Processo sommario di cognizione: la chiamata in causa del terzo responsabile esclusivo. Tribunale di Genova.

Mirco Minardi

Come è noto, nel processo sommario di cognizione, qualora il convenuto intenda chiamare in causa il terzo deve fare dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. In tal caso il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

Tuttavia la norma contempla la sola “chiamata in garanzia”. Secondo autorevole dottrina (Luiso, Olivieri) sarebbe irragionevole escludere la chiamata per comunanza di causa. Di contrario avviso De Gioia – Tedeschi i quali ritengono che la scelta del legislatore di limitare alla sola chiamata in garanzia propria appare coerente con la sommarietà procedimentale che sarebbe compromessa laddove il contraddittorio fosse esteso (parzialmente contrari Sinisi – Troncone i quali ritengono che la chiamata possa essere non solo in garanzia propria ma anche impropria).

Ecco la prima pronuncia edita. Si tratta di un provvedimento del Tribunale di Genova che rigetta una chiamata in causa del terzo responsabile esclusivo (c.d. laudatio auctoris).

Queste le motivazioni:

  • La norma contempla solo la chiamata in causa in garanzia.
  • Tale limitazione è funzionale alla ratio del procedimento che deve tendere ad una rapida definizione.
  • L’impossibilità di chiamare in causa il terzo responsabile esclusivo non pregiudica in alcun modo il convenuto che può dimostrare la sua estraneità ed ottenere il rigetto della domanda.
  • Né può dolersi l’attore visto che non lo ha chiamato in giudizio.
  • Né esiste un maggior pericolo di contrasto di giudicati visto che comunque quella del convenuto (e dell’attore) è una facoltà e pertanto il rischio permarrebbe ugualmente.

TRIBUNALE DI GENOVA Rg. 13557/09

Il giudice, letta l’istanza di chiamata di terzo formulata dalla resistente Banca colla comparsa di risposta,

rilevato che essa tende ad ottenere la chiamata in causa di un terzo quale presunto responsabile esclusivo,

rilevato che la chiamata del terzo responsabile esclusivo (c.d. laudatio auctoris) da vita ad una causa autonoma rispetto a quella introdotta dall’attore avverso il chiamante e che essa (pur avendo caratteristiche peculiari rispetto ad altre azioni, quali ad esempio la chiama di “corresponsabile” in previa rivalsa) non può essere equiparata ad una chiamata in garanzia, domanda alla quale il convenuto ha interesse proprio in quanto potenzialmente responsabile e non in quanto estraneo all’addebito mossogli dall’attore-ricorrente;

rilevato che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 702 bis del c.p.c., la chiamata del terzo nel rito sommario è consentita solo per la chiamata in garanzia;
ritenuto che quanto sopra sia conforme alla ratio di introdurre nell’ordinamento un procedimento di rapida definizione;

ritenuto che la non ammissibilità della forma prospettata di chiamata nel rito sommario in nulla pregiudichi il convenuto, il quale potrà liberamente sostenere la responsabilità del terzo anche in difetto di contraddittorio con lo stesso, e, nel caso di fondatezza della propria tesi ottenere un semplice rigetto del ricorso,

ritento che l’attore non possa in questa sede dolersi dell’omessa partecipazione del terzo al giudizio non avendolo chiamato (e potendolo peraltro fare in autonomo giudizio);

ritenuto che, sul piano sistematico, la teorica maggiore possibilità di un contrasto di giudicati discendente dalla applicazione letterale della norma in questione non pare giustificarne una interpretazione estensiva, o forzata, poiché il rischio suddetto sussisterebbe in ogni caso anche ove il convenuto si dovesse ritenere “falcoltizzato” alla chiamata del responsabile esclusivo posto che tale facoltà non costituirebbe in ogni caso un obbligo (obbligo sussistente solo nei casi di litisconsorzio necessario);

p.q.m. ;

Non autorizza la chiamata richiesta.

Si comunichi.

Genova 16.1.010 il Giudice

Dott. Paolo Gibelli


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Orsolina

    Buonasera,
    in un atp per responsabilità medica professionale, in qualità di resistente, sono stata autorizzata dal Giudice a chiamare in causa l’assicurazione in garanzia. Facendo delle ricerche si dovrebbe procedere con la citazione del terzo trascrivendo il ricorso più la memoria di costituzione (o in alternativa allegare copia dei due menzionati atti) con allegato il verbale di udienza in copia conforme.
    Però ho qualche dubbi su come comportarmi per “gli avvertimenti di rito” (stante il termine del 20 maggio per la costituzione del terzo già fissato dal Giudice) e sulle “conclusioni”, tipiche di una generica formula di citazione del terzo ma non di una procedura per ATP.
    Come devo procedere? Grazie



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