Avv. Mirco Minardi
In materia di antiriciclaggio, uno degli obblighi principali per i professionisti è quello della identificazione del cliente.
Il libero professionista è tenuto ad identificare il cliente in due casi:
- qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a euro 12.500;
- nonché tutte le volte in cui l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile.
Per quanto riguarda le operazioni di valore indeterminato o non determinabile, il decreto precisa che la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, costituisce sempre un’operazione di valore non determinabile, pertanto in tali casi è sempre necessario identificare il cliente.
Per quanto riguarda gli avvocati ed i notai l’obbligo sorge solo quando, in nome o per conto di propri clienti, essi compiono una qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, oppure quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione delle seguenti oprazioni:
- qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;
- assistenza nella progettazione o nella realizzazione di una serie di operazioni:
- trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni;
- apertura o la gestione di conti bancari, di libretti di deposito e di conti di titoli;
- organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
- costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
L’obbligo di identificazione scatta anche in presenza di operazioni frazionate, cioè quelle operazioni che, sebbene effettuate in momenti diversi nell’arco di un circoscritto periodo di tempo e di importo singolarmente non superiore a euro 12.500, siano parte di un’operazione unitaria sotto il profilo economico, avente valore superiore a tale importo.
Per quanto concerne il denaro consegnato al professionista per il pagamento di imposte, l’Ufficio italiano cambi ha precisato che la ricezione e l’utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti alla stesso incarico, superiori a 12.500 euro, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione in archivio unico.
Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera.
Nel caso in cui il cliente operi in nome o per conto di una società, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista ha l’obbligo di verificare l’esistenza del potere di rappresentanza, in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare la documentazione ufficiale (ad esempio: visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, anche in relazione all’individuazione degli assetti proprietari.
La verifica del potere rappresentativo e degli assetti proprietari non è necessaria qualora il cliente sia:
a) una banca;
b) le Poste Italiane S.p.a.;
c) un istituto di moneta elettronica;
d) una società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) una società di gestione del risparmio (SGR);
f) una società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) una impresa di assicurazione;
h) un agente di Cambio;
i) una società fiduciaria;
l) una società che svolge il servizio di riscossione dei tributi.
Segue: tempo e modo dell’identificazione.
L’identificazione del cliente deve essere effettuata dal professionista, o dai suoi collaboratori, in presenza del cliente, nel momento in cui inizia la prestazione professionale a favore dello stesso.
Può essere effettuata mediante un documento valido per l’identificazione in corso di validità. In particolare, sono considerati validi per l’identificazione:
- la carta di identità, cartacea o elettronica;
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d’armi;
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Non è necessario fare la fotocopia del documento; è sufficiente annotarne gli estremi.
Il cliente non potrà invece avvalersi dell’autocertificazione.
La presenza fisica del cliente non è necessaria qualora i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:
- una precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attività professionale;
- quando risulti da atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale;
- quando risulti da una dichiarazione dell’autorità consolare italiana;
- e infine quando risulti dalla attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, che ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.
La presenza del cliente non è necessaria anche qualora il cliente sia già stato identificato di persona e ciò risulti da attestazione rilasciata da parte:
- degli intermediari abilitati;
- egli enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea;
- elle banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e delle succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
Il decreto 141/2006 specifica che in nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico» s’intende un luogo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo, il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta e, infine, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare.
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