(ord. Cass. n. 17 893 del 2 luglio 2025)
Le decisioni di legittimità continuano a modellare il diritto delle assicurazioni. L’ordinanza n. 17 893/2025 – depositata il 2 luglio 2025 – offre un’occasione per riflettere sulla validità delle clausole claims-made, decisive nelle coperture di responsabilità civile sanitaria.
1. Il caso clinico-assicurativo
Una paziente ricoverata in un ospedale psichiatrico di Napoli, dopo una caduta, subiva la frattura di un femore e riportava postumi permanenti. Chiamata in giudizio l’ASL Napoli 1 Centro, l’azienda sanitaria coinvolgeva tre assicurazioni: UnipolSai, HDI e AmTrust.
- Tribunale di Napoli – Condanna l’ASL a 17 000 € per carente sorveglianza. Rigetta la manleva perché:
- la polizza UnipolSai prevedeva una franchigia di 25 000 €, superiore al danno liquidato;
- le polizze HDI e AmTrust contenevano clausole claims-made che coprivano solo i sinistri denunciati durante il contratto e verificatisi entro cinque anni dalla sua stipula.
- Corte d’appello di Napoli – Conferma integralmente.
2. Il ricorso in Cassazione
L’ASL impugna sostenendo, fra l’altro, che la clausola claims-made crei uno squilibrio perché la copertura non abbraccia l’intero decennio di prescrizione e non prevede ultrattività.
2.1. I chiarimenti della Suprema Corte
- Controllo di legge, non di “meritevolezza”
La legittimità della clausola si valuta ex art. 1322, comma 1, c.c. (conformità ai limiti dell’ordinamento), senza ricorrere al vaglio di “meritevolezza” previsto per i contratti atipici. - Assenza di retroattività della l. 124/2017
L’obbligo di coprire dieci anni e di garantire un periodo postumo nasce solo con la legge 124/2017, successiva al contratto (stipulato il 27 aprile 2012 per il biennio 31 marzo 2012 – 31 marzo 2014); pertanto non può applicarsi retroattivamente. - Equilibrio contrattuale concreto
La Corte d’appello ha ritenuto proporzionato un premio annuo di 4 990 000 € rispetto a una copertura di sette anni (cinque di retroattività più due di durata), escludendo squilibri riconducibili alla clausola stessa.
2.2. Gli altri motivi, tutti respinti
- Omesso esame di documenti – L’ASL lamenta che premi elevati e franchigie alte dimostrino squilibrio; la Cassazione rileva che tali elementi non riguardano la clausola contestata e, comunque, il giudice di merito aveva già accertato la congruità del premio.
- Violazione dell’art. 115 c.p.c. – Si sostiene che l’ASL non fosse stata adeguatamente informata; il motivo è inammissibile per genericità, soprattutto perché la polizza discendeva da un bando pubblico predisposto dall’ente stesso.
- Violazione dell’art. 2697 c.c. – Si contesta un presunto ribaltamento dell’onere probatorio; la Suprema Corte replica che la prova dell’avvenuta informazione emerge dagli atti.
- Estensione dell’impugnazione alla franchigia – L’ASL tenta di far cadere anche la decisione fondata sulla franchigia; la Cassazione ribadisce l’autonomia fra le diverse rationes decidendi: non avendo impugnato specificamente la franchigia, quel capo è ormai coperto da giudicato.
3. Lezione operativa per il settore
- Validità delle claims-made: va giudicata con le regole vigenti al momento della stipula; le innovazioni normative successive non retroagiscono.
- Equilibrio contrattuale: si valuta sugli effetti diretti della clausola contestata, non su generici squilibri derivanti da altre pattuizioni.
- Impugnazioni mirate: ogni ratio decidendi autonoma deve essere censurata espressamente; diversamente, si consolida il giudicato.
Conclusione
L’ordinanza 17 893/2025 conferma che una clausola claims-made, se proporzionata e conforme alla disciplina vigente al tempo della stipula, è legittima. Enti sanitari e assicuratori devono dunque prestare massima attenzione a: periodo effettivamente coperto, proporzione tra premio e garanzia, e contestazione puntuale di ogni singolo capo di sentenza in sede d’impugnazione.

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