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Nella recente ordinanza 18361/2018 la S.C. ha ribadito il principio secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 – bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.
In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 – bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1″.
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In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?
è possibile
Buona sera chiedo gentilmente se e possibile richiedere la somma di euro 100.000 cento mila euro a seguito di un furto di alcolici subito a carico della mia SOCIETA’
L agenzia delle dogane a escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria di euro 100.000 per accise dovute .La mia societa’ ricorre in C.T.P. E VINCE , L AG. DELLE DOGANE fa appello e vince , io ricorro in cassazione e la cassazione cassa la sentenza di appello con rinvio al giudice di merito , ma non riassumiamo la causa ne la mia societa’ ne l ag delle dogane .
la mia domanda e visto che la mia assicurazione a pagato 100.000 euro in favore delle dogane ancor prima di iniziare questo iter giudiziario e a sua volta io rateizzo e restituisco l intera somma alla mia assicurazione , in virtu della sentenza della cassazione a me favorevole posso richiedere questa somma alla mia assicurazione?
Cordiali Saluti
DI CICCO FRANCESCO