Prove atipiche: le dichiarazioni rese all’ispettore dell’INPS e le sentenze penali non definitive

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Il tema della settimana riguarda le prove atipiche ossia le prove non disciplinate dalla legge.

Abbiamo ricordato che la giurisprudenza le ritiene certamente ammissibili pur in assenza di una disposizione come quella dell’art. 189 c.p.p. e ciò:

  • per l’assenza di una norma di chiusura che disponga la tassatività delle prove;
  • per il diritto di difesa attribuito a ciascuna parte;
  • per il principio del libero convincimento del giudice;
  • per il principio del giusto processo, secondo cui il fine del processo, per quanto possibile, è la ricerca della verità materiale.

Tra le prove atipiche ricordiamo:

  • gli scritti provenienti dal terzo;
  • i verbali di prova di altro procedimento;
  • le certificazioni amministrative;
  • i verbali di p.g.;
  • gli atti di notorietà;
  • le prove raccolte in cause riunite;
  • le sentenze di altri procedimenti.

Nella sentenza che vi propongo (Trib. Ivrea 73/2008) il giudice fonda il suo convincimento anche sulla base di due prove atipiche:

  • le dichiarazioni rese nel processo penale dall’ispettore dell’INPS il quale riferì di un colloquio avuto con la parte;
  • la sentenza penale non passata in giudicato.

Tribunale Ivrea sent. n. 73/2008

Omissis
Tuttavia, da un complessivo esame del materiale istruttorio, ritiene il Giudice di dovere considerare preferibile e più convincente la ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente, e ciò sia per una duplice risultanze testimoniale, sia per una valutazione di due significative prove atipiche.

Invero, con riferimento alle prove testimoniali, anche a volere prescindere dalla deposizione della teste C.R. (che deve ritenersi incapace ex art. 246 c.p.c., così come correttamente eccepito dalla difesa di parte convenuta, in quanto moglie in comunione di beni del riocorrente), di particolare significato risultano essere le concordi deposizioni dei testi P. e S..

Il P., teste certamente attendibile in quanto del tutto privo di interessi con riferimento ai fatti di causa, con una deposizione precisa e puntuale ha ricordato che “il ricorrente ha lavorato per il C. F. nel periodo in cui anche io ho prestato la mia attività lavorativa dal C. F.”.

Conferma poi lo S. che egli, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, non ha mai avuto alle dipendenze il C. G., essendo piuttosto vero che entrambi erano dipendenti del C. F.: “è vero, lavoravo insieme con il sig. C. G. e da altri operai. E’ vero, era il signor C. F. a dare le direttive”.

Tali risultanze testimoniali sono altresì confermate dal rilevante riscontro offerto da due prove atipiche.

E’ noto che si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Parimenti noto è che, pur mancando nell’ordinamento civilistico una norma generale, quale quella prevista dall’art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittimi espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge, tuttavia, da anni, in ragione della mancanza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, ed altresì in ragione dell’affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del Giudice, la consolidata ed unanime giurisprudenza esclude che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e ritiene quindi ammissibili le prove atipiche (tra le tante Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), alle quali riconosce un’efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).

Tra le principali prove atipiche conosciute dalla pratica giurisprudenziale, vi sono gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, gli atti dell’istruttoria penale od amministrativa, i chiarimenti resi al CTU o le informazioni da lui assunte e le risposte da lui fornite al di fuori del mandato, le perizie stragiudiziali, i verbali di prova espletati in altri giudizi e le sentenze rese in altri processi.

Ciò premesso in via generale, va osservato che proprie tali ultime due categorie probatorie rilevano nella presente fattispecie.
Una prima prova atipica certamente rilevante ai fini del presente decisum, è infatti quella relativa alla deposizione resa dall’ispettore INPS A. P. nel corso del processo penale a carico del C. F., deposizione con la quale l’ispettore ricorda che, nell’immediatezza dei fatti, “quando il C. F. venne in Ufficio gli ho contestato il mancato pagamento dei contributi per i tre lavoratori”, tra i quali il C. F., “lui non ha eccepito nulla”; pertanto, solo a seguito dell’assunzione di una difesa tecnica e nell’immediatezza del processo, il C. F. ha per la prima volta dedotto che il C. G. non era un proprio dipendente, ma un dipendente dello S. (circa la riconducibilità ad una prova tipica, con valore indiziario giusta applicazione analogica dell’art. 310 c.p.c., di una prova espletata in altro processo, cfr. Cass. n. 19457/2004, Cass. n. 244/2003, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 6347/2000, Cass. n. 4122/2000, Cass. n. 653/1999, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 9630/1994, Cass. n. 4763/1993, Cass. n. 5792/1990, Cass. n. 3776/1987, Cass. n. 826/1983; con specifico riferimento alle prove assunte in un processo penale, cfr. poi Cass. n. 15181/2003, Cass. n. 3102/2002, Cass. n. 16069/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 6437/2000, Cass. n.. 8585/1999, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 1780/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 7009/1997, Cass. n. 4684/1997, Cass. n. 623/1995).

Ancora più significativamente, un’altra rilevante prova tipica è integrata dalla sentenza penale di primo grado di Trib. Ivrea n. 403/2006, con la quale il C. F. è stato condannato per il reato p. e p. dall’art. 22 comma 12 D.Lgs. n. 286/1998 modificato dalla L. n. 189/2002, essendosi accertato che lo stesso aveva occupato alle proprie dipendenze proprio il C. G. e lo S., così come dedotto dal ricorrente e negato dal convenuto. Ora, è ben vero che tale sentenza, non essendo passata in giudicato, non ha la piena efficacia probatoria di cui all’art. 654 c.p.p.; tuttavia, è altrettanto vero che, anche al di fuori della sentenza penale di condanna, il Giudice civile può comunque trarre elementi di giudizio dalle sentenze pronunciate in altro processo, quali prove atipiche, con riferimento alle risultanze dei mezzi di prova esperite e alle affermazioni di fatti (cfr. Cass. n. 11773/2002, Cass. n. 2200/2001, Cass. n. 13889/1999, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 4763/1993, Cass. n. 4949/1987).

Concludendo sul punto, quindi, ed in ragione delle risultanze delle due prove testimoniali, nonché delle due prove atipiche indicate, deve ritenersi provato che il C. G. abbia lavorato alle dipendenze del C. F..


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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