La lettura della sentenza nel ricorso per cassazione

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Prima di inziare la stesura del ricorso, la sentenza (o l’ordinanza) andrebbe letta non una, non due, non tre, ma n volte, fin tanto che tutti gli argomenti utilizzati dal giudice di merito siano stati recepiti correttamente.

Recentemente mi è stato chiesto di supervisionare un ricorso civile. Il Collega non aveva colto minimamente quella che era stata la ratio decidendi. Un caso? No, accade molto spesso.

Non si contano, infatti, le pronunce di inammissibilità sul rilievo che la parte ricorrente:

a) non ha colto la ratio decidendi;

b) ha censurato solo una delle rationes decidendi;

Questo accade, appunto, perchè la sentenza viene letta superficialmente.

Io consiglio sempre di scomporre la motivazione in tanti piccoli punti, come in questo esempio tratto da Corte di appello di Napoli 963/2018. Nel punto III del mio ricorso (il I è dedicato al giudizio di primo grado, il II all’atto di appello e alla difesa dell’appellato; il III è appunto dedicato alla sentenza impugnata) io scriverei una cosa del genere:

Affermava il giudice di appello:

  • che l’attore non aveva assolto all’onere di provare che il sinistro si fosse verificato, nei termini descritti nella citazione di primo grado;
  • che dall’istruttoria esperita era emerso come ogni giorno, a mezzo di apposito macchinario, fosse passato un olio lubrificante sulle piste da bowling;
  • che precisamente, si trattava di un sottile strato, finalizzato a consentire il perfetto scorrimento delle bocce;
  • che, allora, non poteva trattarsi di un quantitativo ingente;
  • che non vi era crtezza che l’olio sparso sulla pista da bowling fosse in quantità sufficiente, da determinare la caduta di un giocatore adulto, quale S.R.;
  • che il Tribunale di Afragola aveva correttamente evidenziato come proprio gli esiti della prova per testi attorea non fossero tranquillanti, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio;
  • che non poteva sfuggirsi alle dichiarazioni rese dal teste S.A., fratello dell’attore – dichiarazioni secondo le quali già nei precedenti tiri, e nello stesso luogo, alcune persone erano state sul punto di perdere l’equilibrio e di scivolare;
  • che quindi, non si presta a censure l’argomentazione del primo Giudice, secondo la quale l’odierno appellante sapeva della situazione di pericolo, nei pressi della pista da bowling (dove poi il medesimo si è infortunato);
  • che pertanto non ricorreva il pericolo occulto, imprevedibile ed inevitabile;
  • che correttamente, il Tribunale aveva scritto come l’argomento, circa la non ricorrenza dell’insidia, fosse decisivo ai fini del rigetto della domanda, sia sub specie di art. 2043 c.c. che sub specie di art. 2051 c.c.;
  • che si dinanzi ad un comportamento colposo ed imprudente dell’utente, tale da spezzare ogni ipotizzabile nesso eziologico tra evento dannoso e bene custodito dalla sas convenuta;
  • che anche dalla lettura dell’elaborato del C.T.U. medico-legale di primo grado non si coglieva alcun elemento, tale da confortare la prospettazione attorea.
  • che inoltre l’ausiliario aveva genericamente scritto di “esiti di trauma cranico con f.l.c. alla regione temporale destra”, senza però che si fosse ben indicato quali fossero i cennati esiti e postumi permanenti
  • che in ogni caso, risultava assorbente il rigetto della domanda risarcitoria, già sotto il profilo dell’ an debeatur;
  • che non poteva trovare accoglimento neanche il motivo di gravame inerente al governo delle spese del primo grado; infatti il primo giudicante aveva correttamente seguito il criterio della soccombenza;
  • che l’appellante andava condannato anche al pagamento delle spese del grado.

Ecco, in questo modo abbiamo elencato tutti gli argomenti sviluppati dal giudice di merito.

A me pare che detta sentenza sia ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.. Anzitutto la Corte territoriale fa uso di una inferenza fallace: poichè – dice –  l’olio veniva sparso per far scivolare le bocce, allora non poteva essere un quantitativo ingente. In realtà non c’è alcuna relazione di causa effetto. Ben poteva esservi stato uno spargimento eccessivo e ciò risultava confermato dal testimone, la cui deposizione, però, è stata utilizzata per ascrivere a colpa del danneggiato l’infortunio, visto che anche altri avevano rischiato di cadere. Delle due l’una: o il pavimento era scivoloso, o non lo era. Non si può affermare allo stesso tempo – senza contraddirsi – che l’olio non poteva aver causato l’infortunio e che il danneggiato doveva essere consapevole della situazione di pericolo a causa del pavimento scivoloso.

Immotivato è anche l’altro argomento, secondo cui il danneggiato doveva sapere della situazione di pericolo. Il fatto che il testimone avesse visto altre persone scivolare, non significa che allora il danneggiato si era reso conto della situazione di pericolo.

Incomprensibile, poi, l’affermazione secondo cui il CTU non avesse indicato i postumi permanenti, pur riconoscendo il trauma facciale. E’ evidente che in tal caso andava richiesta una integrazione della CTU e non risolvendo la questione ai danni dell’appellante.

Insomma, una sentenza criticabile sotto non pochi aspetti.

Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.

La supervisione del ricorso per cassazione.

 Contatti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa An. GO. – Presidente
dott.ssa Na. CE. – Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO – Consigliere relatore
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4732 del ruolo generale
contenzioso dell’anno 2013, avente ad oggetto “risarcimento danni cagionati da cosa in
custodia”,
posta in decisione all’udienza collegiale del 26 Settembre 2017 (con i termini di cui
all’art. 190 c.p.c. scaduti in data 18 Dicembre 2017) e pendente tra:
S.R. (C.F.: (omissis…)), elettivamente dom.to in Casoria alla Via (omissis…),
presso lo studio degli avv.ti An. Ma. (C.F.: (omissis…)) e Luigi Grieco (C.F.: (omissis…)), dai
quali è rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell’atto di appello;
Appellante
E
G.B. sas, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente dom.ta in Volla al Viale
Vesuvio n. 37, presso lo studio degli avv.ti Ge. Le. (C.F.: (omissis…)) ed Esther
Lettieri (C.F.: (omissis…)), dai quali è rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della
copia notificata della citazione di primo grado;
Appellata

Fatto

Con citazione notificata in data 28 Agosto 2007, S.R. esponeva che il precedente 19 Gennaio 2007, alle ore 22:00 circa, mentre si trovava all’interno dell’esercizio “G.B. sas”, sedente in C. alla Via (omissis…)., era caduto violentemente al suolo, a causa di una macchia d’olio lasciata sul pavimento, a seguito della cattiva e negligente manutenzione delle piste.

Il sinistro configurava a carico della sas convenuta una evidente ipotesi di responsabilità oggettiva, disciplinata dall’art. 2051 c.c..

Il sig. S., a seguito del violento impatto, aveva riportato serie lesioni.

Vanamente era stato chiesto il risarcimento in via bonaria.

Sulla base di tali premesse, l’attore conveniva G.B. sas innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, chiedendo di: accertarsi l’esclusiva responsabilità della sas convenuta, exartt. 2043 e 2051 c.c., nella causazione dell’evento dannoso; per l’effetto, condannarsi G.B. sas al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 4.099,77, oltre danni morali, interessi e rivalutazione, o comunque al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa, da determinarsi anche a mezzo di C.T.U. medico-legale; il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva la sas convenuta, eccependo come il S. fosse precipitato al suolo per sua esclusiva negligenza ed imprudenza. Infatti, anziché giocare a bowling nel rispetto delle comuni norme di prudenza e diligenza, si era reso protagonista, insieme ad alcuni amici, di una incauta corsa tra le piste da bowling, tenendo in mano una boccia. Nonostante fosse stato più volte richiamato dal personale presente, l’attore aveva continuato nel suo comportamento sconsiderato ed irriverente, sino a perdere l’equilibrio.

Pertanto, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda.

Nel corso del processo di primo grado, all’udienza del 26.11.2009 venivano escussi i testi D.M. D. e P.T.; altresì, all’udienza dell’11.3.2010 veniva sentito il teste S.A..

Si espletava anche C.T.U. medico-legale.

Sulla documentazione in atti, il G.M. del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, con sentenza n. 217/13, pubblicata il 14 Giugno 2013, osservava come la G.B. avesse contestato al S. un comportamento negligente ed imprudente, essendosi reso protagonista di un’incauta corsa con gli amici tra le piste da bowling.

Dal canto suo, l’attore sosteneva come la caduta fosse stata determinata da una macchia d’olio, nell’area destinata al lancio delle bocce da parte dei giocatori.

Inoltre, il teste D.M. D. prospettava una ulteriore versione dei fatti; infatti, mentre il S. tirava una boccia, aveva visto che un suo amico l’aveva spinto alle spalle, facendolo cadere a terra.

In ogni caso, a parere del primo giudicante la pur concessa riconducibilità della caduta ad una macchia d’olio, non era sufficiente per configurare la responsabilità di parte convenuta.

Significativamente il teste S.A. aveva dichiarato: …già nei precedenti tiri alcune persone stavano per scivolare”, e ciò proprio nel punto in cui è poi caduto il S..

Quindi – aggiungeva il Tribunale – S.R. era stato reso edotto della presenza di un’insidia nella zona deputata alla effettuazione dei tiri.

L’attore si era esposto volontariamente al rischio presente sulla pista di bowling, dato che non aveva avvisato il personale della presenza della macchia d’olio.

Il S., una volta resosi conto della presenza di un’anomalia nella fase di tiro, poteva e doveva estraniarsi dal giocare, fin quando non fosse stata eliminata l’insidia.

Pertanto il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, a mezzo della sentenza depositata il 14.6.2013, così provvedeva: rigettava la domanda attorea; poneva definitivamente le spese dell’espletata C.T.U. a carico dell’attore; condannava quest’ultimo anche al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso tale pronuncia proponeva appello S.R., con citazione notificata a G.B. sas il 15 Novembre 2013.

L’appellante si doleva del fatto che il primo giudicante avesse incentrato l’iter argomentativo sulla circostanza, per cui già altri utenti della pista da bowling erano scivolati.

Ad avviso dell’appellante, non risultava spezzato il nesso di causalità tra la macchia d’olio e l’evento dannoso.

L’impugnante osservava altresì come, al momento del sinistro, fossero più di uno i gruppi di gioco. Pertanto, con tutta evidenza il teste S.A., germano dell’attore, allorquando aveva accennato ad altri giocatori che già avevano sfiorato la caduta, si era riferito ad altri gruppi di gioco, e non già al gruppo in cui era ricompreso l’infortunato S.R..

Pertanto, costui chiedeva, in riforma dell’impugnata sentenza, ed in accoglimento del gravame, di accogliersi la domanda risarcitoria da lui proposta in primo grado (sotto il profilo del quantum debeatur, si quantificava l’istanza risarcitoria in Euro 2.487,46, sulla scorta della C.T.U. medico-legale espletata in primo grado); il tutto, con vittoria di spese del doppio grado.

Con comparsa depositata il 26.02.2014, si costituiva l’appellata G.B. sas, chiedendo il rigetto dell’impugnazione, con vittoria di spese.

In particolare, la sas appellata osservava come il suddetto teste S.A. non potesse che riferirsi alla pista dove il germano R. stava giocando. Infatti, avrebbe avuto poco senso rendere dichiarazioni inerenti alla situazione delle altre piste – situazione irrilevante, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria, e considerato appunto l’oggetto della causa. G.B. altresì osservava come sia notoria la forte illuminazione, caratterizzante le piste da bowling. Di conseguenza, l’alone lasciato dalle macchie d’olio doveva senz’altro essere percepibile e visibile. In altri termini non veniva integrata l’insidia, dato che il pericolo risultava soggettivamente prevedibile.

All’udienza del 26 Settembre 2017, sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa veniva dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
Diritto

L’appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Invero, concordemente con quanto già osservato dal Giudice di prime cure, non può revocarsi in dubbio che l’attore non abbia assolto all’onere di provare che il sinistro si sia verificato, nei termini descritti nella citazione di primo grado.

Dall’istruttoria esperita è emerso come ogni giorno, a mezzo di apposito macchinario, fosse passato un olio lubrificante sulle piste da bowling.

Precisamente, si trattava di un sottile strato, finalizzato a consentire il perfetto scorrimento delle bocce.

Ed allora non può non osservarsi che, con tutta evidenza, non potesse trattarsi di un quantitativo ingente.

In altri termini, non vi è certezza che l’olio sparso sulla pista da bowling fosse in quantità sufficiente, da determinare la caduta di un giocatore adulto, quale S.R..

Per il resto, il Tribunale di Afragola ha correttamente evidenziato come proprio gli esiti della prova per testi attorea non siano tranquillanti, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio.

Non può sfuggirsi alle dichiarazioni rese dal teste S.A., fratello dell’attore – dichiarazioni secondo le quali già nei precedenti tiri, e nello stesso luogo, alcune persone erano state sul punto di perdere l’equilibrio e di scivolare.

Quindi, non si presta a censure l’argomentazione del primo Giudice, secondo la quale l’odierno appellante sapeva della situazione di pericolo, nei pressi della pista da bowling (dove poi il medesimo si è infortunato).

Non ricorre, in altri termini, il pericolo occulto, imprevedibile ed inevitabile.

Correttamente, il Tribunale ha scritto come l’argomento, circa la non ricorrenza dell’insidia, sia decisivo ai fini del rigetto della domanda, sia sub specie di art. 2043 c.c. che sub specie di art. 2051 c.c..

Siamo dinanzi ad un comportamento colposo ed imprudente dell’utente, tale da spezzare ogni ipotizzabile nesso eziologico tra evento dannoso e bene custodito dalla sas convenuta.

Al contempo, dalla lettura dell’elaborato del C.T.U. medico-legale di primo grado non si coglie alcun elemento, tale da confortare la prospettazione attorea. Inoltre si rileva come l’ausiliario abbia genericamente scritto di “esiti di trauma cranico con f.l.c. alla regione temporale destra”, senza però che si sia ben indicato quali siano i cennati esiti e postumi permanenti.

In ogni caso, risulta assorbente il rigetto della domanda risarcitoria, già sotto il profilo dell’ an debeatur.

Non può trovare accoglimento neanche il motivo di gravame inerente al governo delle spese del primo grado; infatti il primo giudicante ha correttamente seguito il criterio della soccombenza.

In definitiva, l’appello proposto da S.R. deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma dell’impugnata sentenza.

Resta da statuire sulle spese del presente grado.

Le stesse, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; pertanto, esse vengono poste a carico dell’appellante.

Le spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

In assenza di nota specifica di parte, si procede alla liquidazione di ufficio.

Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM

La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull’appello proposto da S.R. nei confronti di G.B. sas, in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza n. 217/13, pubblicata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, il 14 Giugno 2013, così provvede:

• 1) Rigetta l’appello;

• 2) Condanna S.R. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di G.B. sas, che liquida in Euro 1.600,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA;

• 3) Dà atto che, per effetto dell’odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di cui all’art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002 cit.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del Tredici febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2018.

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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