Si pensi alla testimonianza raccolta a verbale in un altro processo, tra le stesse parti o tra altre parti, oppure alla consulenza tecnica disposta in altro processo. Quale valore probatorio anno nel diverso processo in cui sono prodotte?
La Suprema Corte ha più volte affermato:
- da un lato, la piena libertà del giudice di utilizzare dette prove atipiche;
- dall’altro, il minor valore probatorio delle stesse che, al più, possono assurgere a meri indizi.
Giurisprudenza. Il giudice di merito è libero di utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche prove e, più in generale, risultanze istruttorie formate in un diverso giudizio, tra le stesse o anche tra altre parti, da considerare quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio. Cassazione civile , sez. II, 30 maggio 1996, n. 5013
Talvolta, peraltro, la Corte si è spinta oltre, affermando che al giudice del merito, per il principio dell’unitarietà della giurisdizione, è attribuito il potere d’utilizzare ai fini della decisione demandatagli, in difetto di divieti espliciti od impliciti desumibili dalla normativa in materia, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra gli stessi od altri soggetti, come qualsiasi produzione proveniente dalle parti in causa e, quindi, non solo di trarne semplici indizi od elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva; il che vale anche per una perizia svolta in sede penale od una consulenza tecnica svolta in altra sede civile (recentemente: Cass. 1.4.97 n. 2839, 20.1.95 n. 623, 30.5.96 n. 5013, ma già 22.12.81 n. 6749 e 27.3.73 n. 840).
La distinzione tra valore indiziario e di prova piena rileva anche sotto un altro aspetto. Difatti, mentre di fronte ad una prova il giudice è tenuto a motivare la non decisività, di fronte ad indizio può anche omettere qualsivoglia motivazione. In particolare, è stato affermato non integra vizio di motivazione la mancata valutazione, da parte del giudice del merito, di un elemento puramente indiziario che tenda, in via presuntiva e senza importare di per sè un giudizio di certezza ma di mera probabilità, a prospettare l’astratta possibilità di una diversa soluzione (Cfr., Cass., 17 maggio 1976 n. 1745).

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