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Una domanda posta di frequente è questa: è possibile la notifica del controricorso a mezzo pec? La risposta è affermativa ed anzi dal mio punto di vista è consigliabile. Difatti, la notifica telematica ci permette di verificare immediatamente se essa è andata a buon fine. Sappiamo invece quanto può essere problematica la notifica a mezzo posta. Non di rado, infatti, i ricorsi vengono dichiarati inammissibili solo perchè il ricorrente si dimentica di depositare l’avviso di ricevimento.
Sul punto la Cassazione si è pronunciata ormai diverse volte (Cass. 20307/2016; Cass 14368/2015; Cass. 20072/2015; Cass. 1682/2016).
Per la verità, allorquando il difensore non elegga domicilio in Roma, la notifica telematica si impone come mezzo principale. Certo, è certamente valida la notifica fatta a mani dall’Ufficiale Giudiziario del luogo, mentre è viziata ma sanabile dal raggiungimento dello scopo quella fatta a mezzo posta.
Ovviamente vanno seguite alcune accortezze. In attesa della pronuncia delle S.U. è bene notificare tanto il formato in .p7m, tanto quello scansionato, firmato analogicamente e ugualmente firmato in .p7m.
Se la procura è rilasciata con scrittura privata autenticata dal notaio non è necessario inserirla nella busta telematica, ma è consigliabile. Al contrario, se la procura è su documento informatico separato e da considerarsi in calce al controricorso ex art. 83 c.p.c. va assolutamente notificata insieme al controricorso. Diversamente non vi sarebbe la prova del suo rilascio anteriore.
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Gentile Collega,
nel complimentarmi con Te per questo sito che ho scoperto di recente, chiedo una Tua autorevole opinione sulla questione che segue.
Nel giudizio di Cassazione, l’attestazione di conformità tanto sugli atti notificati alla controparte (nel mio caso, il controricorso), quanto quella su documenti allegati per il deposito in Cancelleria (ricorso notificato al mio Assistito via pec al precedente difensore diverso dal sottoscritto; documenti estratti dal precedente difensore dal proprio accesso al fascicolo telematico dell’appello) deve essere fatta solo dal sottoscritto n.q. di difensore in sede di legittimità o deve essere fatta anche dal difensore del precedente grado di giudizio?
Nell’attesa, porgo
cordiali saluti
Pierguido Stanchi
L’attestazione di conformità degli atti ricevuti personalmente dal precedente difensore (ad es. sentenza notificata via pec) va fatta dal destinatario della notifica; per il resto dipende dalla data della procura speciale a ricorrere in Cassazione: dopo il conferimento della procura tutte le attestazioni devono essere fatte dall’avvocato incaricato del ricorso per cassazione