La revocatoria delle sentenze della Corte di Cassazione

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L’art. 395 n. 4 consente l’impugnazione per revocazione “se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

In linea generale, l’errore di fatto non è ravvisabile nell’ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Invero, l’errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico -giuridico.

In particolare, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, si è affermato che l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto, individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. 16136/09; 3365/09; S.U. 26022/08).

Ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’originario ricorso – si verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sè insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass. 5221/09).

Non può, quindi, ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Suprema Corte della quale si censuri la valutazione del motivo d’impugnazione, in quanto espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione, perchè in tal caso è dedotta una errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di ricorso (Cass. n. 10466/2011) 14608/2007); va esclusa la ricorrenza di errore revocatorio, nelle pronunzie della Corte, nel preteso errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, anch’esse non integranti “fatto” nei riferiti termini (Cass. 11657/06), nel preteso errore nell’individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass. n. 5086/08), nel preteso errore nell’interpretazione dei motivi (Cass. n. 9533/06) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076/08), così come, infine, nel preteso errore sull’esistenza, o meno, di una censura (Cass. n. 24369/09).

Nella stessa ottica, si è escluso che possa rappresentare errore revocatorio il mancato rispetto del principio di autosufficienza del motivo di ricorso per non aver il ricorrente precisato e riportato il contenuto dei documenti la cui produzione non era stata ritenuta ammissibile dalla corte di appello (Cass. 14608 del 2007).

Da quanto precede discende l’impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla S.C. in ordine all’inammissibilità dei motivi del ricorso per cassazione, per inidoneità dei quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. (in argomento, v., in senso conforme, anche Cass. n. 5605/2012, ord.) e per inidoneità della argomentazioni espresse nella memoria a superare i rilievi contenuti nella relazione. E’ evidente che i pretesi errori nell’attività di disamina del ricorso e della memoria svolta dalla Corte attengono solo alla valutazione ed al giudizio in ordine al contenuto del ricorso, che non possono formare oggetto del rimedio straordinario della revocazione concesso solo per errori di fatto propriamente detti.

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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