Vizio di motivazione vs. vizio di legge: una pronuncia della Cassazione che fa chiarezza

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Continua purtroppo la mancata comprensione del fatto che nel ricorso per cassazione il vizio di legge è ontologicamente incompatibile con il vizio di motivazione.

Anzitutto per “vizio di motivazione” si intende il vizio che colpisce la parte della sentenza che affronta esclusivamente la questione di fatto. Dunque, relativamente alla parte in iure non si pone mai un problema di “motivazione” e ciò perché:

a) se il principio di diritto è affermato correttamente, al limite la Corte potrà correggere la sentenza di merito in parte qua;

b) se il principio di diritto è affermato erroneamente, la Suprema Corte casserà con o senza rinvio.

Dunque, come il giudice abbia giustificato la soluzione della questione in iure è del tutto irrilevante.

E’ invece assolutamente rilevante come il giudice abbia motivato in ordine alla questione di fatto. Ma ogni qual volta si censura la motivazione in fatto, cioè il modo in cui il giudice ha ricostruito la fattispecie concreta, non si pone mai un problema di errore di diritto. Attenzione, non perché un errore non sia stato commesso, ma perché questo non rileva direttamente, bensì indirettamente.

Facciamo un esempio. Se il giudice afferma l’esistenza del nesso causale omettendo di considerare che il CTU l’aveva esclusa, la sentenza sarà viziata per un errore nella ricostruzione del fatto, cui ovviamente è seguita la erronea applicazione della norma. Ma questa non è stata applicata erroneamente in relazione ala fattispecie concreta per come accertata in sentenza, bensì in relazione ad un fatto (le conclusioni della ctu) che non è stato preso in considerazione.

Al contrario, se il giudice scrive che avendo il CTU affermato la possibilità del nesso è quindi probabile il rapporto di causa-effetto, siamo al di fuori del vizio motivazionale, perché qui l’errore emerge dalla stessa  ricostruzione del fatto, essendosi il giudice discostato dal c.d. principio del “più probabile che non”.

Ce lo spiega chiaramente Cass. 21467/2019

4. Con il secondo motivo si denuncia omesso e o insufficiente esame su fatti ed elementi decisivi per il giudizio ex art. 360 comma primo nn.3 e 5 c.p.c..

Ci si duole che la Corte di merito abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno alla salute tralasciando di considerare i dati offerti dalla CTU e le circostanze emerse ex actis idonee a ricostruire la condotta persecutoria e “mobbizzante” cui era stato sottoposto nel corso della propria vicenda lavorativa.

5. Il motivo è privo di pregio.

E’ bene rammentare in via di premessa che le censure di violazione e falsa applicazione di legge vanno dedotte, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

In realtà il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15/12/2014 n. 26307; Cass.24/10/2007 n. 22348).

Sicché il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Nella specie, nonostante l’invocazione solo formale di violazione dell’art. 360 comma primo n.3 c.p.c., la censura, mediante l’ulteriore esplicito richiamo al vizio di “omesso e/o insufficiente esame su fatti ed elementi decisivi per il giudizio” investe l’accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito in ordine alla ritenuta insussistenza del danno biologico, per di più mediante tecnica redazionale promiscua più volte stigmatizzata da questa Corte (vedi ex plurímis Cass. 23/10/2018 n.26874), che non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perché prospettato attraverso un rinnovato apprezzamento del merito, ben oltre i limiti imposti dall’art.360, co. 1, n.5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; per di più in una ipotesi in cui detto vizio non è deducibile rispetto ad un appello proposto dopo la data indicata dall’art. 54, comma 2, del di. n. 83/2012, conv. in I. n. 134/2012, con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di prime cure in relazione ad un fatto ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (v. Cass. n. 23021 del 2014).

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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3 commenti:

  1. Marcello1

    In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?

  2. Francesco di cicco

    Buona sera chiedo gentilmente se e possibile richiedere la somma di euro 100.000 cento mila euro a seguito di un furto di alcolici subito a carico della mia SOCIETA’
    L agenzia delle dogane a escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria di euro 100.000 per accise dovute .La mia societa’ ricorre in C.T.P. E VINCE , L AG. DELLE DOGANE fa appello e vince , io ricorro in cassazione e la cassazione cassa la sentenza di appello con rinvio al giudice di merito , ma non riassumiamo la causa ne la mia societa’ ne l ag delle dogane .
    la mia domanda e visto che la mia assicurazione a pagato 100.000 euro in favore delle dogane ancor prima di iniziare questo iter giudiziario e a sua volta io rateizzo e restituisco l intera somma alla mia assicurazione , in virtu della sentenza della cassazione a me favorevole posso richiedere questa somma alla mia assicurazione?
    Cordiali Saluti
    DI CICCO FRANCESCO



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