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CLICCA QUIUn errore frequentemente commesso è quello di sottoporre a critica non la sentenza, bensì direttamente l’elaborato del CTU; in questo caso il motivo di ricorso è certamente inammissibile. Ora, allorquando venga disposta una consulenza tecnica può accadere questo:
a) il giudice aderisce alla CTU senza alcuna motivazione;
b) il giudice riporta le conclusioni del CTU e stralci della relazione;
c) il giudice si discosta dalla CTU.
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Nel primo caso, non essendo possibile percepire il fondamento della decisione, né essendo ammissibile il rinvio della sentenza alla CTU, la sentenza sarà nulla e dunque censurabile in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4. In questo caso è del tutto inutile censurare la CTU, anzi la censura sarebbe inammissibile.
Nel secondo caso, ciò che va censurata è la motivazione del giudice in ordine all’accertamento del fatto oggetto di CTU. Qui si possono verificare queste situazioni:
a) il ragionamento del CTU e quindi del giudice che ne ha ripreso gli argomenti è viziato sotto il profilo logico;
b) il ragionamento non è viziato, ma di fondo c’è stata l’omessa valutazione di fatti tecnici decisivi sollevati dal CTP. Anche in questo caso occorre però fare una distinzione:
b1) il CTU aveva risposto alle osservazioni
b2) il CTU non aveva risposto alle osservazioni
Nel caso sub a) la sentenza sarà censurabile sempre per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4.
Nel caso sub b1) non sarà possibile censurare la sentenza, in quanto una volta affrontate e risolte dal CTU le critiche tecniche, il giudice non è tenuto a riportare in sentenza la discussione.
Nel caso sub b2) la sentenza è potenzialmente viziata. Dico potenzialmente, in quanto occorre che la questione sia stata già dibattuta davanti al giudice di merito e di questa discussione si dia prova (in ossequio al principio di autosufficienza) nel ricorso per cassazione. Occorre poi che i rilievi “appaiano” come decisivi e cioè in grado, ove accolti, di condurre ad una decisione diversa. Scrivo “appaiano” in quanto trattandosi di questioni tecniche solo un esperto della materia potrebbe dire se esse siano o non siano fondate. Come si censura questo vizio? Io non avrei alcun dubbio: 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ma non credo che la Corte sarebbe d’accordo. Ritengo sia più prudente configurarlo come un omesso esame di un fatto decisivo e quindi ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Analizziamo il caso sub c), ovvero l’ipotesi che il giudice si discosti dalle conclusioni del CTU. Qui si possono avere questi casi:
c1) si tratta di un dissenso motivato anche sotto il profilo tecnico-scientifico;
c2) si tratta di un dissenso motivato, ma non sotto il profilo tecnico-scientifico;
c3) si tratta di un dissenso non motivato.
Nel primo caso la sentenza non può essere censurata, in quanto il giudice è peritus peritorum e la sentenza non appare presentare vizi.
Nel caso c2) la sentenza è verosimilmente viziata, salvo che le argomentazioni del CTU siano inficiate sotto il profilo logico e il giudice abbia colto gli errori di ragionamento.
Nel caso c3) la sentenza è certamente viziata; secondo gli arresti più recenti si tratta di un vizio da far valere con il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto decisivo.
Allego una parte della motivazione di Cass. 22078/2019
“Ne discende che il giudice di merito, quando aderisce – come nella specie – alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., 02/02/2015, n. 1815; Cass., 09/01/2009, n. 282).
Ad ogni buon conto, va altresì rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari – come nel caso di specie – di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a qua, e ne trascriva, poi, nel rispetto del principio di autosufficienza (artt. 366, primo comma, n. 6 e art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.), almeno i punti salienti onde consentire alla Corte la valutazione in termini di decisività e di rilevanza. Diversamente, invero, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 03/06/2016, n. 1.1482; Cass., 03/08/2017, n. 19427).
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Cassazione civile , sez. I , 08/04/2019 , n. 9763Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio – in quanto, come nella specie relativa alla decadenza dalla potestà genitoriale, veicola nel processo un fatto idoneo a determinare una decisione di segno diverso – integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c , come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
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