Arrivano le prime applicazioni del principio di non contestazione (nei prossimi giorni ne pubblicheremo delle altre), anche relativamente alle cause già pendenti; ma questo è l’effetto, come previsto, del consolidamento del principio di diritto vivente così come autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza 761/2002.
Nel caso in esame, il Tribunale di Ancona rigetta la richiesta di interrogatorio e prova testimoniale in quanto le circostanze dedotte, oltre ad essere ammesse implicitamente, non sono state specificatamente contestate dall’altra parte.
TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice Istruttore,
omissis
rilevato
che …
che le prove per testi e interrogatorio formale richieste dall’opposto nella memoria 27/04/2009 non vanno ammesse, in quanto parte opponente, dichiarando che “le circostanze possono essere rinvenute oltre che nella documentazione già in atti nei vari verbali di assemblea”, riconosce implicitamente la veridicità delle circostanze medesime, comunque non specificatamente contestate….omissis
Ancona, 13/10/2009

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