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Quando si fa valere la violazione di legge nel ricorso per cassazione si possono verificare questi casi:
a) sulla questione non si è ancora pronunciata la S.C.
b) sulla questione c’è un contrasto di giurisprudenza della S.C.
c) sulla questione c’è stato un intervento delle S.U.
d) sulla questione c’è giurisprudenza univoca delle sezioni semplici;
f) sulla questione c’è giurisprudenza maggioritaria e pochi isolati precedenti contrari.
Il caso più semplice è quello in cui il giudice di merito si sia discostato dai principi consolidati affermati dalla Cassazione a sezioni unite ovvero a sezioni semplici ma con giurisprudenza costante. In questi casi il ricorrente può limitarsi a richiamare i precedenti.
Ben diversi gli altri casi, specie quando il giudice di merito si è conformato alla giurisprudenza maggioritaria. In tale ipotesi, il ricorrente non può limitarsi a richiamare l’orientamento minoritario, bensì deve dimostrare che quello maggioritario è sbagliato. Impresa non impossibile, ma certamente molto difficile.
Stesso onere, per precauzione, va assolto anche qualora il giudice di merito abbia richiamato l’orientamento minoritario; anche in questo caso va spiegato per quale ragione quello maggioritario è da preferire. E ciò anche nel caso in cui ci sia stato un solo precedente contrario (!).
Il giudizio di conformità ai precedenti va svolto alla stregua dello stato della giurisprudenza della corte al momento della decisione sul ricorso, e non al momento della decisione di merito o a quello in cui il ricorso è proposto (Cass. S.U., n. 19051/2010).
Il mancato assolvimento di detto onere determina l’inammissibilità del ricorso (e non, quindi, il suo rigetto; Cass. S.U. 7155/2017).
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