Sfratto per morosità: errori di gioventù

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Nello sfratto per morosità, come è noto, abbiamo due fasi: una a cognizione sommaria, l’altra, eventuale, a cognizione piena.

La fase sommaria può concludersi:
a) con la convalida dello sfratto;
b) con l’ordinanza di rilascio contenente la fissazione dell’udienza di discussione;
c) con ordinanza con cui si fissa solamente l’udienza di discussione.

In questa sede non affrontiamo altre possibili vicende come il caso in cui sia richiesto il termine di grazia, ovvero sia dichiarata l’incompetenza, ovvero l’improcedibilità.

Da che cosa dipendono questi tre diversi eventi? Vediamo.

  • L’ordinanza di convalida viene emessa in caso di mancata opposizione o comparizione dell’intimato (art. 663 c.p.c.).
  • L’ordinanza di rilascio viene emessa se l’intimato pur opponendosi non solleva eccezioni fondate su prova scritta salva la presenza di gravi motivi (art. 664).

Per poter emettere ordinanza di rilascio, tuttavia, occorre pur sempre l’istanza del creditore.

Purtroppo alle udienze di sfratto non di rado vengono mandati (allo sbaraglio) gli avvocati più giovani, quando non i praticanti, che così commettono degli errori.

Quello classico consiste nell’insistere sulla convalida pur a fronte di una opposizione (non so quante volte ho sentito i giudici arrabbiarsi udendo questa richiesta!).

In tal caso il giudice si trova di fronte ad una richiesta inammissibile (posto che l’opposizione preclude in ogni caso la convalida), pertanto qualora l’avvocato del locatore non si sia ravveduto, egli si vede costretto ad emettere il provvedimento sub c) cioè l’ordinanza con cui viene fissata l’udienza di discussione previo mutamento del rito.

È ciò che è successo nel caso deciso dal Tribunale di Modena in cui pur a fronte di una domanda subordinata formulata nell’intimazione, volta ad ottenere il rilascio in caso di opposizione, il difensore ha insistito per la convalida nonostante l’opposizione dell’intimato. Il risultato è stata la pura e semplice conversione del rito.

Tribunale Modena, sez. II 28/03/2012

rilevato che l’intimato comparendo in udienza si è opposto alla convalida;
che, in particolare, appare infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda a fronte di mancata corresponsione dell’indennità ex art. 34 l. n. 392 del 1978, posto che risulta ex lege che la corresponsione dell’indennità è condizione “dell’esecuzione del provvedimento di rilascio”, non incidendo sulla formazione del titolo esecutivo;
che, tuttavia, a fronte di opposizione dispiegata da controparte, parte attrice-intimante si è limitata a richiedere la convalida dello sfratto con fissazione della data di rilascio;
che all’evidenza trattasi di provvedimento inammissibile a fronte di opposizione del convenuto;
che la richiesta di rilascio ex art. 665 c.p.c. (già avanzata in via subordinata in citazione per intimazione) non è stata ribadita a verbale d’udienza, sicché essa deve ritenersi abbandonata, in quanto quivi non riproposta (contra Cass. 28 ottobre 2004, n. 20.905);
che resta valido il rilievo dell’ontologica e sostanziale differenza intercorrente tra i due provvedimenti; ordinanza di convalida e ordinanza di rilascio. La prima richiesta è diretta a sollecitare una pronunzia definitiva, ancorché anomala, con implicito rigetto delle eccezioni dell’opponente; mentre la richiesta di cui all’art. 665 c.p.c. è diretta invece ad ottenere un provvedimento provvisorio, il cui contenuto potrà essere disatteso dalle statuizioni successive al giudizio di merito;
che, pertanto, a fronte delle conclusioni dispiegate in udienza, deve disporsi il passaggio dal rito speciale a quello ordinario a cognizione piena per decidere sulle eccezioni del convenuto, perciò,
visti gli artt. 667, 426 e 447 bis c.p.c,
1. non convalida a fronte dell’opposizione del convenuto;
2. dispone il passaggio dal rito speciale a quello a cognizione piena all’esito del quale decidere sulle eccezioni del convenuto;
3. rimette le parti innanzi a sé, quale giudice istruttore, in quanto tabellarmente preposto alla trattazione delle controversie di cui all’art. 447 bis c.p.c.;
4. fissa per il giorno 31 ottobre 2012 h. 10,30 l’udienza di discussione alla quale le parti devono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
5. concede a parte attrice termine perentorio fino a 17 settembre 2012 ed al convenuto fino al 17 ottobre 2012 per depositare in cancelleria memorie integrative degli atti introduttivi e per produrre documenti.
Modena, lì 28 marzo 2012
Il Giudice
(dr. R. Masoni)


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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