Questioni erroneamente dichiarate assorbite e ricorso per cassazione

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Parlando di assorbimento e di questioni assorbite occore distinguere l’assorbimento improprio da quello proprio.

Si è in presenza di un assorbimento improprio allorquando il giudice del merito, chiamato a pronunciare su una pluralità di domande formulate, rispettivamente, in via principale ed in via subordinata, statuisca solo sulla prima e la rigetti sulla base di un argomento «preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione», ritenuto idoneo a giustificare anche il rigetto della subordinata.

L’assorbimento improprio o per implicazione ricorre, infatti, qualora la
statuizione sulla questione assorbente si estende anche a quella assorbita, implicata nella prima, nel senso che la decisione resa o esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero ne comporta il rigetto.

Viceversa l’assorbimento proprio o per esclusione è configurabile nel caso in cui la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno (cfr. fra le tante Cass. n. 13534/2018; Cass. n. 28995/2018; Cass. n. 2193/2020).

Sulla qualificazione del vizio che si verifica allorquando il giudice incorra in errore nel ritenere assorbita una questione sulla quale, invece, era tenuto a statuire, la Suprema Corte ha espresso orientamenti difformi.

All’indirizzo che ritiene in tal caso configurabile un’omessa pronuncia, da denunciare, in quanto tale, nei modi e nelle forme richieste da Cass. S.U. n. 17931/2013 (cfr. fra le più recenti Cass. n. 12193/2020 e Cass. n. 11459/2019), si contrappone quello, maggioritario, che esclude la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sul rilievo che la stessa è ravvisabile solo qualora risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile
per la soluzione del caso concreto (cfr. fra le tante Cass. n. 8106/2022; Cass. n. 28864/2020; Cass. n. 2334/2020; Cass. n. 28995/2018).

Di recente, la Sezione Lavoro (Cass. 20020/2022) ha dato continuità a quest’ultimo orientamento, non al primo, perché in caso di assorbimento la pronuncia non è omessa, se non in senso formale, ma deriva implicitamente dalla decisione di assorbimento, né è resa in assenza di motivazione, in quanto la ragione del decisum sta, appunto, nell’affermazione del carattere assorbente della questione esaminata, affermazione alla quale, se l’assorbimento è correttamente dichiarato, non occorre aggiungere null’altro per assolvere agli oneri motivazionali imposti dall’art. 132 cod. proc. civ..

Escluso, quindi, che il vizio di motivazione possa riguardare in sé la
decisione di assorbimento, va detto che un problema motivazionale si
può porre solo qualora si riveli fondata la censura proposta avverso la
decisione di assorbimento, ma quella censura non può essere proposta
denunciando ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132
cod. proc. civ., perché la carenza motivazionale scaturisce solo dalla
preliminare verifica dell’assenza di implicazione fra la questione
assorbente e quella assorbita, assenza che si risolve nella violazione
delle norme di legge dalle quali vanno desunti gli elementi costitutivi
dei diritti fatti valere in via principale ed in via subordinata.

Emblematico è proprio il caso venuto in rilievo in quella decisione, perché l’affermazione che si leggeva nella sentenza impugnata, secondo cui il divieto di assunzione a tempo indeterminato sarebbe sufficiente per
respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente, rendendo non
necessario l’accertamento della subordinazione, sottendeva una violazione dell’art. 2126 cod. civ., norma della quale la Corte territoriale non aveva tenuto conto e che la ricorrente correttamente ha invocato nel secondo motivo.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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