Prima lettura alla riforma del codice di procedura civile: la regolamentazione delle spese legali.

Mirco Minardi

Nel progetto di legge 1441 bis B, in corso di approvazione dal Parlamento, si interviene nuovamente sull’art. 92 del codice di rito che disciplina la condanna alle spese per singoli atti e il regime di compensazione delle stesse.

Come ricorderete, nel 2005 il legislatore è intervenuto sul II comma dell’art. 92 c.p.c. stabilendo che il giudice debba esplicitamente indicare nella motivazione le ragioni che giustificano la compensazione delle spese per motivi diversi dalla soccombenza reciproca.

Il progetto di riforma intende cambiare il secondo comma dell’art. 92 stabilendo che la compensazione possa essere disposta non più per “giusti motivi”, bensì per “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

Si tratta, evidentemente, di un ulteriore limite alla facoltà del giudice di compensare le spese.

Altra modifica riguardante la regolamentazione delle spese è quella relativa all’art. 91 c.p.c.. Al primo comma viene aggiunto il seguente periodo:

“Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”.

Facciamo un esempio:

Tizio, attore, chiede la condanna di Caio a 100.
Caio, convenuto, offre il pagamento di 80.
Tizio non accetta.
La causa va avanti. Il giudice condanna Caio a pagare 80 e ritiene il rifiuto di Tizio ingiustificato.
In questo caso il giudice può alternativamente:
a) condannare comunque Tizio al pagamento delle spese processuali;
b) compensare le spese, ma solo per “gravi ed eccezionali ragioni”.

Non sembra possa ammettersi altra via, visto che la disposizione stabilisce categoricamente: “se accoglie … condanna”; diverso sarebbe stato se avesse detto “può condannare”.

I problemi sono ovviamente molteplici:

  • cosa si intende per “tempestivamente” formulata?
  • è tempestivamente formulata la proposta inserita in una delle memorie del 183?
  • in quali casi il rifiuto è ingiustificato? Si tratta di una valutazione da compiere ex ante, o ex post?

La norma mi lascia alquanto perplesso, soprattutto laddove il valore della causa sia talmente basso che la condanna alle spese rappresenti una sconfitta tout court. Mi chiedo: per quale ragione Caio non ha fatto un’offerta reale di 80 se comunque riteneva di essere debitore di tale somma? E ancora, pensiamo al caso in cui il giudice riconosca Caio debitore di Tizio per 80 e condanni l’attore a pagare le spese processuali sostenute da Caio, risultato in seguito insolvente. In tali casi, oltre al danno, la beffa.

Nel frattempo è intervenuto il Senato che ha modificato la norma stabilendo che la condanna alle spese si riferisce a quelle maturate dopo la formulazione della proposta.

 Altra modifica riguarda la condanna per lite temeraria. Si prevede, con l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 96, che il giudice possa condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento della controparte di una somma equitativamente determinata.L’istituto, pertanto, presenta le seguenti caratteristiche:

  • presuppone la soccombenza ex art. 91 c.p.c.;
  • non necessita di domanda di parte;

Il Senato ha eliminato il riferimento al limite minimo e massimo stabilito dalla Camera (1.000 – 20.000 euro), per cui il giudice è libero di determinare il quantum della condanna.


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Mirco Minardi

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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