La famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 2002 nasce proprio per dirimere il contrasto in senso alle sezioni semplici in tema di effetti della contestazione dell’an sul quantum.
Al riguardo, come ricordato dalle S.U., si erano formati tre orientamenti:
- secondo il primo la contestazione dell’an rendeva inutile la contestazione del quantum;
- secondo il secondo la mancata contestazione del quantum costituiva argomento di prova;
- secondo il terzo il quantum era del tutto indipendente dall’an pertanto in mancanza di specifica contestazione l’altra parte era esonerata dalla prova.
Per le S.U. nessuno di questi orientamenti merita adesione nella sua assolutezza in quanto la contestazione dell’an può riverberare effetti sul quantum a seconda dei casi. In particolare, occorre accertare se il quantum è astrattamente compatibile o meno con l’an.
Facciamo un esempio. Se Tizio agisce per vedere pagati gli straordinari e il convenuto si difende allegando che in realtà il rapporto va inquadrato nella prestazione d’opera, quella contestazione non rende superflua la contestazione del quantum in quanto la difesa non è incompatibile con la circostanza che l’attore ha comunque svolto attività lavorativa in quegli orari. Se, invece, il convenuto si difende dicendo che Tizio non ha proprio lavorato presso di lui, allora la contestazione dell’an ricomprende anche quella del quantum.
Facciamo un altro esempio. Sinistri stradali. Se il convenuto si difende affermando che la responsabilità è dell’attore e non prende posizione sul danno, questo diventa pacifico in quanto quella difesa non è incompatibile con l’esistenza di danni. Se, invece, il convenuto eccepisce di non essere per nulla entrato in collisione con il veicolo attoreo, né di avere in alcun modo provocato il sinistro, allora la contestazione del quantum non è necessaria.
Questo il pensiero delle S.U. Va però segnalato che a leggere certe sentenze sembra che la Cassazione sia ritornata al terzo orientamento, quello cioè che ritiene sempre necessaria la contestazione. Così, si legge in Cass. 945/2006 che “nel processo del lavoro, l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum – la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda – opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato“. (Cass., 7 luglio 1999 n. 7089; 8 aprile 2000 n. 4482; 29 maggio 2000 n. 7103).
E’ davvero singolare come questa sentenza non solo si discosti dalla pronuncia delle S.U. ma addirittura la ignori completamente. Anche qui, allora, se vogliamo evitare sorprese, meglio contestare sempre e comunque anche il quantum. Con riferimento alla contestazione del quantum, trovate su Lexform del 23/10/2009 una sentenza del Tribunale di Piacenza che ritiene provato il danno auto perché a fronte di una puntuale allegazione da parte dell’attore nulla era stato contestato dal convenuto che pure contestava la responsabilità.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Il principio di non contestazione della giurisprudenza della Cassazione del 2016
- Eccezione di nullità del contratto e onere di contestazione: qualcosa non torna.
- Aspetti irrazionali del diritto processuale civile applicato
- Avv. Mirco Minardi – L’onere di allegazione e contestazione nel processo civile – Fano 26 marzo 2010 – 6/6
- Avv. Mirco Minardi -L’onere di allegazione e contestazione nel processo civile – Fano 26 marzo 2010 – 5/6
Ultimi commenti