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Cassazione 7904/2018 torna ad affrontare la questione del deposito del ricorso notificato telematicamente, affermando che non è indispensabile la firma digitale al momento della notifica, purché sia attestato conforme all’originale analogico; in caso di notifica di pdf nativo firmato digitalmente, è sufficiente che all’atto del deposito la copia analogica sia attestata come conforme.
Personalmente, quando notifico telematicamente un ricorso per cassazione faccio così:
- inserisco il pdf nativo firmato in p7m
- inserisco la copia informatica estratta dalla scansione dell’atto analogico sottoscritto a penna
Quando poi mi costituisco deposito:
- la copia analogica del pdf nativo con attestazione di conformità
- la copia scansionata e notificata con attestazione di conformità
- l’originale da cui è stata tratta la scansione
- oltre naturalmente a tutti gli altri allegati, il messaggio pec, le ricevute, ecc.
Si tratta indubbiamente di un eccesso di prudenza, anche perché dal punto di vista pratico significa poi stampare una marea di fogli. Basterebbe dunque optare per l’una o l’altra.
Vi lascio alle parole della S.C.
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
La supervisione del ricorso per cassazione.
La mancanza della sottoscrizione del difensore nella “copia” notificata del ricorso per cassazione, non produce nullità dell’atto ed inammissibilità del ricorso laddove la sottoscrizione risulti regolarmente apposta sull’atto in originale (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11632 del 29/07/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011), a meno che non si determini assoluta incertezza sull’identificazione della parte e del difensore, ipotesi che non sussiste nel caso di specie.
Nel fascicolo processuale si rinviene infatti il ricorso depositato in formato analogico che se pure privo di sottoscrizione in calce del difensore, tuttavia risulta corredato della procura speciale ad litem ex art. 365 c.p.c., in foglio separato congiunto materialmente al ricorso, sottoscritta dal difensore, e tanto è sufficiente a ritenere assolto il requisito di validità dell’atto in quanto, -secondo un consolidato principio di diritto, la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini della autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, consentendo di riferire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 7485 del 14/05/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 7551 del 12/04/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 21326 del 03/10/2006; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18491 del 01/08/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7443 del 23/03/2017).
Va dunque confermato l’indirizzo seguito da questa Corte secondo cui, ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della I. n. 53 del 1994, come modificata dall’art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla I. n. 228 del 2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla “copia informatica” dell’atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia “attestata conforme all’originale”, secondo le disposizioni vigenti “ratione temporis” (cfr. Corte cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 26102 del 19/12/2016), essendo appena il caso di osservare che quando pure il ricorso fosse stato redatto in formato digitale con sottoscrizione digitale dello stesso atto e della procura speciale, l’attestazione di conformità all’originale elettronico del documento analogico depositato presso la Cancelleria di questa Corte, assolve alle esigenze di verifica della regolarità e validità degli atti, riversandosi sulla parte resistente l’onere probatorio -richiedente la proposizione di querela di falso: art. 6 legge 21 gennaio 1994 n. 53; art. 16 undecies comma 3 bis del DL 18 ottobre 2912 n. 179 conv. con mod. in legge 17 dicembre 2012 n. 221- diretto a fondare la eccezione con la quale si contesta la attestazione di conformità dell’atto analogico depositato o dell’atto informatico ricevuto in via telematica all’originale in formato digitale presente nel fascicolo informatico del notificante.
I resistenti che non hanno neppure depositato la copia del ricorso e degli atti allegati loro notificati in via telematica -impedendo quindi il riscontro da parte di questa Corte delle allegazioni a sostegno della eccezione pregiudiziale -proposta-, si sono limitati a prospettare l’eventuale difetto del requisito di validità della sottoscrizione nel ricorso per cassazione redatto in formato digitale presente nel fascicolo informatico del difensore della società ricorrente, senza tuttavia contestare -nelle forme richieste- anche la attestazione di conformità contenuta nella “relazione di notifica tramite PEC ex art. 3 bis legge n. 53/1994” (anch’essa trasmessa in via telematica unitamente al ricorso ed alla procura speciale), ovvero la “attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9 legge n. 53/1994”, in data 23.12.2015, con sottoscrizione autografa del difensore, allegata al ricorso per cassazione depositato in formato analogico presso la Cancelleria di questa Corte.
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