso dell’art. 2729 c.c. è indagine che inesorabilmente tocca valutazioni di fatto, tanto ciò è vero che prima della modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. il vizio si censurava come vizio della motivazione, mentre oggi come vizio di legge e dunque in relazione all’art. 360 n. 3.
Nella recente Cass. 27410/2019 il ricorrente lamentava che il giudice di merito non avesse ritenuto grave la colpa della acquirente, la quale avrebbe dovuto avvedersi che il veicolo non era di proprietà del venditore.
Nel ricorso la ricorrente evidenziava che:
a) la resistente aveva già acquistato altri veicoli ed era a conoscenza delle pratiche commerciali di settore;
b) la società venditrice non era concessionaria Renault;
c) il veicolo dato in permuta era stato sopravvalutato, avendo la AAA riconosciuto un valore superiore a quello al quale la C. l’aveva acquistato cinque anni prima;
d) era stato ingiustificatamente applicato un ulteriore sconto di Euro 500,00 al momento della vendita;
e) l’auto era rimasta in esposizione per oltre un mese e mezzo, senza che si sbloccasse la pratica di trasferimento e di immatricolazione;
f) l’assicurazione del veicolo era intestata alla BBB e non all’AAA;
g) il saldo del prezzo era stato versato in contanti e al momento dell’acquisto l’acquirente non aveva rilasciato la procura a vendere il veicolo dato in permuta, richiedendone dopo pochissimi giorni la restituzione;
h) la venditrice aveva rilasciato un certificato sostitutivo della carta di circolazione avente effetto da data successiva a quella di consegna del veicolo.
Ebbene, la Corte ha accolto il motivo con questa motivazione:
“Come può evincersi dai singoli passaggi argomentativi della pronuncia, riportati nell’esposizione dei fatti di causa, la Corte di merito si è dilungata nella ricerca di giustificazioni alternative delle circostanze emerse in istruttoria, caratterizzate – all’evidenza – da indiscutibili e plurime anomalie, giungendo a negare a ciascuna di esse una concreta valenza indiziaria, senza tuttavia scrutinarne la significatività alla luce dell’intero contesto probatorio, infine omettendo di valutare ulteriori evidenze processuali, potenzialmente munite di valenza presuntiva ai fini della necessaria verifica delle condizioni soggettive dell’acquirente.
“Non era tuttavia consentito isolare le singole circostanze emerse già nella fase della definizione delle condizioni economiche dell’acquisto e quindi al momento della consegna del bene (cfr. artt. 1147 e 1153 c.c.), senza apprezzare globalmente le plurime anomalie che avevano caratterizzato la vicenda, in particolare con riguardo alla del tutto inusuale – sopravvalutazione del veicolo offerto in permuta (per un valore superiore a quello praticato dalla venditrice ben cinque anni prima) e all’applicazione di un ulteriore sconto di L.. 5000.000, risultanze che la Corte ha valutato come un mero incentivo all’acquisto e che invece andavano preliminarmente poste in relazione al fatto che: a) la valutazione del veicolo dato in permuta non aveva trovato alcun riscontro presso gli altri rivenditori contattati dall’acquirente; b) che il veicolo, benchè disponibile, era stato tenuto in esposizione per oltre un mese e mezzo, in assenza della verificata ricorrenza di circostanze capaci di incidere sui tempi ordinariamente necessari per l’immatricolazione; c) che l’acquirente si era dichiarata consapevole delle difficoltà economiche in cui versava la venditrice; d) che la C. aveva ritenuto di non rilasciare la procura a vendere l’auto data in permuta, al momento in cui aveva ottenuto la consegna di quella acquistata; e) che detto veicolo era assicurato a nome dell’effettiva titolare (Autosole s.p.a.). Nella valutazione degli elementi presuntivi, il giudice è tenuto ad una duplice operazione logico-valutativa: deve prendere in esame gli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria.
“Come già affermato da questa Corte, è censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).
“In definitiva, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dalla legge (art. 2729 c.c.) andavano ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in relazione al complesso degli indizi ed in base ad una valutazione complessiva già al fine di selezionare quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva della eventuale colpa grave dell’acquirente.
“Solo all’esito sarebbe stato necessario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi selezionati per accertare se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fossero in grado di dimostrare la colpa dell’acquirente.
“Sussiste quindi il vizio denunciato in ricorso, dovendo escludersi che la violazione investa il merito della lite, riguardando – per contro – il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità (Cass. 9760/2015; Cass. s.u. 8053/2014).
Interessante la chiosa finale: “il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità“.
“Indubbiamente scrutinabile”? Avrei qualche dubbio.
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