L’omesso esame di un motivo di impugnazione come motivo di revocazione della sentenza

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Talvolta accade (incredibile ma vero) che i cinque giudici della Suprema Corte non si accorgano di uno o più motivi di impugnazione. Una sorta di allucinazione negativa collettiva (così viene definita in psicologia).

Si tratta allora di stabilire se detto omesso esame giustifichi di per sè la revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c.

Occorre distinguere due ipotesi:

a) la mera dimenticanza

b) l’errata percezione della esistenza del motivo

Nel primo caso la Corte si accorge dell’esistenza del motivo, ma poi, nella motivazione della sentenza, omette di trattarlo. In questo caso, secondo la stessa corte, non siamo in presenza di un vizio che giustifica la revocazione, in quanto si tratta di una violazione di legge (art. 112 c.p.c.) ed è noto che la Cassazione può violare la legge senza che il provvedimento possa essere censurato in alcun modo.

Nel secondo caso, invece, la Corte proprio non si accorge dell’esistenza del motivo; in tal caso è invece possibile la revocazione.

Ma come si fa a distinguere le due ipotesi? Bisogna esaminare la parte introduttiva del ricorso. Se la Corte scrive che il ricorrente ha articolato un motivo di impugnazione e invece sono due o più, siamo in presenza di un errore di percezione; al contrario, se la Corte nella premessa dà atto che i motivi sono due o più ma ne tratta solo uno o alcuni, allora siamo in presenza di una violazione dell’art. 112 c.p.c. non censurabile con la revocazione.

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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