Riprendiamo il nostro discorso sulla non contestazione. Ripetiamo ancora una volta che oggi, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. la contestazione deve essere specifica e che la non contestazione o la contestazione generica esonera l’altra parte dall’onere della prova.
Ieri abbiamo visto che la contestazione può essere generica tutte le volte in cui la parte non sia obiettivamente in grado di conoscere i fatti.
Vi sono altri casi in cui la parte è esonerata dalla contestazione specifica? Sì. Uno di questi è il previo inadempimento dell’altra parte. Il convenuto (o l’attore, o il terzo) in tanto ha l’onere di contestazione specifica in quanto l’altra parte abbia previamente assolto il proprio onere di allegazione. Evidente la connessione con il principio di difesa: come posso contestare specificatamente un fatto che è stato solo genericamente allegato?
Facciamo un esempio. Parte attrice, committente, agisce per chiedere il risarcimento dei danni a causa dell’inadempimento del convenuto. Assume che questi, avendo assunto l’obbligo di organizzare il matrimonio, non ha agito con diligenza dovuta tanto che la cerimonia non è riuscita e gli ospiti hanno espresso critiche e sono rimasti insoddisfatti, così da mettere in imbarazzo lo stesso attore.
Quali sono questi inadempimenti? L’attore non lo dice, dunque, come può il convenuto difendersi da un’accusa così generica?
Qui, però, subentra un problema. E’ ricorrente l’affermazione in giurisprudenza secondo cui la nullità dell’atto di citazione per la mancata esposizione dei fatti (art. 164 c.p.c.), laddove non avvenga l’integrazione o la rinnovazione, è una nullità relativa, sanabile qualora non venga tempestivamente eccepita (art. 157 c.p.c.). Ciò vale anche per l’onere della contestazione? Mi pare di poter dire di no. Il fatto che la nullità sia sanata, non significa che il convenuto sia in grado di difendersi compiutamente e quindi di poter contestare specificatamente, pertanto non gli potrà essere addebitato di aver mosso solo contestazioni generiche.
In dottrina, anche Balena (La pseudo riforma della giustizia civile, in Judicium.it) ha affermato che nell’apprezzare l’effettiva valenza processuale della contestazione omessa o generica,
inoltre, non è possibile prescindere, preliminarmente, dal contenuto dell’allegazione e dal suo grado di specificità; non foss’altro perché è lecito pretendere che la specificità della contestazione (da intendersi come necessità che quest’ultima non si risolva nella mera negazione formale dell’avversa allegazione, ma espliciti, ove sia materialmente esigibile, una diversa e contrapposta versione dei fatti) sia direttamente proporzionale, in un certo senso, alla specificità dell’allegazione che ne costituisce l’oggetto.

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