È uscito il nuovissimo e-book “Come affrontare il ricorso per cassazione civile“. Clicca qui
Con sentenza 407/2016 il CNF aveva dichiarato tardivo il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione del COA di appartenenza, sul rilievo che la notifica era avvenuta tardivamente.
Non considerava il CNF che la consegna all’agente postale era però avvenuta entro il termine di 20 giorni. Per tale ragione, le SSU (13983/2017) hanno cassato la decisione e rimesso il giudizio allo stesso CNF.
2.1. – La censura coglie nel segno, evidenziando una violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, nonchè delle norme in tema di impugnazione e deposito degli atti a mezzo posta.
E’ indubbio che la fase del procedimento disciplinare che si svolge dinnanzi al CNF, a differenza di quella che si svolge dinnanzi al COA, ha natura giurisdizionale. In relazione a tali procedimenti opera, quindi, il principio di scissione degli effetti del procedimento notificatorio tra mittente e destinatario. Del resto, lo stesso CNF, nelle sue più recenti pronunce, ha ritenuto che ai fini dell’osservanza del termine di venti giorni di cui al citato R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficio postale (vedi, da ultimo, sentenza n. 142 del 2016, secondo cui nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 50, ratione temporis applicabile), non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF – motivatamente dissentendo dal contrario e ormai più risalente orientamento giurisprudenziale – ha ritenuto tempestivo un ricorso spedito a mezzo posta nei termini ma giunto a destinazione solo dopo lo spirare di questi)).
Tale approdo appare coerente con il richiamato principio della scissione e pienamente compatibile con la disciplina previgente – ratione temporis applicabile – del procedimento disciplinare (per quella conseguente alla L. n. 247 del 2012, il problema non si pone, avendo l’art. 33 del Regolamento del 21 febbraio 2014 n. 2, adottato dal CNF ai sensi dell’art. 50, comma 5, della legge di riforma, previsto che il ricorso avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio distrettuale è presentato ovvero spedito a mezzo posta nella segreteria del Consiglio distrettuale che ha emesso la decisione e che nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione). Anche nella previgente disciplina, infatti, deve ritenersi che la proposizione del ricorso avvenga mediante notificazione, con conseguente applicabilità del principio di scissione. La previsione del R.D. n. 37 del 1934, art. 59, a tenore del quale il ricorso è presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, postula che il ricorso sia proposto mediante notifica al destinatario dello stesso, non apparendo compatibile con la proposizione del ricorso a mezzo deposito del ricorso che questo avvenga presso lo stesso destinatario della impugnazione. Deve dunque ritenersi che anche nella previgente disciplina fosse pienamente applicabile il principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta per il notificante e per il destinatario della notificazione.
La decisione impugnata ha opinato diversamente, non prendendo neanche in considerazione il fatto che il ricorso era stato spedito a mezzo del servizio postale il 18 aprile 2004. Sussiste, pertanto, il fumus boni iuris, sicchè l’esecutorietà della sentenza qui impugnata deve essere sospesa in attesa della decisione sul merito della impugnazione.
Le spese del procedimento vanno rimesse alla decisione sul merito.
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- Ricorso per cassazione: si scrive rispettando le regole
- I tempi del ricorso per cassazione civile
- Quanto costa ricorrere per cassazione?
- Segue: il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Eliminazione in appello della condanna ex art. 96 c.p.c. e compensazione delle spese di lite





In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?
è possibile
Buona sera chiedo gentilmente se e possibile richiedere la somma di euro 100.000 cento mila euro a seguito di un furto di alcolici subito a carico della mia SOCIETA’
L agenzia delle dogane a escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria di euro 100.000 per accise dovute .La mia societa’ ricorre in C.T.P. E VINCE , L AG. DELLE DOGANE fa appello e vince , io ricorro in cassazione e la cassazione cassa la sentenza di appello con rinvio al giudice di merito , ma non riassumiamo la causa ne la mia societa’ ne l ag delle dogane .
la mia domanda e visto che la mia assicurazione a pagato 100.000 euro in favore delle dogane ancor prima di iniziare questo iter giudiziario e a sua volta io rateizzo e restituisco l intera somma alla mia assicurazione , in virtu della sentenza della cassazione a me favorevole posso richiedere questa somma alla mia assicurazione?
Cordiali Saluti
DI CICCO FRANCESCO