Il danno patrimoniale alla persona ( I parte )

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A partire da oggi ci occuperemo di quella che è la “Cenerentola” del danno alla persona, ovvero la categoria del danno patrimoniale. Perchè è la Cenerentola? Perchè pochi ne parlano, essendo i riflettori tutti puntati sulla “prima donna”, il danno non patrimoniale che con fatica cerca ancora oggi una sistemazione dogmatica. D’altra parte, la voce “danno non patrimoniale” negli ultimi 10 anni è stata idealmente (e in certi casi realmente) riscritta ex novo per tre volte e di certo siamo ben lontani dalla parola fine.

Poco interesse, invece, si registra intorno al danno patrimoniale alla persona che, invece, dal punto di vista della pratica di ogni giorno è assai importante. Forse anche per questa ragione ogni tanto si leggono sentenze “slabbrate” e gli atti di parte non sono così precisi.

Non solo. Si continua a fare un uso promiscuo dei termini invalidità, incapacità, inabilità, capacità lavorativa generica, capacità lavorativa specifica.

Come evidenziato dalla migliore dottrina (Rossetti) l’invalidità si riferisce alla lesione del bene salute in sé considerato, mentre i termini incapacità e inabilità andrebbero riferiti alle ripercussioni sull’aspetto reddituale.

Per quanto riguarda la “incapacità lavorativa generica“, per consolidato orientamento giurisprudenziale tale danno non è un pregiudizio a sé stante, ma inerisce “al valore dell’uomo come persona e deve essere valutata all’interno della liquidazione del danno biologico” (Cass. 25.5.2007 n. 12247; Cass. 2.2.2007 n. 2311; Cass., sez. III, 22-02-2002, n. 2589, in Foro it., 2002, I, 2074; Cass., sez. III, 24-05-2001, n. 7084, in Foro it. Rep. 2001, Danni civili, n. 127; Cass., sez. III, 12-09-2000, n. 12022, in Danno e resp., 2001, 949; Cass., sez. III, 11-08-2000, n. 10725, in Danno e resp., 2001, 946).

Per quanto concerne l’incapacità lavorativa specifica, la medicina legale, sia la giurisprudenza più attenta hanno da tempo messo in luce la vetustà ed il pressappochismo di siffatta nozione. “In primo luogo, si è osservato che la capacità di lavoro specifico è parametro a tal punto personalizzato ed individuale, che rifugge da inquadramenti numerici, necessariamente limitativi ed imprecisi nella delineazione di un concetto cui può ritenersi estraneo ogni schematismo. Di conseguenza, da un punto di vista medico legale, la individuazione delle disabilità lavorative è la premessa per poter pervenire alla stima della incapacità, ma ciò non vuol dire che la stima della disabilità possa e debba essere data con espressioni numeriche, in ragione dei fatto che il valore che conta è quello della produttività, e che questo non è direttamente desumibile dai parametri sanitari. Il rilievo medico legale delle disabilità lavorative deve quindi concretizzarsi nella analitica descrizione delle compromissioni funzionali in cui consistono la disabilità, e nella elencazione delle azioni e degli atti che ne risultano impediti, resi difficoltose o limitati. In secondo luogo, non esiste alcun baréme medico legale dal quale ricavare la riduzione percentuale di capacità produttiva, né sarebbe possibile redigerlo, in quanto la riduzione di tale capacità è questione da valutare caso per caso, sfuggente ad ogni generalizzazione.In terzo luogo, demandando al medico legale la determinazione in termini percentuali dei grado di riduzione della capacità di reddito, oltre al rischio di ingenerare disparità di trattamento in considerazione della rilevata mancanza di un baréme di riferimento, si correrebbe altresì il pericolo di riproporre una riedizione mutato nomine dei vieto concetto di incapacità lavorativa generica”, così Trib. Roma, estensore Rossetti, 7 giugno 2007.

Occorre, dunque, ridare lustro a questo argomento, facendo anzitutto chiarezza lessicale e concettuale.

Nei prossimi giorni affronteremo in termini (come sempre) pratici gli aspetti più importanti relativi all’accertamento e alla liquidazione del danno patrimoniale. A domani!

Fine I parte


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Maristella

    Preg.mo Collega, se il danno da perdita di cap.lav. gen. è quantificato dall’INPS nella misura dei 2/3 (67%), mentre il ctp nella perizia di parte ha calcolato un danno biologico del 30% solo facendo riferimento ai calcoli derivati dalle tabelle ministeriali per le patologie, mi chiedo e Ti chiedo come quantificare il risarcimento, visto che la voce di danno da cap. lav. gen. è superiore al danno biologico…. Spero di essere stata chiara….. Grazie per il tempo che vorrai dedicarmi! Maristella



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