Una sentenza coraggiosa: esiste l’errore scusabile per contrasto di giurisprudenza a causa delle lacune del legislatore.

Avatar photo

Sono rare le volte che leggi una sentenza e ti rendi conto di avere davanti un giudice con la G maiuscola. Un giudice che non si limita ad applicare acriticamente la giurisprudenza della cassazione ma che ragiona con la sua testa e va oltre gli orientamenti consolidati. Chi è dunque questo Giudice? Si tratta del Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Firenze Bruno Rados.

Cosa ha fatto questo Magistrato per meritare tanto onore? E’ noto che a seguito della modifica dell’ultima comma dell’art. 23 legge 689/1981 per opera del d.lgs 40/2006 non è chiaro se l’appello avverso le sentenze emesse dal giudice nel procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione vada proposto con ricorso o con citazione. Di questo ne abbiamo già parlato diverse volte. Poco male se l’atto impugnatorio viene notificato (se erroneamente è stato adottato il ricorso) o depositato (se erroneamente è stata adottata la citazione) tempestivamente: l’errore nella forma non produce alcuna conseguenza. I problemi nascono se la parte adotta la forma sbagliata e in ragione di questa l’impugnazione è tardiva. In particolare:

  • se la forma corretta è la citazione, il ricorso con il decreto deve essere notificato entro il termine di legge e a nulla rileva la tempestività del deposito;
  • se la forma corretta è il ricorso, la citazione notificata deve essere depositata entro il termine di legge e a nulla rileva la tempestività della notifica.

Nel caso di specie l’appellante aveva depositato il ricorso in appello tempestivamente ma lo aveva notificato dopo la scadenza del termine. Il tribunale ritiene che il principio di conservazione degli effetti dell’impugnazione ex art. 159 c. III, c.p.c. e quello costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) vietano di pervenire alla sanzione processuale dell’inammissibilità del gravame laddove – come per l’appunto nel caso di specie – l’error in procedendo dell’appellante sia dipeso da obiettiva e scusabile incertezza sul corretto strumento di impugnazione dovuta alle lacune del legislatore del D. Lgs. n. 40/2006. Appare ininfluente per il Tribunale- ai fini dell’ammissibilità del gravame – la circostanza che l’appello sia stato qui proposto con ricorso piuttosto che con citazione ex art. 342 c.p.c. una volta che siano stati comunque rispettati i termini per l’impugnazione propri del modello impugnatorio concretamente prescelto, con riferimento cioè al (tempestivo) deposito del ricorso, anziché alla (tardiva) notifica dello stesso – a cura della Cancelleria – a parte appellata.

Da tempo vado dicendo che in un paese civile non possono ricadere sulle parti le incertezze dovute alle mutevoli oscillazioni della giurisprudenza e alle lacune del legislatore.

Complimenti dottor Rados!

Tribunale Firenze, 17 giugno 2009, n. 2096

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex artt. 22, 22 bis e 23 L. n. 689/81 e 204 bis C.d.S. la Banca VVV S.p.A. – alla quale, in qualità di proprietaria del veicolo Fiat Panda targato ………., era stata contestata, da parte della Polizia Municipale di Firenze, la reiterata trasgressione dell’art. 7 del Codice della Strada mediante l’inoltro di 43 verbali di contestazione (per un importo complessivo di euro 3283,48= pari ad euro 76,36 ciascuno, a titolo di sanzione edittale minima e spese di notifica) perché la vettura in varie date dell’anno 2007 “circolava in Zona a Traffico Limitato senza autorizzazione” – proponeva – dinanzi al Giudice di Pace di Firenze – opposizione contro le descritte contravvenzioni: a) perché non rispondeva al vero che il predetto autoveicolo circolasse in Zona a Traffico Limitato senza autorizzazione;
b) perché, anche se nelle date contestate non era stato da essa pagato il canone dell’anno 2007, ricorreva l’esimente della buona fede e dell’errore scusabile.
Con sentenza n. 10307/08 del 10 dicembre 2008, notificata il 14 gennaio 2009, il Giudice adìto accoglieva il ricorso, condannando il Comune resistente alle spese del giudizio, ritenendo che, essendo la banca opponente in possesso dell’autorizzazione, era del tutto irrilevante la circostanza che non avesse essa rinnovato il canone di abbonamento annuale del Telepass.
Contro tale sentenza propone appello il Comune lamentando:
1)l’erroneità nel merito della decisione, perché il pagamento del canone annuale di servizio è requisito essenziale, in concorso con altri, per l’accesso alla Z.T.L.;
2)in ogni caso, ingiustizia della condanna del Comune alle spese di giudizio.
Quindi, nella resistenza della Banca appellata, all’udienza del 22.04.09 il Presidente istruttore, sulle conclusioni riportate in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti, consenzienti, il termine di 30 giorni ex art. 190 c.p.c. per il deposito di sole comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in rito disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per il mancato rispetto del termine perentorio previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., sollevata dalla banca appellata sotto il profilo che l’impugnazione non solo è stata proposta con ricorso anziché con citazione, ma appare anche intempestiva, dato che il ricorso è stato notificato a mezzo fax dalla cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2009, cioè 34 giorni dopo la notifica della sentenza impugnata, effettuata in data 14 gennaio 2009.
A sostegno dell’eccezione si argomenta che, se a seguito delle modifiche dell’art. 23 della L. n. 689/1981 introdotte con D.Lgs. n. 40/2006, le sentenze emesse da Giudice di Pace in sede di ricorso ex art. 204 C.d.S. sono divenute appellabili, la novella nulla dice però quanto al rito da applicare. Si richiama pertanto sul punto l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, il rito speciale ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 è stato previsto dal legislatore solo per il primo grado del giudizio, tale da non potersi ritenere applicabile in via interpretativa al grado di appello, in quanto difetta nel nostro ordinamento un principio generale di omogeneità dei riti nei diversi gradi del giudizio, mentre il rito ordinario da applicarsi in via generale e in mancanza di diversa previsione, è quello introdotto con atto di citazione” (Trib. Roma, Sez. XIII, Sent. 06-11-2008; in maniera conforme Trib. Benevento Sent. 11-02-2009; Trib. Torino Sez. III, Sent. 31-10-2008; Trib. Torino, Sez. III, Sent. 18-06-2007; Trib. Verona Sent. 29-03-2007).
Si è anche da qualche giudice rilevato che, apparendo in sostanza irrisolto il problema della modalità di instaurazione del giudizio di secondo grado nella materia suddetta, rimarrebbero rischio di oneri a carico dello Stato laddove si optasse, in via di interpretazione, per la tesi dell’introduzione con ricorso – con notifiche a cura della cancelleria, come previsto dalla l. n. 689 del 1981 – piuttosto che con citazione.
Questo giudicante non può non convenire sul rilievo che, in attesa di un chiaro intervento del legislatore, la questione è allo stato sostanzialmente irrisolta.
In senso contrario al menzionato indirizzo giurisprudenziale autorevole dottrina ha osservato infatti che la dizione dell’art. 359 c.p.c. non è decisiva, poiché esso dispone che, nel processo di appello, si osservano “le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale”, ma non dice quali siano queste norme. Ora, poiché gli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 si applicano anche davanti al Tribunale, resta dunque, dal punto di vista della lettera della legge, irresoluto il problema della normativa richiamata, in quanto l’art. 359 c.p.c. non dice: “si osservano gli artt. 163 ss.”, ma “le norme dettate”; e gli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 sono appunto anch’essi norme “dettate” per il procedimento di primo grado davanti al tribunale.
Non convincente è – secondo tale dottrina – l’altro argomento utilizzato per giustificare l’opzione fatta propria dalla sentenza pubblicata, e cioè il primato del rito ordinario sui riti speciali, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 40 comma 3, e 359 c.p.c., poiché l’art. 40 c.p.c. riguarda il processo cumulato, e quindi presuppone la trattazione congiunta di più controversie assoggettate a riti diversi; in secondo luogo, l’art. 359 c.p.c. è norma neutra, in quanto anche gli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 sono norme che si applicano al procedimento di primo grado dinanzi al tribunale (in tal senso v. sul punto, in giurisprudenza, Tribunale Viterbo, 24 gennaio 2008, in Giur. merito 2008, 4 973, secondo il quale il procedimento di appello è modellato su quello di primo grado e nel procedimento in esame c’è un’identità strutturale’ fra processo di primo grado e processo di appello.
Si ribatte in senso contrario che, una volta chiarito il dato – indiscusso – della centralità ai fini che ne occupa dell’art. 359 c.p.c., non risulta convincente la lettura riduttiva che di tale articolo è stata proposta in dottrina, sostenendosi che ragioni sistematiche inducono a dubitare della soluzione sopra esposta non solo sotto il profilo della perentoria portata “ordinarista” del rinvio “alle norme avanti al tribunale”, ma anche per ragioni sistematiche e teleologiche, non apparendo razionale concepire un rito d’appello ‘ex lege’ n. 689 del 1981 “a geometria variabile” – vale a dire ordinario ex art. 359 c.p.c., ove avente ad oggetto una sentenza del g.d.p.; speciale, sempre ex art. 359 c.p.c., se relativo a sentenza del giudice togato – legandone la regolamentazione ad un dato soggettivo (la natura onoraria o togata del giudicante) del tutto estrinseco alla materia impugnata.
Condividendo il giudicante, anche per ragioni di economia processuale, le convincenti argomentazioni testé esposte e la conclusione portante alla lettura sistematica proposta da parte appellata (appello con citazione) per ragioni di coerenza sistematica fondate sulla natura di rito generale ordinario della disciplina dell’appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c. ( cui va riconosciuta naturale attitudine a regolare tutti i gravami di merito: v. in linea generale Cass. n. 13564/2003) e sul conseguente primato del rito ordinario sui i riti speciali anche in secondo grado, laddove difetti – come nel caso di specie – una diversa, chiara volontà del legislatore, tuttavia sia il principio di conservazione degli effetti dell’impugnazione ex art. 159 c. III, c.p.c. che quello costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) vietano di pervenire alla sanzione processuale dell’inammissibilità del gravame laddove – come per l’appunto nel caso di specie – l’error in procedendo dell’appellante sia dipeso da obiettiva e scusabile incertezza sul corretto strumento di impugnazione dovuta alle lacune del legislatore del D. Lgs. n. 40/2006.
Per ciò che concerne infatti le conseguenze della mancata osservanza nella specie del rito ordinario per la proposizione del gravame, non si ritiene di seguire sul punto il rigoroso orientamento di legittimità che ritiene ammissibile l’appello proposto con ricorso, a condizione tuttavia che l’impugnazione – unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza – risulti notificata nei termini rituali previsti per la ‘vocatio in ius’.
Tale soluzione lascia insoddisfatti sul piano formale e sostanziale, in quanto non solo apparentemente coerente con l’indirizzo giurisprudenziale dominante (che muove dal presupposto dell’error in procedendo dell’appellante, al quale non deve essere riconosciuto alcuna agevolazione per l’errore commesso), ma del tutto iniquo – sotto il principio costituzionalizzato del giusto processo – nel caso di specie in cui, nulla dicendo la legge sulla forma del gravame, il silenzio del legislatore suscita scusabili incertezze sul corretto rimedio da esperire; incertezze avvalorate e incrementate dalle contrastanti e tecnicamente argomentate soluzioni proposte dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
Ne consegue che in ipotesi caratterizzate – come per l’appunto quella in esame – da elevata controvertibilità, in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore ovvero del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale univoco il giudice non può non applicare il principio sostanziale espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14560/04, secondo cui è idonea ad impedire il giudicato l’impugnazione di delibera condominiale proposta con citazione (tempestivamente notificata) anziché con ricorso ex art. 1137 c.c., ancorché iscritta a ruolo tardivamente (Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14560).
In conclusione appare ininfluente – ai fini dell’ammissibilità del gravame – la circostanza che l’appello sia stato qui proposto con ricorso piuttosto che con citazione ex art. 342 c.p.c. una volta che siano stati comunque rispettati i termini per l’impugnazione propri del modello impugnatorio concretamente prescelto, con riferimento cioè al (tempestivo) deposito del ricorso, anziché alla (tardiva) notifica dello stesso – a cura della Cancelleria – a parte appellata.

Nel merito l’appello è fondato limitatamente al secondo motivo, concernente il governo delle spese processuali di primo grado.
Infondato appare infatti il primo motivo, concernente il merito.
Invero in tutti i 43 verbali di contestazione la sanzione veniva comminata sulla base della seguente motivazione:
“Ha violato i seguenti articoli del codice della strada: 007, 9 e 14 in rel.a Circolava in Zona a Traffico Limitato senza autorizzazione”.
In fatto è pacifico che l’odierna appellata, al fine di poter accedere regolarmente nelle Z.T.L. di Firenze interessate con il proprio veicolo, ha in data 24 maggio 2006 rinnovato il permesso n. 5754, con scadenza il giorno 24/05/2010 (v. doc. 7 fasc. di I grado detta).
Non corrisponde quindi al vero che il veicolo multato, nel periodo in cui sono state comminate le contravvenzioni opposte, fosse sprovvisto di autorizzazione.
E’ altresì pacifico in fatto che, nel periodo in questione, si era continuato ad usare il telepass n. 0150346112 abbinato al permesso-autorizzazione di cui s’è detto, mentre il Telepass era stato disattivato dalla concessionaria Firenze Parcheggi a causa del mancato pagamento del canone per l’anno 2007, corrisposto – in ritardo – il 7 aprile 2007 anziché alla prevista preventiva data del 24 novembre 2006.
Appare credibile al riguardo l’affermazione di parte appellata della sussistenza della sua buona fede, avendo essa rinnovato il permesso n. 5754 (v. doc. 7 cit.), poiché non avrebbe avuto alcun senso rinnovare il permesso scaduto, corrispondendo il relativo importo, salvo poi “volontariamente” non voler invece corrispondere il canone relativo al Telepass di riferimento, dal momento che, come noto, l’uno non può funzionare senza l’altro. E’ quindi verosimile che i dipendenti della banca abbiano continuato a transitare nella ZTL perché persuasi che il Telepass continuasse ad essere abilitato. La circostanza risulta suffragata dal fatto che nel periodo in cui sono state elevate le contravvenzioni detti dipendenti, ogni volta che transitavano nelle ZTL fiorentine, ad ogni passaggio di porta telematica sentivano suonare il classico “BIP” che indica essere stato il Telepass rilevato, sicché nulla lasciava presagire vi fossero irregolarità.
Tale fatto, indubbiamente significativo, deve ritenersi provato, in quanto non solo oggetto di affermazione dell’appellata non contestata ‘ex adverso’, ma – di più – confermato dall’esplicito riconoscimento della difesa comunale, la quale in comparsa conclusionale scrive (ivi, pag. 3) essere “..plausibile ritenere che non vi sia stato dolo o intenzione alcuna, da parte della Banca, di sottrarsi al pagamento dovuto..”.
Nella specie il funzionamento non corretto del Telepass è dovuto alla circostanza, credibilmente scoperta dopo la notifica delle raffiche di multe in questione, che nel periodo di circolazione in esame non risultava ancora pagato l’ importo del canone del Telepass relativamente all’ anno 2007.
Orbene, posto che il permesso per circolare nelle ZTL deve essere rinnovato ogni quattro anni mediante il pagamento di un corrispettivo e affinché sia abilitato anche il relativo Telepass per poter circolare senza problemi di sorta occorre pagare un diverso canone, da corrispondere con cadenza annuale, nella fattispecie il permesso in questione è stato sempre rinnovato ad ogni scadenza quadriennale; lo stesso è a dirsi relativamente al canone annuale dovuto per l’abilitazione del Telepass, il cui pagamento avviene tramite bollettino spedito dalla Firenze Parcheggi e recapitato ogni anno presso la sede della società appellata. E la mancata spedizione del bollettino per il pagamento del canone relativo all’anno 2007 avvalora, in un con le circostanze esposte in precedenza, l’assunto di parte appellata secondo cui essa attendeva in assoluta buona fede, come ogni anno, l’ invio del bollettino e il suo non essere a conoscenza del fatto che, in caso di mancato invio del medesimo e dunque del relativo pagamento, di lì a poco il telepass sarebbe stato disabilitato, con tutte le incresciose conseguenze poi verificatesi:ciò anche se il pagamento a mezzo del menzionato bollettino non appare essere l’unica modalità di pagamento.
Ne consegue che, per i dati di fatto sopra esposti, nel caso di specie risulta configurabile l’esimente di cui all’art. 3 legge 689/1981, ossia l’errore scusabile per buona fede, che ricorre nell’ipotesi in cui vi sia la convinzione della liceità del proprio operato.
Non è infatti credibile che dipendenti della banca appellata circolassero ogni giorno nelle Z.T.L. di Firenze con un veicolo munito di permesso se davvero essi – e la banca preponente – fossero stati consapevoli che il Telepass in dotazione non era più attivato:
si sarebbe trattato di un comportamento incomprensibile sotto il profilo ,della logica e del buon senso, se si tiene conto che il transito avveniva quotidianamente nella zona “incriminata” e che alcune contravvenzioni sono state elevate addirittura per violazioni commesse più volte nello stesso giorno.
Fondato è invece, coma anticipato, il secondo motivo, in quanto la plausibilità della sussistenza della menzionata esimente dell’errore scusabile in capo alla banca giustificava l’accoglimento dell’opposizione, ma non anche – con palese evidenza – la condanna del Comune resistente alle spese del giudizio, poiché al riguardo ricorrevano – e ricorrono anche in questa sede – più che giusti motivi per la totale compensazione delle spese processuali: errore, se pur giustificabile, da parte della banca vi è oggettivamente stato, e tanto giustifica ampiamente la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
Ne consegue l’accoglimento dell’appello sotto il profilo in questione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 10307/08 del 10 dicembre 2008 appellata dal Comune di Firenze, dichiara compensate fra le parti le spese di primo grado e condanna l’appellata Banca VVV S.p.A. a rimborsare al Comune di Firenze quanto da questo pagato a tal titolo in forza della sentenza appellata.
Conferma nel resto la sentenza impugnata e dichiara compensate fra le parti le spese ulteriori del giudizio.
Firenze, 16 giugno 2009
Il Presidente estensore
Pubblicata il 17 giugno 2009 col n. 2096-09
Giudice Bruno Rados


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:


3 commenti:

  1. Giorgia

    Egregio Avvocato, ho una domanda da farle.
    Se si perde la causa in primo grado perché il giudice si riporta integralmente ad una ctu sfavorevole, in appello si può richiedere una nuova ctu? Verrebbe concessa?
    Grazie e complimenti per il sito.

  2. Mirco Minardi

    @Giorgia: la Corte può sempre disporre la rinnovazione della CTU, come sentirlo a chiarimenti. Difficile prevedere se in concreto lo farà. Di solito no.



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*