Giudizio d’appello: la specificità dei motivi.

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L’art. 342 tratta della forma dell’appello. Ci dice che l’atto deve contenere:

a) l’esposizione sommaria dei fatti;
b) i motivi specifici dell’impugnazione;
c) le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c..

Tralasciamo i punti a) e c) e concentriamoci sul punto b).

Come va interpretato il riferimento ai motivi specifici? La giurisprudenza della Cassazione afferma che ai fini della validità dell’appello non è sufficiente che l’atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità. Detto altrimenti: dì cosa contesti e perché lo contesti.

Il principio è ben sintetizzato in questa massima:

Anche nel caso in cui la sentenza sia censurata nella sua interezza, occorre che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni in questa svolte vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Ciò in quanto finalità dell’appello non è quella di provocare un “novum iudicium”, ma di introdurre una “revisio prioris instantiae”, devolvendo al giudice di secondo grado il controllo degli errori nei quali l’appellante sostiene essere incorso il primo giudice.
Cassazione civile , sez. III, 21 maggio 2008, n. 13080

Questa specificità non può essere stabilita in via generale ed assoluta, in quanto va misurata sul concreto provvedimento impugnato. In ogni caso, è pur sempre necessario che la parte appellante svolga argomentazioni contrapposte a quelle contenute nella sentenza.

Facciamo degli esempi. Non basta dire che la sentenza è ingiusta in fatto o in diritto, ovvero che ha fatto una non corretta applicazione delle norme, ma occorrerà specificare in quale modo abbia violato un precetto sostanziale o processuale, ovvero abbia omesso una statuizione o sia illogica, o abbia travisato un fatto o una prova.

Con riguardo alla responsabilità civile, ad esempio, non ci si potrà lamentare sic et simpliciter dell’entità della liquidazione, ma bisognerà allegare le ragioni per cui detta liquidazione è da ritenersi incongrua. Si veda a tal proposito questa massima:

In tema di responsabilità civile è privo dei requisiti imposti dall’art. 342 c.p.c. e deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per la sua estrema genericità, il motivo di appello con il quale la parte si limiti a sollecitare una più congrua quantificazione del risarcimento reclamato, senza spendere altre parole al fine di dimostrare l’errore, rispetto all’equo e al giusto, in cui sarebbero incorsi i primi giudici in sede di liquidazione del danno.
Cassazione civile , sez. III, 03 luglio 2008, n. 18236

In un altro caso la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in tema di quantificazione del danno biologico, aveva ritenuto priva della necessaria specificità e, quindi, inidonea a consentire una nuova valutazione di merito, la “generica protesta” dell’appellante secondo cui “i criteri applicati nella quantificazione del danno non considerano i canoni applicativi seguiti dalla dominante giurisprudenza, anche della Corte”, v. Cassazione civile , sez. III, 24 agosto 2007, n. 17960.

Né è possibile rimandare questa specificazione ad un atto successivo (ad es. la comparsa conclusionale). Come pure non è consentito il richiamo ad atti del giudizio di primo grado, o ancora estendere nel corso del giudizio i motivi già indicati. Si veda ad esempio questa massima:

In tema di processo di appello, in ossequio al principio del “tantum devolutum quantum appellatum” di cui all’art. 342 c.p.c. – il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l’identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall’impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni – i motivi debbono essere tutti specificati nell’atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione). Restano, pertanto, precluse nel corso dell’ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell’atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte.
Cassazione civile , sez. II, 08 maggio 2008, n. 11406

Talvolta capita che il giudice di primo grado ometta di pronunciarsi su una eccezione, ad esempio di prescrizione. In tal caso non basta richiamare genericamente l’eccezione di prescrizione già sollevata, ma occorrerà specificare (a) in quale atto era stata sollevata; (b) e allegare le circostanze che provano l’intervenuto decorso del tempo.

Ad esempio, in tema di spese legali, qualora si impugni l’entità della liquidazione, non si potrà nel prosieguo chiedere la riforma della statuizione che ha disposto la compensazione parziale (Cass. 18829/2007).

Allorquando la pronuncia si ponga in contrasto con le risultanze di un documento prodotto in primo grado o eventualmente nel secondo, occorre allegare in che modo il documento smentisca le affermazioni fatte dal giudice di primo grado, in quanto il giudice non è tenuto a prendere in considerazione il documento senza una allegazione difensiva.

Qualora, poi, la sentenza contenga statuizioni distinte, la parte ha l’onere di impugnarle tutte in quanto per aversi una pronuncia implicita occorre che la statuizione costituisca un antecedente logico o giuridico.

Nel caso in cui si deduca la nullità del procedimento di primo grado per la mancata concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. non è sufficiente la mera deduzione dell’omissione, occorrendo indicare quali attività assertive e istruttorie sono state frustrate dal provvedimento.

La nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla violazione delle regole processuali destinate alla definitiva determinazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, dovendo essere dedotta dalle parti con specifico motivo di gravame; peraltro, l’appellante, ove faccia valere la suddetta violazione, non deve limitarsi ad una generica richiesta di rimessione in termini, ma ha l’onere di indicare, attraverso specifiche censure, le attività assertive e istruttorie pregiudicate dal vizio del procedimento.
Cassazione civile , sez. I, 09 aprile 2008, n. 9169

Da ultimo ricordo che la violazione dell’obbligo di specificazione dei motivi è rilevabile d’ufficio in quanto materia non disponibile alle parti.

La violazione dell’art. 342 c.p.c., quanto all’onere della specificazione dei motivi di appello, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e prescinde, totalmente, dalla circostanza che parte appellata abbia, o meno, svolto adeguate difese al fine di resistere al gravame avversario (con ciò dimostrando di avere bene inteso il contenuto delle critiche mosse alla sentenza di primo grado), atteso che i requisiti di forma dell’impugnazione e le relative decadenze non attengono a materia disponibile delle parti.

Cassazione civile , sez. III, 31 marzo 2007, n. 8055


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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23 commenti:

  1. Dario

    Se una sentenza ha accolto un opposizione a d.i. nel senso di ridurre l’importo indicato nel decreto, l’opposto può proporre appello e contestualmente
    avviare l’esecuzione della gravata sentenza per la parte di credito riconosciuta? oppure, come mi è stato riferito, l’esecuzione equivale ad implicita acquiescenza e, conseguentemente, impedirebbe la proposizione del gravame?
    Grazie

  2. Silvia

    Buongiorno Ho bisogjno del suo aiuto!!

    Mio papa si è fatto fregare dal commune un terreno anni fà e non ancora pagato. Dopo tantissimi anni ancora la causa non è stata risolta…

    Le ultime scuse sono:
    1) La informo che la trattazione dell’appello è stata rinviata all’udienza del 26/05/2016, in quanto la Cancelleria della Corte di Appello non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado.
    Questa acquisizione è indispensabile per potere andare avanti nella causa ed i ritardi sono imputabili al fatto che la Sezione Distaccata di Siderno (presso la quale si è svolto il primo grado del giudizio), è stata soppressa con accormapento al Tribunale Civile di Locri, presso il quale sono confluiti tutti i fascicoli e documenti relativi a detta sezione.

    2) la causa oggi è stata rinviata al 10/11/2016 per la trattazione dell’appello e sempre per l’acquisizione del fascicolo di primo grado, ossia relativo al giudizio che si è svolto a Siderno, non avendo ancora provveduto la cancelleria del Tribunale di Locri. Purtroppo questi sono i tempi della giustizia, dettati dai giudici, sui quali, ahimè, gli avvocati non hanno potere.

    Mi sà spiegare in modo semplice perchè I termini giuridici sono complicati “non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado”

    La ringrazio tantissimo!

  3. Michele Tarantino

    Con il primo grado di giudizio venivo assolto con formula piena per alcuni capi di imputazione mentre per altri venivo condannato per peculato. Contestualmente venivo sospeso dal lavoro dall’Ente Comune con retribuzione ridotta ad assegno alimentare pari al 5O%. Successivamente in appello la sentenza veniva riformata dihiarando la Corte non doversi procedere in ordine al relativo reato in quando estinto in data antecedente a quella della condanna inflitta in primo grado e per l’effetto revoca le statuzioni civili contenute in ques’ultima. Si chiede gentilmente se si ha diritto alla restituzione delle somme dello stipendio non percepite. Considerando che in primo grado avevo già riportato per altri capi di imputazione l’assoluzione con formula piena grazie

  4. Carlo Giusti

    La sentenza di appello riforma parzialmente quella del tribunale, dispone sulle spese di lite ma nulla dice riguardo le spese del giudizio di primo grado. Che fine fanno tali ultime spese ? Grazie

  5. Paola vivaldi

    Egregio Avv. ho un dubbio. Ho vinto in Cassazione in merito al mio divorzio. Vittoria totale, tutte le domande accettate. Rimandata la causa alla Corte d Appello. Quest ultima aveva completamente spazzato via ben 3 assegni di mantenimento(mio e dei miei 2 figli)
    Stiamo procedendo al conteggio del dovuto di questi anni mai più pagati. L avvocato che mi ha seguito x separazione e divorzio sostiene che i calcoli vanno fatti a partire dalla sentenza di Appello,il cassazionista dice che per il principio della sostituzione(mi sembra..) vengono cassati i precedenti gradi di giudizio e si riparte dalla sentenza di separazione. Chi ha ragione?

  6. Endymion

    “le stesse possono trovare ingresso nella fase di g”ravame predetta al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni, fermo restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento.”

    Dunque se pende il giudizio in cassazione non mi possono chiedere la restituzione delle somme?

  7. Ludovico Tallarico

    Buonasera ho appena subito sentenza di separazione personale con un aumento dell’assegno di mantenimento. Il mio stipendio attuale e’ di circa 1250 euro ed il trib.ha stabilito debba 380 euro di mantenimento. Attualmente convivo avendo lasciato l’abitazione familiare poiche’ assegnata.Ho ragione di chiedere un abbattimento della debenza?
    Se non avessi convissuto sarei letteralmente per strada.
    Sono laureato ho la qualifica di operaio ed il giudice ha innalzato il mantenimento valutando che la mia preparazione lasci ben sperare per un posto di lavoro migliore.Peccato non sia cosi’…se fosse cosi’facile mi piacerebbe chiedere al giudice di trovarmi un posto da laureato.Sono una guardia giurata…
    Grazie x l’attenzione ed eventuale gradita replica.

  8. Raffaele Caccia

    Gli attori, eredi di un soggetto deceduto a seguito di sinistro stradale, sono stati condannati al pagamento delle spese legali a seguito del rigetto della loro domanda. Soltanto uno degli eredi vorrebbe proporre gravame alla sentenza . Posso proporre appello solo per uno di loro e non per tutti?
    Grazie.

  9. Giuseppe Galata'

    Vorrei esporre il mio caso :
    Il condominio aveva intentato causa ad un condomino ; il sottoscritto aveva partecipato al primo grado.
    Il condominio vide rigettarsi in primo grado le richieste , con compensazione delle spese.
    Il condominio era ricorso in appello ; il sottoscritto aveva espresso ritualmente dissenso in base al 1132 c.c.
    All’esito dell’appello il condominio vide la “conferma integrale della sentenza impugnata” e la rifusione delle spese sia di primo che secondo grado.
    L’amministratore elabora una ripartizione secondo il seguente schema:
    • la parte della soccombenza in appello dovuta per il primo grado , a coloro che avevano promosso il primo grado ( tra cui il sottoscritto) ed a coloro che non avevano dissentito
    • la parte della soccombenza in appello dovuta per il secondo grado , a coloro che avevano promosso il secondo grado ed a coloro che non avevano dissentito
    La domanda è la seguente :
    Se è certo che è stato il ricorso in appello del condominio a determinare la condanna alla rifusione delle spese alla controparte anche in primo grado , perchè il sottoscritto , che aveva ritualmente espresso il proprio dissenso in riferimento all’art.1132 c.c. “separando la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza” , si è visto caricato di quest’onere , soprattutto in considerazione che il primo grado aveva visto la compensazione delle spese?

  10. Mirco Minardi

    @mi pare corretta la ripartizione, in quanto il giudice d’appello ha modificato la decisione delle spese relative al primo grado

  11. Michela

    Ho vinto il primo grado di giudizio e il mio ex datore di lavoro è stato condannato al pagamento di un’indennita risarcitoria di 12 mensilità per licenziamento nullo più la reintegra che io ho rifiutato in luogo dell’indennita’ di 15 mesi. Dopo diversi mesi ancora non ha pagato e ha impugnato in appello. Mi è stato sconsigliato dal mio avv di andare avanti con il pignoramento, perché nel caso la sentenza di primo grado venga confermata in secondo, si dovrebbe rifare tutta la procedura da capo essendo cambiando il titolo esecutivo. È corretto?
    Quindi tanto vale aspettare e accettare la proposta ricevuta da avv della controparte, cioè di pagarmi un acconto oggi e aspettare la sentenza di secondo grado. Io sono perplessa, ho una sentenza in mio favore da tanti mesi e non mi sento per niente tutelata.

  12. Antonio

    A seguito di sentenza di appello che mi impone la restituzione di quanto incamerato in primo grado (quale distrattario), mi viene un dubbio nell’apprestarmi alla riconsegna: a suo tempo l’impresa soccombente versò in mio favore le spese comprensive di IVA e applicò la Ritenuta di Acconto provvedendo al versamento. Mi chiedo: io dovrò restituire anche l’importo ricevuto per IVA, nonostante l’impresa ha avuto titolo per “scaricarla” ? e indoltre: dovrò aggiungere alla somma netta percepita anche l’importo a suo tempo versato dall’impresa soccombente come Ritenuta di Acconto ?
    Grazie
    Antonio

  13. Emanuela

    Salve, avrei una domanda. Mio cognato, docente, anni fa ha vinto in primo grado una causa di lavoro ottenendo il risarcimento x mancata stabilizzazione. Essendo nel frattempo entrato di ruolo e avendo proposto appello il Miur, mio cognato ha deciso di non costituirsi in giudizio, stante anche gli orientamenti a lui sfavorevoli della Cassazione. Il giudice di appello stavolta ha accolto il ricorso del MIUR sia basandosi appunto sulle recenti sentenze della Cassazione che considerano il passaggio di ruolo come una forma diversa di ristoro sia adducendo che nel ricorso mancano “le prove” dell’abuso reiterato da parte del MIUR, non essendo stati allegati al ricorso i documenti che provano il susseguirsi del rapporto di lavoro presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra. Ora io mi chiedo: il giudice d’appello non avrebbe dovuto avere contezza di questi documenti rinvenendoli nel fascicolo d’ufficio di primo grado? Perché è chiaro che il MIUR non li ha allegati al suo ricorso, né mio cognato avrebbe potuto non n essendosi costituito in appello. Inoltre, posto che mio cognato ha difatti prestato servizio in modo reiterato presso la stessa cattedra può ricorrere in Cassazione facendo valere questi documenti che lo attestano o non si può far nulla? E se non si può ricorrere in Cassazione si può rifare un’altra causa facendo valere questi documenti che in appello forse intenzionalmente non sono stati esibiti da parte del MIUR? Grazie della risposta

  14. Carlo

    Gentile Collega, approfitto della tua esperienza per chiederti un parere su una questione capitatami di recente. Uno dei convenuti (già contumace), muore durante il processo e il fatto è documentato da relata dell’ufficiale giudiziario relativa alla notifica dell’ordinanza che ammette interrogatorio. Il giudice “dimentica” nella confusione dell’udienza di dichiarare l’interruzione e rinvia per proseguire interrogatorio formale Delle altre parti (nessun collega si accorge dell’anomalia, eravamo 10 convenuti). A distanza di più di 3 mesi, prima di procedere all’interrogatorio, eccepisco l’estinzione per mancata riassunzione…il collega dell’attore sostiene che ha tempo un anno per riassumere al domicilio del defunto presso gli eredi…il giudice si è riservato…che ne pensi?

  15. Mauro

    Sul giudizio di appello e domanda di garanzia vorrei sottoporLe il seguente quesito.
    Tizio cita Caio e Caio chiama in causa Sempronio per manleva.
    Il giudice condanna Caio a risarcire Tizio accogliendo anche la domanda di manleva.
    Sempronio (terzo soccombente in primo grado) impugna la sentenza contro Tizio (attore in primo grado).
    Caio (convenuto in primo grado) deve costituirsi con appello incidentale o può semplicemente riproporre la domanda di manleva?

  16. NICO

    Buondi’. Nell’atto ricorso cassazione telematico erroneamente (errore di forma) ho scritto con procura …in calce, ma in realta’ e’ stata rilasciata autenticata e rimessa …in allegato. Che succede? Grazie.

  17. Onofrio antonio spinoso

    Sono un avvocato e sarei interessato a leggere gli articoli di commento sulle varie problematiche nonchè gli schemi degli atti processuali.



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